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Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2014 – Accorinti e a. / BCE

(Causa T-224/12) 1

(«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – BCE – Banche centrali nazionali – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Grecia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema – Conservazione della soglia di qualità creditizia sufficiente per il mantenimento dell’idoneità – Supporto di garanzie sotto forma di un programma di riacquisto di titoli a beneficio delle banche centrali nazionali – Creditori privati – Imputabilità di taluni effetti giuridici all’atto impugnato – Carenza d’interesse ad agire – Carenza di incidenza diretta – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato all’ordinanza (rappresentanti: S. Sutti e R. Spelta, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening e P. Papapaschalis, successivamente S. Bening e P. Papapaschalis, in qualità di agenti, assistiti da E. Castellani, T. Lübbig e B. Kaiser, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/153/UE della Banca centrale europea, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU L 77, pag. 19).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Il sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato sono condannati alle spese.

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1 GU C 243 dell’11.8.2012.