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Causa T748/21

(pubblicazione per estratto)

Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 giugno 2023

«Dumping – Estensione del dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di taluni fogli di alluminio originari della Cina cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia – Inchiesta antielusione – Elusione – Articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. – 42654 / Elementi di prova sufficienti – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione»

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Apertura di un’inchiesta – Presupposti – Sufficienza delle informazioni contenute nella denuncia – Obblighi incombenti alla Commissione nel valutare tali informazioni – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 5, §§ 2 e 3, e 13, § 3)

(v. punti 27-34, 100-102)

2.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti


(v. punto 35)

3.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Nozione – 108516 / Modificazione della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e l’Unione – Elementi pertinenti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1)

(v. punti 44-51)

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Assenza – Ampliamento di un motivo esistente – Assenza di ampliamento – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)

(v. punti 54, 55, 58)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Nozione – 108517 / Requisito relativo alla sostituzione delle importazioni originarie del paese soggetto al dazio antidumping con quelle provenienti dal paese dell’elusione – Assenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1)

(v. punto 61)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Determinazione di un’elusione – Onere della prova – Elusione accertata sulla base di un insieme di indizi – Ammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1)

(v. punti 64-66, 100)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Nozione – 108515 / Mantenimento degli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e/o di quantitativi di prodotti simili – 67230 / Criteri alternativi

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1)

(v. punto 74)

8.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Elusione – Nozione – 108512 / Esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per i prodotti simili. – Determinazione del valore normale – 108518 / Presa in considerazione del valore normale precedentemente accertato per un solo prodotto tra i prodotti interessati – Ammissibilità – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1)

(v. punti 86- 35)

9.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – 108519 / Regolamento che estende i dazi antidumping – 108510 / Applicazione al mantenimento degli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e/o di quantitativi di prodotti simili

(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 13, § 1)

(V. punti 105-111, 121-133)

Sintesi

Nell’ambito della politica di difesa commerciale dell’Unione europea, il Consiglio ha adottato, nel 2009, il regolamento n. 925/2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (1).

Tali misure antidumping sono state prorogate nei confronti della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione della Commissione 2015/2384(2). Dette misure state estese ad altre categorie di fogli di alluminio con il regolamento di esecuzione della Commissione 2017/271(3).

Nel 2020, in seguito a una denuncia presentata da un utente anonimo, la Commissione ha aperto un’inchiesta relativa alla possibile elusione di tali misure antidumping, all’esito della quale essa ha adottato il regolamento di esecuzione 2021/1474, (4) che estende le suddette misure alle importazioni di determinati fogli di alluminio (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi»(5)) spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o n. originari della Thailandia.

LA Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd, la Dingheng New Materials Co., Ltd e la Thai Ding Li New Materials Co., Ltd appartengono al gruppo Dingsheng, una multinazionale cinese attiva nel settore della produzione di prodotti in alluminio, presente anche in Thailandia. Esse hanno presentato un ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione 2021/1474 contestando alla Commissione, in particolare, di aver fatto riferimento alle affermazioni che figuravano nella denuncia per aprire la sua inchiesta, senza assicurarsi di disporre di elementi sufficienti, alla luce dei requisiti di cui al regolamento 2016/1036(6).

Il Tribunale respinge il ricorso precisando, in tale occasione, il valore degli elementi idonei a giustificatore l’apertura di un’inchiesta antielusione.

Giudizio del Tribunale

In limine, il Tribunale ricorda che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, sono richiesti quattro presupposti per determinare l’esistenza di un’elusione. In primo luogo, vi deve essere una modifica della configurazione degli scambi tra un paese terzo e l’Unione o tra società del paese oggetto delle misure dell’Unione. In secondo luogo, tale modificazione deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio. In terzo luogo, devono sussistere elementi che dimostrino che l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio o che risultano indeboliti gli effetti riparatori del dazio antidumping. In quarto luogo, devono esservi elementi di prova dell’esistenza di un dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto in esame.

Inoltre, dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, che si applica anche a un’inchiesta antielusione(7), deriva che la Commissione esamina, per quanto possibile, l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta.

A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio del carattere sufficiente degli elementi di prova ai fini dell’apertura di un’inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell’accertamento definitivo dell’esistenza di un’elusione. Di conseguenza, non si richiede che la denuncia contenga un’analisi delle informazioni fornite né che queste ultime costituiscano una prova inconfutabile dell’esistenza dei fatti addotti. Peraltro, il carattere sufficiente di dette informazioni dipende dalle circostanze di ciascuna fattispecie e dev’essere, di conseguenza, valutato caso per caso.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale respinge, innanzitutto, il motivo vertente sull’assenza, nella denuncia, elementi di prova sufficienti a dimostrare la modificazione della configurazione degli scambi.

Su tale punto, il Tribunale rileva che tale prima condizione è definita in termini assai generici che, di conseguenza, lasciano un ampio margine discrezionale alle istituzioni dell’Unione per determinarne la natura e le caratteristiche.

