Language of document :

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

21 giugno 2023 (*)

«Ricorso di annullamento – Ambiente – Regolamento delegato (UE) 2022/1214 – Tassonomia – Attività economiche connesse al gas fossile e all’energia nucleare – Inclusione nelle attività economiche ecosostenibili – Membro del Parlamento – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑628/22,

René Repasi, residente a Karlsruhe (Germania), rappresentato da H.‑G. Kamann, D. Fouquet, avvocati, F. Kainer e M. Nettesheim, professori,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher, A. Nijenhuis e G. von Rintelen, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, P. Zilgalvis (relatore) e E. Tichy‑Fisslberger, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con il suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il sig. René Repasi, ricorrente, chiede l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

 Fatti

2        Il 18 giugno 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (UE) 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13), che stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

3        L’articolo 3 del regolamento 2020/852 definisce criteri di ecosostenibilità delle attività economiche alla luce di sei obiettivi ambientali definiti all’articolo 9 di tale regolamento.

4        L’articolo 4 del regolamento 2020/852 prevede che gli Stati membri e l’Unione europea applichino i criteri stabiliti all’articolo 3 di detto regolamento per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile in relazione a qualsiasi misura che preveda obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili.

5        In forza dell’articolo 9 del regolamento 2020/852, s’intendono per obiettivi ambientali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento a tali cambiamenti, l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

6        Inoltre, ai sensi del considerando 41 del regolamento 2020/852:

«Oltre all’uso di energia climaticamente neutra e a maggiori investimenti nelle attività economiche e nei settori già a basse emissioni di carbonio, la transizione richiede riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra in altre attività economiche e settori per i quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili. Si dovrebbe considerare che tali attività economiche di transizione contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se le loro emissioni di gas a effetto serra sono sostanzialmente inferiori alla media del settore o dell’industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi incompatibile con l’obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto della vita economica di tali attivi. I criteri di vaglio tecnico di tali attività economiche di transizione dovrebbero garantire che tali attività di transizione seguano un percorso credibile verso la neutralità climatica e dovrebbero essere adattati di conseguenza a intervalli regolari».

7        Per quanto concerne tali attività economiche di transizione, l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento 2020/852 prevede che la Commissione europea adotti un atto delegato conformemente all’articolo 23 di tale regolamento, da un lato, al fine di fissare i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e, dall’altro lato, al fine di fissare, per ogni obiettivo ambientale interessato, i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare se un’attività economica per la quale sono stati fissati criteri di vaglio tecnico arrechi un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

8        Il 4 giugno 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2139, che integra il regolamento 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU 2021, L 442, pag. 1).

9        Il regolamento 2021/2139 stabilisce criteri di vaglio tecnico che riguardano vari settori e attività economiche idonei a contribuire agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a questi ultimi. Per ciascuna di tali attività, esso prevede criteri di vaglio tecnico, quantitativi o qualitativi, che consentono di stabilire se l’attività classificata contribuisca in modo sostanziale agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a questi ultimi e se non arrechi un danno significativo agli altri obiettivi contemplati dal regolamento 2020/852.

10      Il 9 marzo 2022 la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, avente, in particolare, lo scopo di stabilire criteri di vaglio tecnico ai fini dell’inclusione di talune attività dei settori dell’energia nucleare e del gas nell’ambito delle attività di transizione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento 2020/852.

11      Il ricorrente è deputato al Parlamento europeo.

 Conclusioni delle parti

12      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare il ricorrente alle spese.

14      Nelle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, il ricorrente chiede il rigetto di tale eccezione.

 In diritto

15      Ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. A norma dell’articolo 130, paragrafo 6, di detto regolamento, il Tribunale può decidere di aprire la fase orale del procedimento su tale domanda.

16      Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide che non occorre aprire la fase orale del procedimento.

17      La Commissione sostiene che il ricorrente non è direttamente interessato dal regolamento impugnato.

18      La Commissione afferma, in sostanza, che il riconoscimento del diritto di ricorso del ricorrente sarebbe contrario all’equilibrio istituzionale, al principio democratico dell’adozione delle decisioni a maggioranza e all’esclusione delle actio popularis.

