Language of document : ECLI:EU:C:2022:360


SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

5 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Allegato II – Criterio di gestione obbligatorio 10 – Regolamento (UE) n.1107/2009 – Articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Riduzione o esclusione di tutto o parte dell’aiuto ricevuto a titolo della PAC – Inosservanza delle regole di condizionalità – Uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto»

Nella causa C‑189/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi), con decisione del 23 marzo 2021, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2021, nel procedimento

R. en R.

contro

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, D. Gratsias e Z. Csehi (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo dei Paesi Bassi, da C.S. Schillemans e K. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per il governo ellenico, da E. Tsaousi e I.-E. Krompa, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da H. van Vliet, A. Sauka e F. Castilla Contreras, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del criterio di gestione obbligatorio 10, quale previsto all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13) (in prosieguo: il «CGO 10»), nella parte in cui fa riferimento all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la R. en R. e il Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro dell’Agricoltura, della Natura e della Qualità alimentare; in prosieguo: il «Ministro») in merito alla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti da concedere alla R. en R. per l’anno 2018 in applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1306/2013

3        Il regolamento n. 1306/2013 verte sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (PAC).

4        Il considerando 53 del suddetto regolamento prevede quanto segue:

«Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio [del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU 2003. L 270, pag. 1)], che è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 73/2009 [del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16)], ha sancito il principio secondo cui il pagamento dell’intero ammontare di un sostegno previsto dalla PAC ai beneficiari dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme relative alla gestione dei terreni, alla produzione e alle attività agricole. (...).

Nell’ambito del risultante meccanismo della condizionalità, gli Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC».

5        Il considerando 54 del regolamento n. 1306/2013 così precisa:

«Il meccanismo della condizionalità incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. Il meccanismo della condizionalità è parte integrante della PAC e dovrebbe pertanto essere mantenuto. Tuttavia è opportuno snellirne l’ambito di applicazione, che attualmente è costituito da elenchi distinti di criteri di gestione obbligatori e di requisiti per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la coerenza del meccanismo della condizionalità sia garantita e resa più visibile. Per questo motivo è opportuno redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. (…)».

6        Le regole esposte al titolo VI di tale regolamento riguardano la condizionalità e il capo I del predetto titolo definisce l’ambito di applicazione della stessa. L’articolo 91 del medesimo regolamento, intitolato «Principio generale», al paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Al beneficiario di cui all’articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall’articolo 93 è applicata una sanzione amministrativa».

7        L’articolo 91, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n.o1306/2013 stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente titolo si intende per:

(...)

b)      “criterio”: ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione citate nell’allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

8        L’articolo 92, primo comma, del regolamento in esame, intitolato «Beneficiari interessati», è così formulato:

«L’articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento [n. 1307/2013] (...)».

9        L’articolo 93 del regolamento n.1306/2013, intitolato «Regole di condizionalità», al paragrafo 1, così dispone:

«Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell’allegato II, con riferimento ai seguenti settori:

a)      ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;

b)      sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.

c)      benessere degli animali».

10      L’allegato II del medesimo regolamento, intitolato «Regole di condizionalità di cui all’articolo 93», così recita:

«CGO: Criteri di gestione obbligatori

(...)

Settore

Tema principale

Condizioni e norme

(...)

(...)

(...)

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Prodotti fitosanitari

CGO 10

Regolamento [n. 1107/2009]

Articolo 55 [primo comma e secondo comma, prima frase]».

11      Il capo II del titolo VI del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalità», contiene gli articoli da 96 a 101 di quest’ultimo.

12      L’articolo 99 di tale regolamento, intitolato «Calcolo della sanzione amministrativa», così dispone:

«1.      La sanzione amministrativa di cui all’articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inadempienza.

(...)

2.      (…)

Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un’esclusione.

(...)».

