Language of document : ECLI:EU:C:2024:151

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MACIEJ SZPUNAR

presentate il 22 febbraio 2024 (1)

Causa C135/23

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)

contro

GL

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Diritto di comunicazione al pubblico – Nozione di “atto di comunicazione” – Messa a disposizione in alcuni appartamenti di televisori muniti di un’antenna interna che permette la ricezione di trasmissioni»






 Introduzione

1.        Nel diritto d’autore dell’Unione, il diritto di comunicazione al pubblico occupa certamente un posto di primo piano per quanto concerne l’attenzione dedicatagli nella giurisprudenza della Corte. Tra le questioni di diritto connesse a tale istituto giuridico, una delle più fondamentali è la distinzione tra una comunicazione al pubblico, atto soggetto ai diritti esclusivi dei titolari dei diritti d’autore, e la mera fornitura di attrezzature fisiche che permettano di effettuare o ricevere una simile comunicazione, non soggetta ad essi.

2.        I criteri che devono essere presi in considerazione ai fini di tale distinzione sono stati definiti in recenti sentenze della Corte (2). La presente causa dimostra tuttavia che persistono zone d’ombra o situazioni limite, nelle quali non è facile stabilire con certezza in quale lato di tale distinzione si collochi l’atto in questione.

3.        La Corte è quindi chiamata ad affinare la propria giurisprudenza in materia, avendo cura sia di garantirne la coerenza sia di preservare il giusto equilibrio tra i differenti interessi in gioco.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

4.        L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (3) dispone quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

 Diritto tedesco

5.        Nel diritto tedesco, il diritto di comunicazione al pubblico è sancito all’articolo 15 del Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi), del 9 settembre 1965 (4), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«UrhG»), che dispone, in particolare, quanto segue:

«(...)

(2)      L’autore ha inoltre il diritto esclusivo di comunicare la propria opera al pubblico in forma immateriale (diritto di comunicazione al pubblico). Il diritto di comunicazione al pubblico include in particolare:

1.      il diritto di presentazione, esecuzione e rappresentazione (articolo 19);

2.      il diritto di messa a disposizione del pubblico (articolo 19a);

3.      il diritto di radiodiffusione (articolo 20);

4.      il diritto di comunicazione mediante supporti visivi o sonori (articolo 21);

5.      il diritto di comunicare programmi radiofonici e di metterli a disposizione del pubblico (articolo 22).

(3)      La comunicazione è pubblica quando è destinata a una pluralità di membri del pubblico. Il pubblico include qualsiasi persona non legata da rapporti personali a colui che sfrutta l’opera o alle altre persone alle quali l’opera è resa percepibile o accessibile in forma immateriale».

6.        In forza della sentenza Königshof del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che non costituisce una comunicazione al pubblico il fatto che il gestore di un albergo doti le camere dell’albergo di apparecchi televisivi muniti di antenne interne (5). Nell’adottare tale soluzione, detto giudice non aveva ritenuto necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte riguardo all’interpretazione della direttiva 2001/29.

 Fatti, procedimento principale e questione pregiudiziale

7.        La Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (in prosieguo: la «GEMA»), organismo di gestione collettiva dei diritti d’autore nel settore musicale, ha presentato dinanzi all’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania) una domanda di risarcimento danni in relazione al diritto d’autore nei confronti di GL, gestore di un condominio, per il motivo che quest’ultimo mette a disposizione, nei relativi appartamenti, apparecchi televisivi muniti di antenna interna che permette la ricezione di trasmissioni, in violazione dell’articolo 15 dell’UrhG.

8.        Nutrendo dubbi in ordine alla questione se una simile messa a disposizione, in assenza di «ricezione centrale», costituisca una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, tale giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se costituisca comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva [2001/29], il fatto che il gestore di un condominio metta a disposizione nel condominio stesso televisori che ricevono le trasmissioni televisive ciascuno tramite un’antenna interna senza una ricezione centrale per la ritrasmissione dei segnali».

9.        La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2023. Hanno presentato osservazioni scritte la GEMA, i governi francese e austriaco, nonché la Commissione europea. La Corte ha deciso di statuire sulla causa senza udienza di discussione.

 Analisi

10.      Con la propria questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che l’installazione da parte del gestore di un condominio destinato a locazione, nei relativi appartamenti, di apparecchi televisivi muniti di antenne interne atte a ricevere trasmissioni televisive rientri nel diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere, sancito in tale disposizione.

11.      Importanti elementi per rispondere a tale questione discendono dall’abbondante giurisprudenza della Corte relativa al diritto di comunicazione al pubblico. Un breve richiamo di tale giurisprudenza mi sembra pertanto necessario.

 La giurisprudenza pertinente della Corte

12.      Secondo una giurisprudenza ben consolidata della Corte, la comunicazione al pubblico di materiali protetti dal diritto d’autore include due elementi, ossia l’atto di comunicazione e il pubblico al quale tale comunicazione si rivolge (6).

