Language of document :

Sentenza del Tribunale 10 novembre 2021 – AC Milan / EUIPO – InterES (ACM 1899 AC MILAN)

(Causa T-353/20)1

Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio figurativo ACM 1899 AC MILAN – Marchi nazionali denominativi anteriori – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001] – Mancata alterazione del carattere distintivo»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Associazione Calcio Milan (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Perani e G. Ghisletti, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Söder, V. Ruzek e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG (Norimberga, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2020 (caso R 161/2019-2), relativa a un’opposizione tra la InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft e l’AC Milan

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) è condannata alle spese, ad eccezione delle spese di trasporto sostenute da quest’ultima.

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le spese di trasporto sostenute dalla AC Milan.

____________

1     GU C 262 del 10.8.2020.