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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Jörn Sack contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 febbraio 2005

(Causa T-66/05)

Lingua processuale: il tedesco

Il 17 febbraio 2005, Jörn Sack, Tervuren (Belgio) con gli avv.ti U.Lehmann-Brauns e D. Mahlo, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare le decisioni relative alla determinazione del suo stipendio per i mesi dal maggio 2004 fino al febbraio 2005 per violazione del principio della parità di trattamento e ricalcolare il suo stipendio per questi mesi osservando tale principio;

-     annullare la decisione di rigetto del direttore generale della Direzione Generale "Amministrazione" del 26 novembre 2004 relativa al reclamo del ricorrente del 21 giugno 2004;

-     condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente era dipendente del Servizio Giuridico della Commissione ed era inquadrato nel grado A*14. A motivo della sua particolare funzione nell'ambito del Servizio Giuridico egli ha chiesto di essere considerato appartenente al livello d'inquadramento intermedio e di ottenere le integrazioni relative a tale funzione previste dagli artt. 44, n. 2, e 46 nonché dall'art. 7, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto.

Per motivare il suo ricorso egli ha innanzitutto fatto valere che la decisione con cui è stato respinto il suo reclamo è viziata da errori di forma innanzitutto perché è stata redatta esclusivamente in lingua inglese, nonostante il primo reclamo della ricorrente fosse stato redatto in tedesco, e poi perché essa, il violazione dell'articolo 253 CE, non ha preso posizione sulle sue allegazioni, del tutto personali, contenute nel reclamo.

Inoltre il ricorrente fa valere una violazione del principio della parità di trattamento nella valutazione e classificazione del suo lavoro. Le ricorrente fa valere che i suoi compiti erano equivalenti a quelli di un capo unità. La circostanza che il suo successore ottenga le integrazioni relative a tale funzione, costituirebbe un'ulteriore violazione del principio della parità di trattamento.

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