 Regolamento n. 1107/2009

13      Il regolamento n. 1107/2009 riguarda l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. I considerando 24 e 35 di tale regolamento precisano quanto segue:

«(24)      Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione devono assicurare un livello elevato di protezione. In particolare, nel rilasciare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari, è opportuno dare priorità all’obiettivo di proteggere la salute umana e animale e l’ambiente rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale. Pertanto, prima d’immettere sul mercato i prodotti fitosanitari, è opportuno dimostrare che essi sono chiaramente utili per la produzione vegetale, non hanno alcun effetto nocivo sulla salute umana o degli animali, inclusi i gruppi vulnerabili, o alcun effetto inaccettabile sull’ambiente.

(...)

(35)      Al fine di garantire un grado elevato di protezione della salute umana e degli animali e dell’ambiente, i prodotti fitosanitari dovrebbero essere usati correttamente, conformemente alla loro autorizzazione (...)».

14      L’articolo 1 di detto regolamento prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo all’interno della Comunità [europea] dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale.

(...)

3.      Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola.

(...)».

15      Nella sottosezione 1, intitolata «Requisiti e contenuto», della sezione 1, a sua volta intitolata «Autorizzazione», del capo III del regolamento n. 1107/2009, a sua volta intitolato «Prodotti fitosanitari», l’articolo 28 di quest’ultimo, intitolato «Autorizzazione d’immissione sul mercato e uso», al suo paragrafo 1, così dispone:

«Un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che sia stato autorizzato nello Stato membro interessato conformemente al presente regolamento».

16      L’articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento, intitolato «Durata», così recita:

«1.      Il periodo di validità dell’autorizzazione è stabilito nella stessa.

Fatto salvo l’articolo 44, la durata di un’autorizzazione è fissata per un periodo non superiore a un anno dalla data di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario e, successivamente, per tutta la durata dell’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario.

(...)».

17      L’articolo 46 di detto regolamento, intitolato «Periodo di tolleranza», è così formulato:

«Lo Stato membro che revochi, modifichi o non rinnovi un’autorizzazione può concedere un periodo di tolleranza per lo smaltimento, l’immagazzinamento, l’immissione sul mercato e l’uso delle scorte esistenti.

Qualora le ragioni della revoca, della modifica o del mancato rinnovo dell’autorizzazione non siano connesse alla protezione della salute umana e animale o dell’ambiente, il periodo di tolleranza è limitato e non è superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l’immagazzinamento e l’uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari interessati».

18      Nella sezione 2 del capo III del medesimo regolamento, intitolata «Uso e informazioni», l’articolo 55 di detto regolamento, a sua volta intitolato «Uso dei prodotti fitosanitari», al primo comma e al secondo comma, prima frase prevede quanto segue:

«I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto.

Un uso corretto comporta l’applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all’articolo 31 e specificate sull’etichetta».

19      L’articolo 83, secondo comma, del regolamento n. 1107/2009 così dispone:

«I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti al presente regolamento. In particolare, i riferimenti all’articolo 3 della direttiva 91/414/CEE [del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag.1)] che figurano in altri atti normativi comunitari, quali il regolamento [n. 1782/2003], s’intendono fatti all’articolo 55 del presente regolamento».

 Direttiva 91/414

20      La direttiva 91/414 è stata abrogata dal regolamento n. 1107/2009 ed era applicabile fino al 13 giugno 2011.

21      L’articolo 3 di tale direttiva era così formulato:

«1.      Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati sul loro territorio soltanto se il prodotto in questione è stato da essi autorizzato, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, sempreché l’utilizzazione prevista non sia contemplata dalle disposizioni dell’articolo 22.

(...)

3.      Gli Stati membri prescrivono che i prodotti fitosanitari devono essere impiegati correttamente. Un corretto uso comporta il rispetto di tutte le condizioni stabilite ai sensi dell’articolo 4 e previste sull’etichetta e l’applicazione dei principi della buona pratica fitosanitaria nonché, ogni qualvolta possibile, della lotta antiparassitaria integrata.

(...)».