13.      L’atto di comunicazione può presentarsi normalmente in due forme. La prima consiste nella trasmissione al pubblico dell’opera protetta, o del segnale che veicola tale opera, su iniziativa personale dell’autore della comunicazione. Soltanto la ricezione di tale trasmissione dipende, eventualmente, dalla decisione dei membri del pubblico. È questo il caso, in particolare, dei servizi dei media cosiddetti «lineari», come la televisione. La seconda forma di comunicazione si limita alla messa a disposizione del pubblico dell’opera, in quanto i membri di tale pubblico decidono poi liberamente di avviare la trasmissione nel momento scelto. È il caso, in particolare, degli atti di comunicazione realizzati su Internet.

14.      Occorre fare un’importante distinzione tra gli atti di comunicazione e la mera fornitura di attrezzature fisiche che rendono possibile effettuare o ricevere una comunicazione. Infatti, il considerando 27 della direttiva 2001/29 prevede che l’articolo 3 di quest’ultima debba essere interpretato nel senso che una simile fornitura non costituisce un atto di comunicazione (7). Tale considerando rispecchia la dichiarazione comune relativa all’articolo 8 del trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e approvato a nome della Comunità europea con decisione 2000/278/CE (8). Detto considerando è altresì confermato dal considerando 23 di tale direttiva, secondo il quale il diritto di comunicazione al pubblico «deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine», ma «non altri atti».

15.      La Corte ha quindi potuto dichiarare, in particolare, che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 (9).

16.      Peraltro, quando sussiste un dubbio riguardo alla persona all’origine di una comunicazione, il criterio essenziale risiede nel ruolo imprescindibile svolto da tale persona e nel carattere intenzionale del suo intervento. Quest’ultima realizza, infatti, un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, per consentire ai propri clienti l’accesso ad un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di tale intervento, i clienti medesimi, in via di principio, non potrebbero fruire dell’opera diffusa o potrebbero farlo soltanto con difficoltà (10).

17.      Per quanto concerne il pubblico al quale la comunicazione è rivolta, esso deve includere un numero indeterminato, ma piuttosto considerevole, di destinatari potenziali. Per determinare tale numero, occorre tener conto, in particolare, del numero di persone che possono avere accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì di quante tra di loro possano avervi accesso in successione (11).

18.      Nel caso di una comunicazione al pubblico secondaria, deve trattarsi di un pubblico «nuovo», vale a dire di un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare dei diritti d’autore nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico (12).

19.      Infine, riguardo a una situazione analoga a quella della presente causa, ossia l’installazione di apparecchi televisivi collegati a un’antenna centrale in camere d’albergo, la Corte ha dichiarato che «la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 2001/29]» (13).

 Semplice applicazione nella presente causa?

20.      A prima vista, la risposta alla questione pregiudiziale nella presente causa potrebbe discendere dalla semplice applicazione della giurisprudenza della Corte richiamata nei paragrafi precedenti.

21.      La principale questione giuridica che si pone nel caso di specie, infatti, consiste nel sapere se l’installazione in appartamenti destinati a locazione di apparecchi televisivi muniti di antenne interne costituisca un atto di comunicazione secondaria delle trasmissioni televisive al pubblico oppure una mera fornitura di attrezzature fisiche che rendono possibile la ricezione della comunicazione iniziale di tali trasmissioni, comunicazione che è effettuata dalle emittenti televisive.

22.      Nel distinguere tra queste due categorie di atti, la Corte considera quale elemento decisivo l’esistenza di un intervento intenzionale della persona interessata sul contenuto stesso della comunicazione, posto che tale intervento può assumere differenti forme (14). Essa ha inoltre sottolineato che, ove la mera circostanza che l’utilizzo di un’apparecchiatura sia necessario affinché il pubblico possa fruire dell’opera conducesse automaticamente a qualificare la messa a disposizione di simili apparecchiature come atto di comunicazione, qualsiasi fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione costituirebbe una comunicazione al pubblico, contrariamente alla chiara formulazione del considerando 27 della direttiva 2001/29 (15).

23.      Pertanto, la Corte non ha qualificato come atto di comunicazione né il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio (16), né la gestione, in sé, di una piattaforma di hosting e di condivisione di file online (17), né, infine, il fatto di disporre, a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, di un impianto di sonorizzazione e di un software che consente la diffusione di musica di sottofondo (18). Tali atti sono stati assimilati alla mera fornitura di attrezzature fisiche che rendono possibile la realizzazione di una comunicazione. Peraltro, nella sentenza SGAE, che riguardava gli apparecchi televisivi installati in camere d’albergo, la Corte ha già nettamente distinto l’installazione di simili apparecchi in quanto tale dalla distribuzione del segnale mediante tali apparecchi (19).

24.      Secondo la Corte, la constatazione dell’assenza di un atto di comunicazione rende, inoltre, superflua l’analisi dell’eventuale esistenza di un pubblico nuovo (20).

