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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Aker Warnow Werft GmbH e della Kværner ASA contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 febbraio 2005.

(Causa T-68/05)

Lingua processuale: l'inglese

Il 16 febbraio 2005, la Aker Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock-Warnemünde (Germania), e la Kværner ASA, con sede in Oslo (Norvegia), rappresentate dal sig. B. Immenkamp, solicitor, e dall'avv. M. Schütte, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare integralmente la decisione della Commissione 20 Ottobre 2004, C 6/2000,

-    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nell'ottobre 1992 l'ente tedesco per le privatizzazioni (Treuhandanstalt) aveva privatizzato e venduto il cantiere navale Warnow Werft della Germania orientale al gruppo norvegese Kværner group. Nel quadro della privatizzazione era stato offerto un contributo forfettario, corrisposto in più rate, per la ristrutturazione del cantiere navale. Tale aiuto di Stato veniva comunicato alla Commissione europea, che lo approvava con una serie di apposite decisioni.

Nella decisione impugnata la Commissione è giunta alla conclusione che le ricorrenti hanno ricevuto più aiuti di quelli necessari a coprire le perdite effettive, legate alla riduzione delle quote di mercato sofferta dal cantiere navale, e tale eccedenza di aiuti dovrebbe essere restituita.

A sostegno del loro ricorso, le società ricorrenti affermano che la Commissione ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione. Secondo le ricorrenti, l'ammontare degli aiuti di Stato che sarebbe da restituire, perché incompatibile con il Trattato CE, è stato approvato dalla Commissione con sue apposite decisioni; si tratta pertanto di aiuti esistenti. Le ricorrenti fanno presente che la Commissione non era legittimata ad avviare la procedura formale, a valutare nuovamente la compatibilità degli aiuti e ad ordinare la restituzione di parte degli stessi. Esse affermano inoltre che sono stati soddisfatti tutti i requisiti stabiliti nelle decisioni di approvazione della Commissione, in particolare l'obbligo di provvedere alle relazioni sullo "spill over" [concernenti il controllo sulla destinazione dei fondi; N.d.T.] e di osservare le limitazioni di capacità. Le ricorrenti sostengono che le decisioni di approvazione non contenevano alcuna riserva, da parte della Commissione, sull'ammontare degli aiuti e che tutti gli aiuti all'esercizio sono stati approvati sotto forma di pagamento forfettario, a seguito di un'accurata verifica sulla necessità degli aiuti. Infine le ricorrenti asseriscono che le decisioni di approvazione sono ancora in vigore.

Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione ove ha stabilito che l'ammontare degli aiuti di Stato ricevuti ha superato il livello delle perdite sofferte in termini di riduzione delle quote di mercato. Secondo le ricorrenti, le decisioni di approvazione non menzionano affatto l'ammontare degli aiuti indicato nell'impugnata decisione. Inoltre gli importi relativi alla perdita di quote di mercato, che la Commissione ha approvato, sarebbero inferiori alle perdite di tale natura effettivamente sofferte. Le ricorrenti sostengono pure che la Commissione ha incluso, nella sua valutazione sugli aiuti ricevuti, anche quelle attività che non dovrebbero essere considerate come aiuti, comprese attività per le quali la Kværner ha pagato un prezzo di acquisto. In aggiunta le ricorrenti sostengono che la Commissione ha ignorato che l'importo degli aiuti approvato è stato ricevuto solo in parte.

Le ricorrenti fanno inoltre presente che vi è stata una violazione del principio della certezza del diritto. Secondo le ricorrenti la Commissione, nel momento in cui disponeva di tutte le informazioni rilevanti, non ha agito tempestivamente. Le ricorrenti affermano che la Commissione aveva dato inizio alle sue indagini appena nel 1999, nonostante il fatto che la stessa, secondo le ricorrenti, fosse in possesso di tutte le informazioni rilevanti già nel 1996. Il procedimento avviato nel febbraio 2000

sarebbe stato inoltre esteso ad elementi nuovi, mai investigati prima, e per i quali le decisioni di approvazione non avevano indicato un fondamento giuridico.

Infine le ricorrenti affermano, in via subordinata, che la Commissione, nella determinazione dell'importo da recuperare, ha omesso di prendere in considerazione tutti i costi di ristrutturazione. Secondo le ricorrenti, le ristrutturazioni hanno avuto costi molto più alti rispetto all'ammontare degli aiuti ricevuti a tale proposito.

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