 Diritto olandese

22      L’articolo 20 della Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (legge relativa ai prodotti fitosanitari e ai biocidi), del 17 febbraio 2007 (Stb. 2007, 125), nella versione applicabile al procedimento principale, è del seguente tenore:

«Violazioni del regolamento

1.      È vietato agire in violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 52, paragrafi 1 e 5, dell’articolo 55, dell’articolo 56, paragrafo 1, dell’articolo 58, paragrafo 1, e dell’articolo 64 del regolamento [n. 1107/2009] o dei regolamenti adottati in applicazione di quest’ultimo. (…)».

23      L’Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB nr. WJZ/14194346 (decreto ministeriale n.oWJZ/14194346 recante esecuzione della PAC per quanto attiene ai pagamenti diretti e alla condizionalità), dell’11 dicembre 2014 (Stcrt. 2014, 36127), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «decreto ministeriale di esecuzione»), al suo articolo 3.1, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Condizionalità:

1.      L’agricoltore che ha presentato una domanda di pagamenti diretti (...) rispetta le seguenti disposizioni:

a)      i criteri di gestione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento [n. 1306/2013], elencati nell’allegato 3. (...)».

24      L’allegato 3 dell’articolo 3.1, paragrafo 1, lettera a), del decreto ministeriale di esecuzione è così formulato:

«Criteri di gestione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013

(...)

Tema principale: prodotti fitosanitari

CGO 10. Articolo 55, [primo comma e secondo comma,] prima frase, del regolamento [n. 1107/2009]:

10.1

Articolo 55, [primo comma e secondo comma, prima frase] del regolamento [n. 1107/2009]».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

25      Il 20 marzo 2018, la R. en R. ha depositato presso il Ministro una dichiarazione combinata nella quale chiedeva il versamento di pagamenti diretti a titolo della PAC.

26      L’11 ottobre 2018, un controllore della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (autorità di controllo dei prodotti alimentari e dei prodotti di consumo, Paesi Bassi) ha constatato che uno dei soci della R. en R. utilizzava il prodotto fitosanitario MECOP PP-2 (numero di autorizzazione 12678N) per lottare contro la romice a foglie ottuse (Rumex obtusifolius). Tale prodotto fitosanitario ha come sostanza attiva il mecoprop-P. L’autorizzazione di detto prodotto fitosanitario era scaduta il 30 gennaio 2016. Il termine ultimo per la commercializzazione dello stesso prodotto era stato fissato al 30 luglio 2016 e il relativo termine ultimo di utilizzo al 30 gennaio 2017.

27      Il 4 aprile 2019, il Ministro, sulla base del decreto ministeriale di esecuzione, ha imposto alla R. en R. una riduzione del 3% sull’importo dei pagamenti diretti da concederle per l’anno 2018, per inosservanza delle regole di condizionalità, in quanto essa aveva utilizzato un prodotto fitosanitario non autorizzato.

28      Con decisione del 21 agosto 2019, il Ministro ha respinto in quanto infondato il reclamo presentato da R. en R avverso tale riduzione. In detta decisione, il comportamento di cui trattasi nel procedimento principale è stato analizzato come un caso di inosservanza delle regole relative alla condizionalità, in quanto l’impiego di un prodotto fitosanitario non autorizzato rientra nel CGO 10, il quale fa riferimento all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009.

29      La R. en R. contesta detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.

30      Dinanzi a tale giudice, la R. en R. non contesta di aver utilizzato un prodotto fitosanitario che non era più autorizzato, ma fa valere che ciò non costituisce una violazione dell’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009, dal momento che tale articolo prevede soltanto che i prodotti fitosanitari debbano essere «utilizzati in modo corretto». La R. en R. sostiene che l’uso di un prodotto fitosanitario non autorizzato costituisce una violazione non dell’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009, bensì dell’articolo 28 di quest’ultimo, ai sensi del quale un prodotto fitosanitario non è immesso sul mercato o impiegato a meno che non sia stato autorizzato. Orbene, poiché tale articolo 28 non è menzionato nell’allegato II del regolamento n. 1306/2013, la sua violazione non costituirebbe una violazione delle regole relative alla condizionalità. Dinanzi al giudice del rinvio, la R. en R., di conseguenza, fa valere che il Ministro ha erroneamente concluso per una violazione del CGO 10, cosicché esso non era competente ad imporre una riduzione del 3% sull’importo dei pagamenti diretti da concedergli per l’anno 2018, per inosservanza delle regole relative alla condizionalità.