25.      Si potrebbe dunque ritenere, in linea con la giurisprudenza appena citata, che l’installazione da parte del gestore di un condominio destinato a locazione, nei relativi appartamenti, di apparecchi televisivi muniti di antenne interne atte a ricevere trasmissioni televisive senza alcun intervento aggiuntivo ad opera di tale gestore sia assimilabile a una mera fornitura di attrezzature fisiche e dunque non costituisca un atto di comunicazione, né, di conseguenza, una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

26.      Mi preme sottolineare che una simile soluzione, a mio avviso, sarebbe perfettamente difendibile. In primo luogo, essa sarebbe coerente con la logica formale delle decisioni pertinenti della Corte. La situazione nel caso di specie presenta in particolare numerose analogie con quella dei veicoli a noleggio equipaggiati con impianti radio, di cui trattasi nella causa che ha dato luogo alla sentenza Stim e SAMI. In entrambi i casi, l’utente riceve in locazione uno spazio, l’uno destinato a soggiornarvi, l’altro agli spostamenti, dotato di impianti che consentono, senza alcun intervento aggiuntivo, la ricezione della trasmissione terrestre, rispettivamente, della televisione o della radio. Appare dunque naturale una qualificazione analoga di queste due situazioni dal punto di vista del diritto di comunicazione al pubblico, come disciplinato dall’articolo 3 della direttiva 2001/29.

27.      In secondo luogo, si deve osservare che il diritto di comunicazione al pubblico dipende fortemente dalla tecnologia utilizzata per realizzare gli atti in esso compresi, consistenti nella comunicazione di materiali protetti a persone non presenti nel luogo in cui tale comunicazione ha origine (21). Non stupisce dunque che le qualificazioni giuridiche in tale settore siano basate sul criterio della tecnologia utilizzata, relegando in secondo piano altre considerazioni, come la prospettiva dell’utente finale dell’opera (22). Sarebbe questo il caso, nella presente causa, della soluzione basata sull’assenza di un intervento aggiuntivo consistente nella ritrasmissione del segnale televisivo verso gli appartamenti destinati a locazione.

28.      Sembra questa, del resto, la soluzione adottata dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) nella sentenza Königshof citata al paragrafo 6 delle presenti conclusioni. È altresì quella sostenuta dal governo austriaco e dalla Commissione nelle loro osservazioni.

29.      Devo ammettere tuttavia che tale soluzione mi sembra poco convincente dal punto di vista dell’esito raggiunto. Infatti, in situazioni in cui si può ipotizzare l’esistenza di un pubblico, in particolare nel caso della locazione breve di appartamenti (23), sussisterebbe un’evidente differenza di trattamento fra, da un lato, gli appartamenti destinati a locazione dotati di apparecchi televisivi muniti di antenne interne e, dall’altro lato, le camere d’albergo dotate di apparecchi televisivi collegati a un’antenna centrale, ipotesi esaminata dalla Corte nella sentenza SGAE. Del resto, la soluzione adottata nella presente causa potrà essere facilmente trasposta, all’occorrenza, alla situazione delle camere d’albergo dotate di apparecchi televisivi muniti di antenne interne. Orbene, il fondamento di tale differenza di trattamento, ossia l’assenza, in uno dei due casi, di un atto di comunicazione da parte dell’utente interessato sotto forma di una trasmissione o ritrasmissione, nel senso stretto del termine, dei contenuti protetti, a mio avviso è difficilmente conciliabile con la logica sostanziale sottesa all’interpretazione elaborata dalla Corte nella sentenza SGAE. Mi sembra che neppure la differenza tecnologica tra un’antenna centrale e le antenne interne sia sufficientemente sostanziale da giustificare un trattamento differente dal punto di vista del diritto d’autore.

30.      Propongo dunque di analizzare la presente causa alla luce di tale sentenza al fine di pervenire a una soluzione che consenta di garantire una coerenza con quest’ultima, senza porre in discussione la giurisprudenza della Corte relativa alla distinzione tra la comunicazione al pubblico e la fornitura di attrezzature fisiche che rendono possibile una simile comunicazione.

 Analisi alla luce della sentenza SGAE

31.      Ricordo che, nella sentenza SGAE, la Corte ha dichiarato che «la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, [della direttiva 2001/29]» (24).

32.      È vero che, in tale sentenza, la Corte ha avuto cura di precisare che la semplice installazione di apparecchi televisivi nelle camere d’albergo non costituisce, di per sé, una comunicazione al pubblico (25). Essa ha tuttavia aggiunto che quando tale installazione può rendere possibile l’accesso del pubblico alle opere radiodiffuse, in quanto mediante apparecchi installati nelle camere l’albergo distribuisce il segnale televisivo ai suoi clienti, si tratta effettivamente di una comunicazione al pubblico (26).

33.      È altresì vero che, nella causa che ha dato luogo alla sentenza SGAE, si trattava del segnale televisivo inizialmente captato dall’albergo e poi distribuito via cavo nelle camere di tale struttura (27) e, dunque, di una ritrasmissione in senso stretto. Non sembra, tuttavia, che tale ritrasmissione abbia costituito, per la Corte, l’elemento decisivo in grado di dimostrare l’esistenza di una comunicazione al pubblico.

