Ricorso presentato il 5 marzo 2007 - Kerelov / Commissione
(Causa F-19/07)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (Rappresentante: avv. Angel Kerelov)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 6 dicembre 2006 di non includere il ricorrente nell'elenco di riserva di tale concorso;
dichiarare nulla e non avvenuta, e se necessario annullare in quanto illegittima, la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/43/06-CJ del 2 febbraio 2007 di escludere il ricorrente da tale concorso;
condannare la convenuta a pagare al ricorrente un'indennità forfetaria valutata, ex aequo et bono, in 120 491,28 euro (2 anni di stipendio) con gli interessi di legge a partire dalla presentazione del ricorso per i danni materiali e morali subiti dal ricorrente in seguito a tali illegittime decisioni della commissione giudicatrice del concorso;
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Per quanto riguarda la prima delle decisioni impugnate, il ricorrente fa valere 10 motivi:
1) i membri ordinari della commissione giudicatrice non hanno potuto valutare liberamente i candidati in quanto il presidente ed il presidente supplente erano loro superiori gerarchici;
2) i membri della commissione giudicatrice non conoscevano la lingua principale del concorso (il bulgaro), contrariamente a quanto richiesto da una giurisprudenza ben consolidata;
3) i candidati hanno dovuto tradurre testi di lunghezza e difficoltà non paragonabile a seconda delle lingue di partenza scelte;
4) i voti attribuiti alle prove scritte sono stati arbitrari, in quanto la commissione giudicatrice non conosceva la lingua bulgara;
5) la durata della prova orale è stata molto diversa a seconda dei candidati;
6), 7) e 8) da una parte, i criteri applicati dalla commissione giudicatrice per valutare le prove orali non corrispondono ai fini di tali prove e, dall'altra, i voti attribuiti a vari candidati sono arbitrari;
9) i candidati sono stati privati del loro diritto ad un riesame sostanziale delle loro prestazioni, dato che l'elenco di riserva è stato redatto in maniera definitiva e messo in circolazione prima della scadenza del termine di 20 giorni previsto per l'esercizio di tale diritto nel bando di concorso;
10) la commissione giudicatrice ha valutato le prove del ricorrente, in particolare la sua prova orale, in modo irregolare, giustificando i voti con una motivazione incoerente, inconsistente e non pertinente.
Per quanto attiene alla seconda decisione impugnata, il ricorrente solleva tre motivi:
1) egli contesta i fatti materiali che sono alla base della decisione della commissione giudicatrice, ossia la circostanza che egli avrebbe tentato di contattare alcuni membri della commissione giudicatrice;
2) egli contesta il potere della commissione giudicatrice di escludere il candidato dal concorso per siffatti motivi in quanto, a suo parere, tale potere appartiene solo all'EPSO;
3) egli sostiene che, anche se la commissione giudicatrice disponesse di tale potere, non potrebbe esercitarlo dopo la definizione dell'elenco di riserva.
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