Nella specie, in primo luogo, dalla denuncia risulta che, tra il 2017 e il 2019 le importazioni di fogliT di alluminio verso l’Unione in provenienza della Thailandia sono aumentante notevolmente. Orbene, pur non essendo tali importazioni limitate ai prodotti di cui trattasi, era verosimile che la percentuale dei prodotti interessati nell’ambito di detto aumento fosse altrettanto significativa. Infatti, poiché l’imposizione di un dazio antidumping può essere fondata su un rischio di elusione qualora tale rischio sia accertato e non meramente ipotetico, la Commissione poteva ritenere che un rischio siffatto esistesse al momento dell’apertura dell’inchiesta. In secondo luogo, la denuncia conteneva, per il periodo che va dal 2015 al 2019, statistiche relative alle importazioni in Thailandia della materia prima dalla Cina. Orbene, tali dati rivelano un aumento dei volumi di importazioni durante tutto questo periodo, di modo che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione, avendo ritenuto, alla luce di tali elementi, che dette importazioni potevano sostenere la produzione di prodotti interessati in Thailandia ai fini della loro esportazione successiva verso l’Unione eludendo il dazio antidumping imposto alle esportazioni dei prodotti interessati provenienti dalla Cina.

In terzo luogo, le ricorrenti sostengo invano che non sarebbe stato dimostrato che le esportazioni dalla Cina verso l’Unione fossero state sostituite da esportazioni dalla Thailandia. Infatti, il Tribunale rileva che la sostituzione delle importazioni originarie del paese soggetto al dazio antidumping con quelle provenienti dal paese dell’elusione, non rientra tra le condizioni da soddisfare per dimostrare la sussistenza di un’elusione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

In quarto e ultimo luogo, sebbene la Commissione non abbia raccolto dati più dettagliati relativamente al periodo 2019/2020, il Tribunale ritiene che essa non era tenuta a farlo, in quanto la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per concludere nel senso dell’esistenza di un’elusione nonché di rilevanti operazioni di assemblaggio del prorotto interessato in Thailandia.

Il Tribunale respinge, poi, il motivo vertente sull’assenza, nella denuncia, di sufficienti elementi di prova relativamente alla terza condizione, ovvero la neutralizzazione degli effetti riparatori dei dazi originari, in quanto la denuncia non conteneva informazioni sufficienti sul calcolo del prezzo non pregiudizievole.

Su tale punto, il Tribunale rileva che, dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, deriva che la neutralizzazione degli effetti riparatori può essere dimostrata sia sulla base del prezzo di prodotti simili, sia sulla base dei quantitativi di prodotti siffatti, essendo i due parametri alternativi. Ne deriva che la Commissione, era legittimata a fare riferimento, nella premeste fattispecie, unicamente ai quantitativi di prodotti simili, senza essere tenuta a fare riferimento anche ai prezzi di siffatti prodotti.

Infine, il Tribunale respinge il motivo vertente sull’assenza, nella denuncia, di elementi di prova sufficienti relativi alla quarta condizione, vale a dire l’esistenza di un dumping in relazione al valore normale precedentemente accertato per i prodotti simili.

Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, dalla denuncia risulta che la dimostrazione dell’esistenza di un dumping si basava sui dati utilizzati nell’ambito del regolamento di esecuzione 2015/2384 in previsione della scadenza delle misure. Ne consegue che la denuncia ha preso in considerazione il valore normale precedentemente stabilito.

Orbene, da un lato, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, a norma del regolamento di base non è obbligatorio, qualora il prodotto in esame comprenda vari tipi di prodotti, come nel caso in questione, che la denuncia fornisca informazioni su tutti questi tipi di prodotti. Piuttosto, dall’articolo 13, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento si evince che la Commissione può concludere che dispone degli elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta, quando gli elementi a sua disposizione possono dimostrare l’esistenza di un dumping del prodotto nel suo insieme e non di una sottocategoria non significativa del medesimo prodotto. Orbene, poiché le ricorrenti non hanno sostenuto che il prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384 costituisse una sottocategoria non significativa dei prodotti interessati, la Commissione poteva legittimamente concludere che gli elementi di prova relativi al dumping di detto prodotto erano sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta.

Dall’altro lato, i prodotti interessati devono essere considerati simili ai prodotti di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384. Ne consegue che la presa in considerazione, nella denuncia, del valore normale precedentemente accertato per il solo prodotto di cui al regolamento di esecuzione 2015/2384 è conforme all’articolo 13 del regolamento di base.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all’esportazione, sebbene esso sia stato determinato con riferimento a un’ampia varietà di prodotti, non limitata ai prodotti interessati, il Tribunale conclude che, in ogni caso, dall’analisi di quanto precede risulta che, la Commissione poteva, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, concludere nel senso che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti, valutati nel loro insieme, e basarsi su un insieme di indizi concordanti per decidere di avviare l’inchiesta antidumping.

Alla luce, in particolare, di tali considerazioni, il Tribunale respinge il ricorso dei ricorrenti nel suo complesso.


1      Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell’Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU 2009, L 262, pag. 1).


2      Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU 2015, L 332, pag. 63).


3      Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU 2017, L 40, pag. 51).


4      Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della Commissione del 14 settembre 2021 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o n. originari della Thailandia (GU 2021, L 325, pag. 6).


5      I prodotti id cui trattasi in tale regolamento erano quelli di cui al regolamento n. 925/2009 e al regolamento di esecuzione 2017/271.


6      Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»).


7      L’articolo 13, del regolamento id base, rubricato «Elusione», al paragrafo 3, terzo comma, dispone che «[a]lle inchieste aperte a norma del presente articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure in materia di apertura e di svolgimento delle inchieste».