31      Secondo il giudice del rinvio, da un’interpretazione letterale dell’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009, cui fa riferimento il CGO 10, risulta che tale articolo non riguarda la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario non autorizzato. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva che una siffatta interpretazione condurrebbe alla conseguenza «curiosa e forse anche non desiderata» che, in una situazione in cui un agricoltore abbia utilizzato un prodotto fitosanitario non autorizzato, non potrebbe essergli imposta alcuna riduzione per inosservanza delle regole relative alla condizionalità, mentre ciò sarebbe possibile in caso di uso scorretto di un prodotto fitosanitario autorizzato.

32      Il giudice del rinvio si interroga sulla conciliabilità dell’interpretazione esposta al punto precedente con gli obiettivi di protezione della salute umana, degli animali e delle piante, nonché dell’ambiente, perseguiti dai regolamenti n. 1306/2013 e n. 1107/2009.

33      Il giudice del rinvio si interroga altresì, in sostanza, sulle ragioni che hanno motivato la scelta del legislatore dell’Unione, all’articolo 83 del regolamento n. 1107/2009, di prevedere che i riferimenti contenuti in altri testi legislativi comunitari all’articolo 3 della direttiva 91/414 si intendano fatti unicamente all’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 e non anche all’articolo 28 di tale regolamento.

34      Date siffatte circostanze, il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello del contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il [CGO 10], in cui si rinvia all’articolo 55, [primo comma e secondo comma, prima frase], del [regolamento n. 1107/2009], debba essere interpretato nel senso che tale criterio riguarda anche la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario che nello Stato membro di cui trattasi non è autorizzato ai sensi di quest’ultimo regolamento».

 Sulla questione pregiudiziale

35      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il CGO 10, che fa riferimento all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009, debba essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l’uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultimo caso, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.

36      Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 22 gennaio 2020, Ursa Major Services, C‑814/18, EU:C:2020:27, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

37      In via preliminare, occorre osservare che, secondo il giudice del rinvio, è pacifico tra le parti nel procedimento principale che l’autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi era scaduta il 30 gennaio 2016 e che, al momento dell’utilizzo di tale prodotto da parte della ricorrente nel procedimento principale, il termine ultimo di utilizzo di quest’ultimo, fissata al 30 gennaio 2017, era anch’esso scaduto.

38      In primo luogo, va osservato che, ai sensi del considerando 35 del regolamento n. 1107/2009, un «uso corretto» di prodotti fitosanitari corrisponde ad un uso «conform[e] alla loro autorizzazione».

39      A tale riguardo, la nozione di «uso corretto» quale impiegata all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009, deve essere intesa, per quanto concerne la sua prima componente, come facente rinvio all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento in parola, il quale prevede che un prodotto fitosanitario non venga «impiegato» a meno che non sia stato «autorizzato» nello Stato membro interessato.

40      Risulta, peraltro, dall’articolo 32, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1107/2009 che il periodo di autorizzazione è definito nell’atto di autorizzazione di un prodotto fitosanitario e dall’articolo 46 dello stesso regolamento che la revoca, la modifica o la scadenza di un’autorizzazione possono essere accompagnati da un periodo di tolleranza, segnatamente per l’uso delle scorte esistenti.

41      Ne consegue che l’«uso corretto» che deve essere fatto dei prodotti fitosanitari, conformemente all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009, presuppone un utilizzo coperto, tanto ratione materiae quanto ratione temporis, da un’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento e che produce i suoi effetti secondo le prescrizioni dell’articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento e, se del caso, dell’articolo 46 dello stesso.

