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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Lotto Sport Italia S.p.A contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 15 febbraio 2005

(Causa T-62/05)

Ricorso presentato in: inglese

Il 15 febbraio 2005 la Lotto Sport Italia S.p.A,con sede in Treviso (Italia), rappresentata dagli avv.ti S. Feltrinelli e G. Brogi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso: Lotos Brillen Vertriebs-GmbH, con sede in Eisingen (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

─    annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 7 ottobre 2004 (procedimento R 572/2003-4);

─    dichiarare che il marchio di cui si chiede la registrazione, in quanto riguarda prodotti rientranti nella classe 9, segnatamente "occhiali per uso sportivo in materiale non prezioso", non può essere confuso con il marchio comunitario n. 610 642 né con il marchio internazionale n. 447 179 dell'opponente;

─    ordinare il rimborso delle spese di tale procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente:                    Lotto Sport Italia S.p.A

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:    Marchio figurativo "LOTTO", per prodotti delle classi 3, 9 e 16 [Occhiali, montature per occhiali, astucci per occhiali, catenelle per occhiali, cordoncini per occhiali, lenti per occhiali, binocoli (ottica) ecc.] - domanda n. 1 443 183

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                Lotos Brillen Vertriebs GmbH

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione:     Marchio denominativo comunitario e internazionale "LOTOS" per prodotti delle classi 9, 14 e 18 (Apparecchi e strumenti ottici; occhiali; montature per occhiali, in particolare in metallo; metalli preziosi e loro leghe; cuoio e sue imitazioni; ecc.) - Registrazione del marchio comunitario n. 610 642

Decisione della divisione d'opposizione:     Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso:    Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:    Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

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