34.      Per pervenire alla soluzione elaborata nella sentenza SGAE, la Corte ha considerato che i clienti di un albergo costituiscono un pubblico nuovo, distinto dal pubblico preso in considerazione dai titolari dei diritti d’autore allorché hanno autorizzato l’atto di comunicazione iniziale delle opere, nel caso di specie la trasmissione televisiva. Quest’ultimo pubblico infatti, secondo la Corte, è costituito unicamente dai detentori di apparecchi televisivi che, nella loro sfera privata o familiare, captano tali trasmissioni. Invece, le persone che, pur trovandosi all’interno della zona di copertura della trasmissione, non potrebbero beneficiare di quest’ultima, in assenza dell’intervento di un organismo terzo, non fanno parte di tale pubblico iniziale. Quindi, si deve ritenere che tali persone formino un pubblico nuovo allorché è dato loro accesso alla trasmissione in questione, cosicché l’atto tramite il quale ricevono tale accesso costituisce una comunicazione al pubblico distinta dalla comunicazione iniziale. In tale causa, l’albergo, installando nelle camere d’albergo apparecchi televisivi che rendevano possibile guardare le trasmissioni, interveniva, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso alle opere protette (28).

35.      In altri termini, i clienti di un albergo che per definizione si sono spostati dal loro luogo di residenza non potrebbero, normalmente, beneficiare della trasmissione televisiva nel luogo in cui si trova tale struttura, a meno che non portino i propri apparecchi televisivi muniti di un’antenna, il che sarebbe assai problematico. Pertanto, installando nelle camere apparecchi televisivi collegati a un’antenna, la struttura in questione realizza l’atto indispensabile per dare loro accesso a tale trasmissione. Orbene, atteso che i clienti di un albergo formano un pubblico (29), tale pubblico dev’essere qualificato come nuovo e l’atto in questione nel suo complesso come comunicazione al pubblico. È il cuore del ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza SGAE.

36.      Applicando tale ragionamento alla situazione di cui trattasi nella presente causa, si può facilmente pervenire allo stesso risultato. Infatti, in primo luogo, i conduttori di appartamenti destinati a locazione breve formano un pubblico al pari dei clienti di un albergo. In secondo luogo, anch’essi si sono spostati dal proprio luogo di residenza, cosicché, senza l’intervento di un terzo, non possono usufruire delle trasmissioni televisive. Si deve dunque ritenere, in terzo luogo, che un simile intervento, sotto forma di installazione negli appartamenti di apparecchi televisivi che rendono possibile ricevere tali trasmissioni, dia accesso a opere protette a un pubblico nuovo e deve essere qualificato come comunicazione al pubblico.

37.      Certamente, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, l’intervento del gestore di un condominio non assume la forma di una trasmissione o ritrasmissione propriamente detta. Si potrebbe dunque concludere, come ho precedentemente osservato (30), per l’assenza di un atto di comunicazione. Resta nondimeno il fatto che esiste sempre un intervento intenzionale dell’utente interessato allo scopo di dare accesso a opere protette a un pubblico nuovo (31).

38.      Ci troviamo dunque, in qualche modo, di fronte a un dilemma tra, da un lato, la coerenza del ragionamento secondo il quale non esiste un atto di comunicazione in assenza di una trasmissione di opere protette e, dall’altro lato, la coerenza del risultato, che impone di qualificare come comunicazione al pubblico qualsiasi intervento di un utente che, con piena cognizione di causa, dà accesso a simili opere a un pubblico nuovo, il quale, in assenza di tale intervento, non potrebbe beneficiarne.

39.      Il ragionamento è ovviamente assai importante in sede di interpretazione e applicazione della legge. Un ragionamento coerente e convincente giustifica l’interpretazione delle disposizioni accolta e la soluzione della controversia adottata, agli occhi sia delle parti interessate sia del più ampio pubblico (32). Tuttavia, un ragionamento eccessivamente formalista rischia di condurre a una soluzione che potrebbe, certamente, essere coerente secondo la logica adottata, ma ingiusta o semplicemente errata nella sostanza. In una simile situazione, a mio avviso è dunque preferibile favorire non già il risultato che deriverebbe dall’applicazione formalista di un certo ragionamento, sia pure già adottato in precedenza, ma quello che meglio rispecchia le vere basi e i veri obiettivi della norma interpretata, a prescindere che essa sia di origine legislativa o giurisprudenziale.

40.      È vero che, nella situazione oggetto del procedimento principale, il gestore di un condominio non effettua una trasmissione del segnale televisivo verso tali appartamenti, in quanto ciascun appartamento è dotato di un’«autonoma» attrezzatura fisica che permette la ricezione di tale segnale. L’atto del gestore, tuttavia, non si limita a fornire ai conduttori unicamente un apparecchio televisivo e un’antenna interna, che essi potrebbero utilizzare in qualsivoglia modo. Dotando gli appartamenti di apparecchi televisivi muniti di antenne interne regolate in modo da permettere la ricezione del segnale della trasmissione televisiva terrestre disponibile nella zona di copertura nella quale è situato il suo immobile, il gestore permette ai conduttori di usufruire di trasmissioni televisive ben definite, all’interno degli appartamenti locati e durante il periodo di locazione.

