Language of document : ECLI:EU:T:2007:370

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

11 dicembre 2007

Causa T‑66/05

Jörn Sack

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionario – Ricorso di annullamento – Premio per le funzioni – Funzione di “capo unità” – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Regime linguistico»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento delle decisioni relative alla determinazione dello stipendio mensile del ricorrente per i mesi da maggio 2004 a febbraio 2005, il ricalcolo di tale stipendio e l’annullamento della decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente, notificata a quest’ultimo il 26 novembre 2004.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Foglio paga da cui risulta una decisione di diniego o di revoca di un vantaggio pecuniario

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Qualificazione rientrante nella valutazione del giudice

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

4.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Reclami collettivo e individuale concomitanti

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

5.      Funzionari – Decisione che arreca pregiudizio – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

6.      Funzionari – Parità di trattamento

7.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Unità – Nozione

1.      In linea di massima, i fogli paga costituiscono atti che possono arrecare pregiudizio, impugnabili mediante ricorso. Tuttavia, per quanto riguarda, più in particolare, un foglio paga da cui risulta una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di negare un vantaggio pecuniario al funzionario o di revocargli un vantaggio pecuniario in precedenza concesso, solo il primo foglio paga da cui risulta tale decisione costituisce un atto impugnabile. I fogli paga dei mesi successivi si limitano a confermare tale decisione e, per questo motivo, costituiscono atti meramente confermativi del primo foglio paga e non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento.

(v. punto 31)

Riferimento: Corte 19 gennaio 1984, causa 262/80, Andersen e a./Parlamento (Racc. pag. 195, punto 4); Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑192/99, Dunnett e a./BEI (Racc. pag. II‑813, punti 66 e 69)

2.      Spetta al Tribunale procedere alla qualificazione giuridica esatta degli scritti inviati dal funzionario all’autorità che ha il potere di nomina preliminarmente alla presentazione del ricorso e identificare, tra questi ultimi, quello che costituisce il reclamo richiesto dallo Statuto, senza essere vincolato dalla qualificazione di tali scritti ad opera delle parti.

A questo proposito, un atto dell’autorità che ha il potere di nomina arrecante pregiudizio può essere oggetto di un solo reclamo, proposto nei suoi confronti dal funzionario interessato. Altri scritti, da lui eventualmente inviati all’autorità che ha il potere di nomina dopo la presentazione del reclamo, pur qualificati come reclami, non possono costituire né domande né reclami, ma devono ritenersi semplicemente reiterativi del reclamo e non possono avere l’effetto di prolungare il procedimento precontenzioso.

Di conseguenza, qualora due reclami, di cui uno personale e l’altro collettivo, abbiano lo stesso oggetto, uno solo di essi, ossia quello presentato per primo, costituisce il reclamo ai sensi dell’art. 90 dello Statuto, mentre l’altro, presentato successivamente, dev’essere considerato come una semplice nota reiterativa del reclamo.

(v. punti 36, 37 e 41)

Riferimento: Tribunale 7 giugno 1991, causa T‑14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II‑235, punti 39 e 41); Tribunale 25 febbraio 1992, causa T‑67/91, Torre/Commissione (Racc. pag. II‑261, punti 28 e 32)

3.      Occorre prendere in considerazione come data di presentazione del reclamo quella in cui l’amministrazione è in grado di prenderne conoscenza.

Al riguardo, il funzionario non può subire le conseguenze di fattori estranei alla propria volontà che possano ritardare la trasmissione della sua lettera di reclamo, e non può quindi essere considerato responsabile delle deficienze o lungaggini che si verifichino nell’inoltro da un servizio all’altro all’interno dell’istituzione destinataria.

(v. punti 38 e 44)

Riferimento: Tribunale 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II‑749, punti 29 e 30)

4.      Non vi è nulla di irregolare nel fatto che l’istituzione, nella decisione di rigetto, risponda congiuntamente sia ad un reclamo personale sia ad un reclamo collettivo.

(v. punto 64)

Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, causa T‑10/94, Kratz/Commissione (Racc. pag. II‑1455, punto 20)

5.      La motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire, in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il suo controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che i destinatari o altre persone interessate direttamente e individualmente dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi agli obblighi dell’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo della sua formulazione letterale, ma anche del suo contesto nonché di tutte le norme giuridiche che disciplinano la materia interessata.

A questo proposito, anche se la presentazione di un ricorso pone termine alla possibilità, per l’autorità che ha il potere di nomina, di regolarizzare la sua decisione con una risposta recante rigetto del reclamo, si può ovviare ad un’insufficienza iniziale di motivazione in taluni casi eccezionali, attraverso precisazioni integrative fornite anche in corso di causa, ove l’interessato disponga, prima della presentazione del suo ricorso, di elementi configuranti un inizio di motivazione.

(v. punti 65-67)

Riferimento: Tribunale 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 40); Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punti 30 e 32); Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 83 e giurisprudenza ivi citata), e Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punto 36)

6.      Il principio di parità di trattamento non attribuisce al funzionario il diritto di chiedere un vantaggio pecuniario illegittimamente concesso ad un altro funzionario.

(v. punti 122 e 163)

Riferimento: Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento (Racc. pag. 3465, punto 15); Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑115, punto 39)

7.      La nozione di unità, diretta da un capo unità, dev’essere definita come riferita ad una struttura amministrativa distinta, dotata di risorse umane e, spesso, finanziarie, ad essa proprie ed inserita nell’organizzazione amministrativa di un’istituzione.

(v. punto 130)