19      La Commissione aggiunge che il principio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il rispetto delle comuni tradizioni costituzionali degli Stati membri non possono essere addotti a sostegno del riconoscimento del diritto di ricorso del ricorrente allo scopo di far valere la violazione di prerogative del Parlamento.

20      Il ricorrente afferma, in sostanza, che lo status giuridico di membro del Parlamento gli conferisce, in forza del diritto dell’Unione e del principio di democrazia rappresentativa, diritti di voto e d’iniziativa, il diritto di partecipare a una procedura legislativa regolare, diritti procedurali al rispetto delle disposizioni relative alla competenza e alla procedura, nonché il diritto di difendere le attribuzioni democratiche del Parlamento.

21      Il ricorrente sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il riconoscimento della sua legittimazione ad agire in qualità di deputato condurrebbe alla tutela dell’equilibrio istituzionale, garantendo il diritto al ricorso per verificare che la scelta della procedura di adozione di un atto non contrasti con i diritti dei deputati, senza tuttavia ammettere un’actio popularis.

22      Il ricorrente afferma quindi, in sostanza, che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione ha ecceduto il potere di adottare atti delegati ad essa conferito in forza dell’articolo 290 TFUE, cosicché il regolamento impugnato ha leso la competenza legislativa del Parlamento e, di conseguenza, i diritti del ricorrente quale membro del Parlamento. Egli ne deduce che dev’essere considerato come direttamente e individualmente interessato dal regolamento impugnato.

23      In proposito, occorre ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui essa non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che alla medesima persona sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un tale ricorso può essere proposto a condizione che detto atto la riguardi direttamente e individualmente. Dall’altro, la suddetta persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione se esso la riguarda direttamente (sentenze del 19 dicembre 2013, Telefónica/Commissione, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, punto 19, e del 13 marzo 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, punto 39).

24      Il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dall’atto oggetto del ricorso, requisito previsto all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede la compresenza di due criteri cumulativi, ossia che la misura contestata, da un lato, produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, dall’altro, non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze del 5 maggio 1998, Glencore Grain/Commissione, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, punto 41, e del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, Commissione/Scuola Elementare Maria Montessori e Commissione/Ferracci, da C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, punto 42).

25      Occorre inoltre ricordare che, conformemente all’articolo 289 TFUE, la procedura legislativa ordinaria consiste nell’adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento e del Consiglio su proposta della Commissione (v. sentenza del 14 aprile 2015, Consiglio/Commissione, C‑409/13, EU:C:2015:217, punto 69).

26      Dall’articolo 290, paragrafo 1, TFUE risulta inoltre che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrino o modifichino determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo. Conformemente al secondo comma di tale disposizione, gli obiettivi, il contenuto, la portata nonché la durata della delega di potere devono essere esplicitamente delimitati dall’atto legislativo che conferisce una tale delega. Detto requisito implica che l’attribuzione di un potere delegato mira all’adozione di norme che si inseriscono nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base (sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione, C‑286/14, EU:C:2016:183, punto 30).

27      La possibilità di delegare poteri previsti dall’articolo 290 TFUE è diretta a consentire al legislatore di concentrarsi sugli elementi essenziali di una normativa nonché sugli elementi non essenziali sui quali esso ritenga opportuno legiferare, affidando tuttavia alla Commissione il compito di «integrare» determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo adottato ovvero di «modificare» tali elementi nell’ambito di una delega conferita a quest’ultima (sentenza del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione, C‑286/14, EU:C:2016:183, punto 54).

28      Ne consegue che le norme essenziali della materia di cui trattasi devono essere stabilite nella normativa di base e non possono costituire oggetto di una delega (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2012, Parlamento/Consiglio, C‑355/10, EU:C:2012:516, punto 64, e del 10 settembre 2015, Parlamento/Consiglio, C‑363/14, EU:C:2015:579, punto 46).