41.      Vista in tale ottica, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale è assai simile a quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza SGAE. Alla luce della motivazione sottesa alla soluzione adottata dalla Corte in tale sentenza, non mi sembra che, nel caso di specie, differenze di ordine tecnico, quali il numero di antenne utilizzate (un’antenna centrale o più antenne interne) o la lunghezza del cavo tra l’antenna e l’apparecchio televisivo (33), possano giustificare una soluzione radicalmente opposta.

42.      A mio avviso è dunque possibile ritenere che, installando negli appartamenti destinati a locazione apparecchi televisivi muniti di antenne interne, il gestore di un condominio realizzi, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, un «atto di comunicazione» consistente nel dare ai conduttori accesso a opere protette contenute nelle trasmissioni televisive che è possibile ricevere in detti appartamenti mediante tali apparecchi, in maniera sostanzialmente identica alla situazione delle camere d’albergo dotate di apparecchi televisivi collegati a un’antenna centrale.

 Sul rapporto con la giurisprudenza esistente

43.      Tale soluzione è perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte relativa al diritto di comunicazione al pubblico. Infatti, in primo luogo, la Corte ha adottato un’interpretazione estensiva della nozione di «comunicazione al pubblico», facendo talvolta rientrare in tale nozione atti che non consistono, propriamente parlando, in una trasmissione di opere protette.

44.      Così, come correttamente osservato dalla GEMA, nella sentenza Phonographic Performance (Ireland) (34), la Corte ha qualificato come comunicazione al pubblico la messa a disposizione dei clienti, da parte di un albergo, di registrazioni sonore, anche in formato fisico, e del materiale che consente la loro lettura, sebbene tale atto non comportasse alcuna trasmissione e fosse piuttosto assimilabile a un noleggio di fonogrammi e di apparecchiature tecniche appropriate. Per pervenire a tale esito, la Corte si è fondata sul fatto che l’utente in questione metteva a disposizione dei propri clienti i due elementi necessari a consentire loro di fruire delle opere protette (35), il che non è dissimile dall’installazione di un apparecchio televisivo munito di un’antenna interna che permette di ricevere e guardare trasmissioni televisive.

45.      Inoltre, nella sentenza Airfield e Canal Digitaal(36), la Corte ha considerato che, benché la trasmissione di programmi televisivi via satellite debba essere considerata come una sola e indivisibile comunicazione al pubblico attribuibile all’organismo di radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella catena di trasmissione che conduce al satellite (37), un fornitore di pacchetto satellitare può rendere tali programmi accessibili ad un pubblico nuovo, così realizzando un atto distinto che rientra nel diritto di comunicazione al pubblico (38). Può dunque esistere un atto di comunicazione al pubblico in assenza di una ritrasmissione di opere protette distinta dalla trasmissione iniziale. Tale soluzione è stata recentemente confermata nella sentenza AKM (Fornitura di pacchetti satellitari in Austria) (39).

46.      Infine, in un certo numero di casi, la Corte ha constatato l’esistenza di una comunicazione al pubblico in situazioni in cui l’utente interessato faceva beneficiare delle opere protette, direttamente, il pubblico presente in loco (40). Quindi, per garantire un alto livello di protezione ai titolari dei diritti d’autore, come enuncia il considerando 9 della direttiva 2001/29, la Corte interpreta la nozione di «comunicazione al pubblico» in un modo che va al di là dello stretto ambito di «tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine», inglobando in tale nozione qualsiasi atto con il quale un utente interviene intenzionalmente per dare a un pubblico nuovo l’accesso a un’opera protetta (41).

47.      In secondo luogo, la soluzione che propongo non pone in discussione e non contraddice la giurisprudenza della Corte relativa alla distinzione tra la comunicazione al pubblico e la mera fornitura di attrezzature fisiche che rendono possibile una simile comunicazione.

48.      In particolare, tale soluzione non contrasta con quella a cui la Corte è pervenuta nella sentenza Stim e SAMI. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una comunicazione al pubblico. Essa ha adottato tale soluzione sulla base del rilievo che le società di noleggio di simili veicoli non realizzavano un atto di comunicazione, ma una mera fornitura di attrezzature fisiche che rendono possibile una comunicazione (42).

49.      Come ho già spiegato (43), la situazione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Stim e SAMI e quella di cui trattasi nel procedimento principale, a prima vista, possono apparire simili, tanto da giustificare la loro identica qualificazione giuridica. Ritengo tuttavia che queste due situazioni si distinguano per un elemento che è essenziale affinché un atto possa essere qualificato come comunicazione al pubblico, ossia un intervento intenzionale e imprescindibile dell’utente interessato, elemento che sussiste nella presente causa e che è assente in quella che ha dato luogo alla sentenza Stim e SAMI.

50.      Infatti, come ho rilevato (44), installando negli appartamenti, di propria iniziativa e in modo del tutto indipendente dalla costruzione di tali appartamenti, apparecchi televisivi muniti di antenne interne, il gestore dell’immobile realizza intenzionalmente un intervento al fine di consentire ai propri clienti l’accesso a trasmissioni televisive, intervento che può essere considerato un atto di comunicazione ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa al diritto di comunicazione al pubblico.

