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Impugnazione proposta l’11 maggio 2023 dal Harley Davidson Europe e Nevia Logistics Service International avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione allargata) del 1° marzo 2023, causa T-324/21, Harley Davidson Europe e Nevia Logistics Service International / Commissione

(Causa C-297/23P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Harley-Davidson Europe Ltd e Neovia Logistics Services International (rappresentanti: E. Righini, avvocato e S. Völcker, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare la decisione impugnata, e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente su errori di diritto relativamente all’interpretazione dell’articolo 33 del regolamento delegato (UE) 2015/24461 («AD-CDU») da parte del Tribunale. Il Tribunale non ha valutato lo scopo e il contesto dell'articolo 33 dell'AD-CDU, ha ingiustamente ignorato il diritto dei commercianti di reagire alle misure di politica commerciale dell'Unione europea delocalizzando le loro attività produttive e ha interpretato in modo errato il livello di prova necessario per trasferire l'onere della prova sulle ricorrenti.

Secondo motivo, vertente su errori di diritto per quanto riguarda la conclusine del Tribunale secondo cui l’articolo 33 dell’AD-CDU non eccede i limiti della delega conferita alla Commissione dall’articolo 62 del regolamento /UE)n. 952/20131 che istituisce il codice doganale dell’Unione.

Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione delle ricorrenti. Il Tribunale ha erroneamente confermato la decisione impugnata, pur avendo riscontrato una violazione del diritto di essere ascoltate delle ricorrenti, ed ha erroneamente concluso che la durata del procedimento della Commissione, compreso il periodo di avvio del procedimento formale, non era eccessiva in violazione del principio del termine ragionevole e del legittimo affidamento delle ricorrenti.

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1 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE)n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n.  952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU .2013, L 269, pag. 1).