Language of document : ECLI:EU:T:2017:144

Causa T194/13

United Parcel Service, Inc.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Concentrazioni – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi nel SEE – Acquisizione della TNT Express da parte della UPS – Decisione che dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato interno – Effetti probabili sui prezzi – Analisi econometrica – Diritti della difesa»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 marzo 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c); regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 76]

2.      Concentrazioni tra imprese – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Audizione delle imprese – Obbligo per la Commissione di comunicare all’impresa interessata, prima dell’adozione della decisione impugnata, la versione definitiva del modello econometrico utilizzato

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004, art. 18, § 3; regolamento della Commissione n. 802/2004, art. 13, § 4)

3.      Concorrenza – Concentrazioni – Procedimento amministrativo – Brevità dei termini procedurali intermedi – Considerazione, per la valutazione del rispetto dei diritti della difesa, dell’esigenza di celerità

(Regolamento del Consiglio n. 139/2004; regolamento della Commissione n. 802/2004)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 192)

2.      Il rispetto dei diritti della difesa è un principio generale del diritto dell’Unione europea sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che deve essere garantito in tutti i procedimenti, ivi compreso il procedimento dinanzi alla Commissione in materia di concentrazioni. Analogamente, il principio del contraddittorio, facente parte dei diritti della difesa, esige che l’impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze addotti, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare le proprie affermazioni.

A tale riguardo, l’analisi econometrica utilizzata dalla Commissione nella sua decisione che ha dichiarato la concentrazione in questione incompatibile con il mercato interno si è basata su un modello econometrico diverso da quello che era stato oggetto di un dibattito in contraddittorio durante il procedimento amministrativo. Infatti, sebbene il modello econometrico definitivo e quelli discussi nel procedimento amministrativo presentino numerosi elementi in comune, tuttavia, per quanto riguarda le modifiche apportate, queste ultime non possono ritenersi trascurabili.

La Commissione, dunque, non può sostenere che essa non era tenuta a comunicare all’impresa interessata la versione definitiva del modello econometrico utilizzato prima dell’adozione della decisione impugnata.

Pertanto, i diritti della difesa dell’impresa interessata sono stati violati, cosicché occorre annullare la decisione impugnata, a condizione che tale impresa abbia sufficientemente dimostrato non che, senza tale irregolarità procedurale, la decisione impugnata avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto avere la possibilità, anche minima, di garantire meglio la propria difesa se, prima dell’adozione di detta decisione, avesse avuto a disposizione la versione definitiva del modello econometrico utilizzato dalla Commissione.

(v. punti 198‑200, 205, 209, 210, 215)

3.      La valutazione del rispetto dei diritti della difesa nell’ambito del controllo delle concentrazioni deve, certamente, tener conto dell’esigenza di celerità che caratterizza l’economia generale del regolamento n. 139/2014, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

(v. punto 219)