51.      Per contro, un’impresa di noleggio di autoveicoli non realizza alcun intervento di questo tipo. Infatti, da molti anni (45), gli impianti radio sono normalmente installati in serie sugli autoveicoli e integrati nei sistemi di controllo di questi ultimi, cosicché le imprese di noleggio di detti veicoli non hanno alcuna influenza sulla loro presenza a bordo. Tali imprese, dunque, non realizzano alcun atto aggiuntivo per dare ai propri clienti l’accesso alle trasmissioni radio e non svolgono alcun ruolo imprescindibile per quanto concerne tale accesso. Il loro atto si configura dunque come una mera fornitura di attrezzature fisiche, considerato che tali attrezzature sono già presenti negli autoveicoli fin dalla loro fabbricazione. Pertanto, si ritiene che i titolari dei diritti d’autore, nel concedere la loro autorizzazione per la radiodiffusione delle opere, abbiano preso in considerazione anche il pubblico che beneficia di tali opere mediante impianti radio installati a bordo degli autoveicoli, inclusi i veicoli a noleggio (46).

52.      È vero che, nelle mie conclusioni nella causa Stim e SAMI (47), non avevo considerato tale elemento come decisivo, in quanto, data l’assenza di un qualsivoglia intervento delle imprese di noleggio di autoveicoli nella comunicazione delle opere via radio, si poneva soltanto la questione di sapere chi realizzasse la fornitura di attrezzature fisiche, questione priva di importanza nell’ambito del diritto d’autore. Tale elemento assume invece rilievo nella presente causa, permettendo di dimostrare la differenza essenziale che sussiste tra le due situazioni in esame. Peraltro, nella sentenza Stim e SAMI, la Corte non ha affrontato specificamente tale questione, dichiarando in generale che la ricezione della radiodiffusione mediante impianti radio integrati negli autoveicoli avveniva «senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio» (48).

53.      Non avendo alcuna influenza sull’installazione degli impianti radio a bordo degli autoveicoli, le società di noleggio di simili veicoli non agiscono neppure a scopo di lucro, contrariamente al gestore di un condominio destinato a locazione che vi installa apparecchi televisivi (49). Orbene, il carattere lucrativo dell’intervento dell’utente interessato, pur non essendo, di per sé, decisivo ai fini dell’esistenza di un atto di comunicazione, può essere indicativo della natura intenzionale di tale intervento.

54.      Peraltro, la soluzione che propongo di adottare nella presente causa non contrasta con le constatazioni della Corte secondo le quali l’installazione a bordo di mezzi di trasporto pubblico di impianti di sonorizzazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi del diritto d’autore (50). Infatti, in una situazione come quelle nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza Blue Air Aviation, il vettore non mette il sistema di sonorizzazione a disposizione dei passeggeri, ma conserva il controllo del suo utilizzo e dell’eventuale trasmissione, mediante tale sistema, di opere protette, trasmissione che, se ha luogo, sarà qualificata soltanto allora come comunicazione al pubblico (51). Invece, nel procedimento principale, l’attrezzatura che permette la ricezione di una trasmissione di opere protette, ossia l’apparecchio televisivo munito di un’antenna, è messa a disposizione dei membri del pubblico che decidono allora liberamente di ricevere tale trasmissione. Detta messa a disposizione costituisce dunque, di per sé, l’atto di comunicazione.

55.      Infine, in terzo luogo, la soluzione che propongo è conforme alla giurisprudenza della Corte in quanto sottolinea la neutralità tecnologica che deve caratterizzare l’interpretazione delle disposizioni del diritto d’autore dell’Unione. Tale neutralità è già stata richiamata nella sentenza SGAE, quando la Corte ha dichiarato che la distribuzione del segnale televisivo mediante apparecchi televisivi installati in camere d’albergo costituisce una comunicazione al pubblico «indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata» (52). Il principio di neutralità tecnologica è stato poi menzionato più volte dalla Corte (53).

56.      Orbene, se l’elemento decisivo nel procedimento principale è l’intervento intenzionale dell’utente allo scopo di dare ai propri clienti l’accesso a trasmissioni televisive, in forza del principio di neutralità tecnologica, dovrebbe essere irrilevante che tale accesso sia fornito loro mediante un’antenna centrale o più antenne interne (54).

57.      Pertanto, il fatto che il gestore di un condominio dia ai conduttori l’accesso a trasmissioni televisive mediante apparecchi televisivi muniti di antenne interne installati in tali appartamenti dev’essere considerato un atto di comunicazione di opere protette contenute in dette trasmissioni. Occorre inoltre verificare se e, eventualmente, a quali condizioni tale comunicazione sia rivolta a un pubblico nuovo, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte in materia.