42      In secondo luogo, l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009, dispone che quest’ultimo stabilisce le norme che disciplinano l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale nonché, in particolare, il loro uso e il loro controllo all’interno della Comunità europea. L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento in parola prevede che lo scopo di detto regolamento sia, in particolare, quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali e dell’ambiente.

43      Come esposto al considerando 24 del regolamento n. 1107/2009, le disposizioni che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni devono garantire un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali e dell’ambiente. È tale obiettivo che, secondo il considerando 35 del medesimo regolamento, è perseguito mediante l’uso corretto dei prodotti fitosanitari, conformemente alle condizioni definite nella loro autorizzazione. Va ricordato, in tale contesto, che, secondo l’allegato II del regolamento n. 1306/2013, il CGO 10, relativo al rispetto dell’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009, mira appunto a tutelare la salute pubblica, la salute degli animali e la salute delle piante. Il CGO 10 fa quindi parte delle norme fondamentali della PAC in materia di salute pubblica, salute degli animali e salute delle piante incorporate nel meccanismo di condizionalità, il cui rispetto condiziona il pagamento integrale ai beneficiari di taluni aiuti a titolo della PAC, conformemente ai considerando 53 e 54 del regolamento n. 1306/2013.

44      Pertanto, un’interpretazione che escluda dall’ambito di applicazione del CGO 10 l’uso di prodotti fitosanitari che non sono autorizzati nello Stato membro interessato, o che non vi sono più autorizzati e il cui termine utile di utilizzo è scaduto, contravverrebbe all’obiettivo del principio di condizionalità, consistente nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana, degli animali, delle piante e dell’ambiente. Infatti, una siffatta interpretazione implicherebbe che un beneficiario che utilizzi un prodotto fitosanitario non autorizzato non si vedrebbe imporre una sanzione amministrativa di riduzione dell’importo dei pagamenti diretti, mentre un beneficiario che utilizza un prodotto fitosanitario autorizzato, ma in violazione delle relative condizioni, si vedrebbe, dal canto suo, imporre una siffatta sanzione. Un prodotto fitosanitario non autorizzato sarebbe quindi escluso dall’ambito di applicazione del principio della condizionalità della PAC, il che sarebbe incompatibile con gli obiettivi di quest’ultima.

45      Ne consegue che l’uso di un prodotto fitosanitario che non sia autorizzato, o la cui autorizzazione ed eventualmente il cui termine ultimo di utilizzo siano scaduti, costituisce un caso di inosservanza del CGO 10, che fa parte dell’allegato II del regolamento n. 1306/2013, intitolato «Regole di condizionalità di cui all’articolo 93», passibile di sanzione amministrativa in forza degli articoli 91 e 99 del regolamento n. 1306/2013.

46      Tale conclusione non è inficiata dal fatto che, secondo l’articolo 83 del regolamento n. 1107/2009, i riferimenti, in altri testi legislativi, come il regolamento n. 1782/2003, all’articolo 3 della direttiva 91/414, si intendono fatti all’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009 e non all’articolo 28 di quest’ultimo. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/414 ha sancito l’obbligo per gli Stati membri di prescrivere che i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati sul loro territorio soltanto se autorizzati. Tale disposizione corrisponde all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento n. 1107/2009. L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/414, dal canto suo, ha sancito l’obbligo per gli Stati membri di prescrivere che i prodotti fitosanitari devono essere usati correttamente e corrisponde all’articolo 55 del regolamento n. 1107/2009. Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti 39 e 40 della presente sentenza, il rispetto dell’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009 presuppone che il prodotto fitosanitario utilizzato benefici di un’autorizzazione in vigore conformemente agli articoli 28 e 32 di quest’ultimo. Di conseguenza, nell’articolo 83 del medesimo regolamento non era necessario alcun riferimento espresso all’articolo 28 del regolamento n. 1107/2009.

47      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che il CGO 10, che fa riferimento all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento n. 1107/2009, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l’uso di un prodotto fitosanitario che non sia o non sia più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

Il criterio di gestione obbligatorio 10, quale previsto all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che fa riferimento all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l’uso di un prodotto fitosanitario che non sia o non sia più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.