29      Peraltro, un potere delegato deve rispettare, in ogni caso, gli elementi essenziali dell’atto di abilitazione e inserirsi nel quadro normativo quale definito dall’atto legislativo di base (sentenza dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, punto 53).

30      In proposito, si deve ricordare che, certamente, dalla giurisprudenza risulta che un atto del Parlamento che incide sulle condizioni di esercizio delle funzioni parlamentari dei suoi membri è un atto che incide direttamente sulla loro situazione giuridica (v., in tal senso, sentenze del 29 giugno 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, EU:C:2004:394, punto 35, e del 2 ottobre 2001, Martinez e a./Parlamento, T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, EU:T:2001:242, punti da 60 a 65).

31      Tale giurisprudenza, tuttavia, riguarda le misure di organizzazione interne del Parlamento che incidono direttamente sui suoi membri e non è trasponibile al caso di specie in cui i diritti fatti valere dal ricorrente, in qualità di membro del Parlamento, potrebbero essere colpiti solo indirettamente dall’asserita lesione della competenza legislativa del Parlamento.

32      Anche supponendo che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione abbia ecceduto il potere di adottare atti delegati ad essa conferito in forza dell’articolo 290 TFUE, i diritti del ricorrente menzionati al precedente punto 20 sarebbero colpiti solo indirettamente da una simile lesione della competenza legislativa del Parlamento. Infatti, tutti i diritti del ricorrente connessi all’esercizio della competenza legislativa del Parlamento sono destinati a essere esercitati solo nell’ambito delle procedure interne del Parlamento.

33      Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si può dunque ritenere che una lesione delle prerogative del Parlamento incida direttamente sulla situazione giuridica dei suoi membri ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 24.

34      Non si può quindi ritenere che il diritto di partecipare a una procedura legislativa regolare, al rispetto delle disposizioni relative alla competenza e alla procedura, di difendere le attribuzioni democratiche del Parlamento nonché i diritti di voto, d’iniziativa e di partecipazione al fine di esercitare un’influenza politica, fatti valere dal ricorrente, siano direttamente colpiti dall’adozione del regolamento impugnato.

35      I principi di democrazia rappresentativa e dello Stato di diritto, addotti dal ricorrente, non possono mettere in discussione tale conclusione. Infatti, come risulta dall’articolo 263, secondo comma, TFUE, il Parlamento ha diritto a un ricorso contro gli atti di diritto dell’Unione cosicché il rispetto di tali principi è garantito dal sistema di mezzi di impugnazione previsto dai Trattati.

36      Per la stessa ragione, non può essere accolta l’interpretazione del ricorrente secondo la quale i membri del Parlamento dovrebbero essere considerati come direttamente interessati dagli atti che incidono su regole di competenza, disposizioni fondamentali della procedura legislativa o atti costitutivi di uno sviamento di potere.

37      Devono essere infine parimenti respinti gli argomenti del ricorrente relativi all’equilibrio istituzionale o al diritto alla tutela giuridica della minoranza, in quanto non idonei a dimostrare che il regolamento impugnato incida direttamente sulla sua situazione giuridica.

38      Nei limiti in cui l’argomentazione del ricorrente debba essere intesa come un invito rivolto al Tribunale a riconoscere ai membri del Parlamento uno specifico diritto di ricorso, indipendentemente dalle condizioni di cui all’articolo 263 TFUE, destinato a difendere le attribuzioni democratiche del Parlamento nonché a costituire uno strumento di opposizione nel merito, è sufficiente constatare che il TFUE non prevede un simile ricorso e che non compete al Tribunale istituire modalità di ricorso non previste dai Trattati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, punto 45).

39      Il ricorso è dunque irricevibile.

40      Ciò premesso, non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica francese, conformemente all’articolo 142, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

 Sulle spese

41      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

42      Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

43      In forza dell’articolo 144, paragrafo 10, del regolamento di procedura, la Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Non occorre più statuire sulla domanda d’intervento presentata dalla Repubblica francese.

3)      Il ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)      La Repubblica francese sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 21 giugno 2023

Il cancelliere

 

La presidente

V. Di Bucci

 

M.J. Costeira


*      Lingua processuale: il tedesco.