 Sull’esistenza di un pubblico nuovo

58.      Ricordo che, nella sentenza SGAE, la Corte ha concluso per l’esistenza di un pubblico composto da clienti successivi di un albergo considerati globalmente (55). Peraltro, si ritiene che tali clienti non possano usufruire delle opere trasmesse in televisione senza l’intervento dell’albergo che dà loro accesso a tali opere. Essi costituiscono dunque un pubblico nuovo (56), il che giustifica il fatto che, per una comunicazione al pubblico così realizzata, sia richiesta un’autorizzazione aggiuntiva dei titolari dei diritti d’autore (57).

59.      Lo stesso ragionamento può essere seguito per quanto concerne il gestore di un condominio che dà accesso a trasmissioni televisive ai conduttori dei relativi appartamenti, in quanto tali conduttori occupano gli appartamenti per periodi relativamente brevi e si succedono rapidamente, al pari dei clienti di un albergo. Simili conduttori possono allora essere considerati persone che, pur trovandosi nella zona di copertura della trasmissione televisiva, non potrebbero usufruire di tale trasmissione senza l’intervento del gestore del condominio che dà loro l’accesso ad essa, installando nei relativi appartamenti apparecchi televisivi muniti di antenne interne. In pratica, le strutture interessate sarebbero, in particolare, gli appart-hotel o, ancora, gli alloggi turistici.

60.      Per contro, i conduttori che stabiliscono negli appartamenti locati la propria residenza principale, o secondaria (58), devono essere considerati «detentori di apparecchi di ricezione» ai sensi del punto 41 della sentenza SGAE e, dunque, membri del pubblico che sono stati presi in considerazione dai titolari dei diritti d’autore quando questi ultimi hanno autorizzato la comunicazione iniziale (nel caso di specie la trasmissione televisiva terrestre). Tali persone usufruiscono allora delle opere protette nella propria sfera privata o familiare e non rileva che l’apparecchio di ricezione sia stato loro fornito dal proprietario o dal gestore dell’appartamento nell’ambito della locazione di quest’ultimo. Una simile fornitura dev’essere qualificata come mera fornitura di attrezzature fisiche e non dà luogo a un’autorizzazione aggiuntiva.

61.      Pertanto, per stabilire l’esistenza di un pubblico nuovo, il giudice adito dovrà procedere ad accertamenti di fatto relativi alla natura della locazione in questione. Nella presente causa, la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene precisazioni in proposito.

 Risposta alla questione pregiudiziale

62.      Riassumendo, pur ammettendo che, nel procedimento principale, una soluzione che concluda per l’assenza di una comunicazione al pubblico a causa dell’assenza di una trasmissione stricto sensu di opere protette sarebbe giustificabile sulla base di un approccio meramente tecnico, una simile soluzione non mi sembra soddisfacente alla luce delle considerazioni di merito alla base della pertinente giurisprudenza della Corte. Infatti, a mio avviso, la logica di tale giurisprudenza esige che l’atto in questione sia analizzato come un intervento intenzionale dell’utente interessato allo scopo di dare l’accesso a opere protette alle persone che non potrebbero usufruirne in assenza di tale intervento e, dunque, come un atto di comunicazione. Tale atto costituisce una comunicazione al pubblico dal momento che le persone in questione formano un pubblico nuovo.

63.      Propongo dunque di dichiarare che l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che, a meno che i conduttori vi stabiliscano la propria residenza principale o secondaria, l’installazione da parte del gestore di un condominio destinato a locazione, nei relativi appartamenti, di apparecchi televisivi muniti di antenne interne atte a ricevere trasmissioni televisive rientra nel diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere, sancito in tale disposizione.

 Conclusione

64.      Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, propongo di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dall’Amtsgericht Potsdam (Tribunale circoscrizionale di Potsdam, Germania) nel modo seguente:

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione

dev’essere interpretato nel senso che:

a meno che i conduttori vi stabiliscano la propria residenza principale o secondaria, l’installazione da parte del gestore di un condominio destinato a locazione, nei relativi appartamenti, di apparecchi televisivi muniti di antenne interne atte a ricevere trasmissioni televisive rientra nel diritto esclusivo degli autori di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle proprie opere, sancito in tale disposizione.


1      Lingua originale: il francese.


2      V., in particolare, sentenze del 2 aprile 2020, Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:268; in prosieguo: la «sentenza Stim e SAMI»); del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503), e del 20 aprile 2023, Blue Air Aviation (C‑775/21 e C‑826/21, EU:C:2023:307; in prosieguo: la «sentenza Blue Air Aviation»).


3      GU 2001, L 167, pag. 10.


4      BGBl. 1965 I, pag. 1273.


5      Sentenza del 17 dicembre 2015 (I ZR 21/14) (BGH GRUR 2016, pag. 697).


6      V., da ultimo, sentenza Blue Air Aviation (punto 47).


7      V., in tal senso, in particolare, sentenza Blue Air Aviation (punti 66 e 67).


8      Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2000, relativa all’approvazione, in nome della Comunità europea, del trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e del trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (GU 2000, L 89, pag. 6).


9      Sentenza Stim e SAMI (dispositivo).


10      V., in particolare, sentenza Stim e SAMI (punto 32).


11      V., da ultimo, sentenza Blue Air Aviation (punti 52 e 54).


12      V., recentemente, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 70).


13      Sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 1 del dispositivo; in prosieguo: la «sentenza SGAE»). Tale soluzione è stata confermata nell’ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (C‑136/09, non pubblicata, EU:C:2010:151).


14      Per esempi concreti di differenti forme di atti di comunicazione, v. le mie conclusioni nella causa Stim e SAMI (C‑753/18, EU:C:2020:4, paragrafi da 33 a 37).


15      V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punto 79), e Blue Air Aviation (punto 68).


16      Sentenza Stim e SAMI, in particolare punti 4 e 35.


17      Sentenza del 22 giugno 2021, YouTube e Cyando (C‑682/18 e C‑683/18, EU:C:2021:503, punti da 81 a 86).


18      Sentenza Blue Air Aviation (punti 69 e 71).


19      Sentenza SGAE (punti 45 e 46).


20      Sentenze Stim e SAMI (in particolare punto 38) e Blue Air Aviation (punto 72).


21      Secondo la definizione fornita al considerando 23 della direttiva 2001/29.


22      A titolo esemplificativo, l’inclusione di un’opera protetta in una pagina Internet può costituire, o meno, una comunicazione al pubblico di tale opera in base alla tecnica utilizzata – inserimento diretto o «deep linking» verso un altro sito Internet – quand’anche il risultato sia lo stesso dal punto di vista dell’utente di tale pagina Internet; v. sentenze del 7 agosto 2018, Renckhoff (C‑161/17, EU:C:2018:634), e del 9 marzo 2021, VG Bild‑Kunst (C‑392/19, EU:C:2021:181).


23      Sul problema dell’esistenza di un pubblico, v. paragrafi da 58 a 61 delle presenti conclusioni.


24      Sentenza SGAE (punto 1 del dispositivo).


25      Sentenza SGAE (punto 45 e punto 46 ab initio).


26      Sentenza SGAE (punto 46 in fine).


27      V. formulazione delle questioni pregiudiziali al punto 23 della sentenza SGAE.


28      V., in tal senso, sentenza SGAE (punti da 40 a 42).


29      Come stabilito dalla Corte ai punti 38 e 39 della sentenza SGAE.


30      V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


31      Tale paradosso è già stato rilevato a proposito della sentenza Königshof del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) citata al paragrafo 6 delle presenti conclusioni. V. Lucas‑Schloetter, A., «L’harmonisation européenne du droit d’auteur. L’exemple du droit de communication au public. La réception de la jurisprudence de la CJUE en Allemagne», in Favreau, A. (a cura di), La propriété intellectuelle en dehors de ses frontières, Bruxelles, Larcier, 2019, pag. 45.


32      Nel senso, questa volta, di «opinione pubblica».


33      Un’antenna interna, infatti, dev’essere altresì collegata all’apparecchio televisivo mediante un cavo.


34      Sentenza del 15 marzo 2012 (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 3 del dispositivo).


35      Sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 67).


36      Sentenza del 13 ottobre 2011 (C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648).


37      Sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punti 69 e 75).


38      V., in sostanza, sentenza del 13 ottobre 2011, Airfield e Canal Digitaal (C‑431/09 e C‑432/09, EU:C:2011:648, punti 82 e 83 e dispositivo).


39      Sentenza del 25 maggio 2023 (C‑290/21, EU:C:2023:424, punto 29).


40      V., in particolare, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a. (C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631); del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141); del 31 maggio 2016, Reha Training (C‑117/15, EU:C:2016:379), e sentenza Blue Air Aviation.


41      V., in tal senso, recentemente, sentenza Blue Air Aviation (punto 53).


42      Sentenza Stim e SAMI (punti da 33 a 36).


43      V. paragrafo 26 delle presenti conclusioni.


44      V. paragrafo 42 delle presenti conclusioni.


45      In ogni caso, certamente, dall’entrata in vigore della direttiva 2001/29.


46      V., in tal senso, Mouron, Ph., «Autoradios et droit de communication au public», Revue Lamy droit de l’immatériel : informatique, médias, communication, n. 170, 2020, pag. 24.


47      C‑753/18, EU:C:2020:4 (paragrafo 42).


48      Sentenza Stim e SAMI (punto 34).


49      V., in tal senso, sentenza SGAE (punto 44).


50      Sentenza Blue Air Aviation (punto 2 del dispositivo).


51      Sentenza Blue Air Aviation (punto 1 del dispositivo).


52      Sentenza SGAE (punto 1 del dispositivo).


53      V., da ultimo, sentenza del 13 luglio 2023, Ocilion IPTV Technologies (C‑426/21, EU:C:2023:564, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).


54      V., in tal senso, ordinanza del 18 marzo 2010, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (C‑136/09, non pubblicata, EU:C:2010:151, punto 41).


55      Sentenza SGAE (punto 38).


56      Sentenza SGAE (punto 42).


57      Sentenza SGAE (punto 41).


58      Vale a dire quando la locazione ha carattere esclusivo e duraturo, anche se di fatto il conduttore occupa l’appartamento solo in maniera passeggera e provvisoria.