Language of document : ECLI:EU:T:2009:61

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

10 marzo 2009(*)

«Aiuti di Stato – Costruzione navale – Ex Repubblica democratica tedesca – Aiuti versati per la copertura delle perdite connesse ai contratti di costruzione navale – Aiuti connessi alla competitività – Mancanza di versamento eccedentario»

Nella causa T‑68/05,

Aker Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock (Germania),

Kvaerner ASA, con sede in Oslo (Norvegia),

rappresentate inizialmente dall’avv. M. Schütte, e dalla sig.ra B. Immenkamp, solicitor, e successivamente dall’avv. Schütte,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. L. Flynn e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/374/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato esecuzione a favore di Kvaerner Warnow Werft (GU 2005, L 120, pag. 21),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili (relatore), presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo e fatti all’origine della lite

1        Il 21 dicembre 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27). Tale direttiva prevedeva la possibilità di concedere, secondo talune modalità, aiuti di Stato, da un lato, al funzionamento e, dall’altro, alla ristrutturazione, a favore delle imprese di costruzione e di trasformazione navale (in prosieguo: i «cantieri navali») situati nella Comunità europea.

2        Quanto agli aiuti al funzionamento che sono gli unici pertinenti nell’ambito del ricorso in esame, l’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684 dispone che: «gli aiuti alla produzione a favore [dei cantieri navali] possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l’importo totale dell’aiuto accordato ad un contratto [di costruzione e di trasformazione navale] non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell’aiuto». Inoltre, in forza dell’art. 11, n. 2, lett. a), della detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, prima della loro attuazione, qualsiasi regime di aiuto nuovo o già esistente contemplato dalla direttiva 90/684.

3        Con lettere 24 maggio e 4 giugno 1991, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, a norma dall’art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 90/684, i regimi di aiuti concernenti i cantieri navali situati sul territorio tedesco e, in particolare, quelli situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca.

4        Con decisione 13 settembre 1991, inviata alla Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «decisione 13 settembre 1991»), la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dei regimi di aiuti notificati. In detta decisione la Commissione ha in particolare osservato, quanto agli «aiuti alla produzione connessi ai contratti» di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684 che, «secondo il programma di aiuti destinati a lottare contro la concorrenza, [tutti] i cantieri navali e tedeschi [potevano] beneficiare di sovvenzioni che rappresentavano il 9,5% del valore contrattuale (8,7% del valore contrattuale prima dell’aiuto), quando tali cantieri sono in concorrenza con altri cantieri di paesi nei quali sono versate sovvenzioni più elevate». La decisione 13 settembre 1991 ha sostituito la decisione che la Commissione aveva adottato con lettera 2 dicembre 1987 e che consentiva alla Repubblica federale di Germania di concedere ai cantieri navali tedeschi un aiuto destinato a lottare contro la concorrenza (Wettbewerbshilfe, in prosieguo: l’«aiuto alla competitività»).

5        Il 20 luglio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/68/CEE, che modifica la direttiva 90/684 (GU L 219, pag. 54). La direttiva 92/68 mirava a consentire soltanto ai cantieri navali situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca di beneficiare di un massimale di aiuto più elevato di quello previsto dalla direttiva 90/684, e di agevolare la loro ristrutturazione, pur riducendo le capacità eccedentarie sul mercato mondiale della costruzione navale.

6        La direttiva 92/68 inserisce nella direttiva 90/684 l’art. 10 bis, nn. 1-3, che dispone quanto segue:

«1. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafi 6 e 7, il capo II [relativo agli aiuti al funzionamento] non è applicabile alle attività di costruzione e di trasformazione navale di cantieri operanti nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca alla data del 1° luglio 1990.

2. Fino al 31 dicembre 1993 gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei cantieri di cui al paragrafo 1 possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

a)      gli aiuti destinati ad agevolare la continuazione delle attività dei cantieri durante il periodo in questione non superino, per ciascuno dei cantieri predetti, un massimale pari al 36% del fatturato annuo di riferimento per tre anni di lavori di costruzione e di trasformazione navali, previa ristrutturazione; tali aiuti devono essere pagati entro il 31 dicembre 1993;

b)      non vengano concessi altri aiuti alla produzione per contratti firmati tra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1993;

c)      il governo tedesco accetti di effettuare, in conformità del calendario approvato dalla Commissione e comunque prima del 31 dicembre 1995, un’effettiva ed irreversibile riduzione pari al 40% netto della capacità che esisteva al 1° luglio 1990 e che era pari a 545 000 tsl;

d)      il governo tedesco dia la prova alla Commissione, sotto forma di relazioni annuali elaborate da un esperto contabile indipendente, che gli aiuti pagati sono strettamente limitati al sostegno delle attività di cantieri ubicati nell’ex Repubblica democratica tedesca; la prima di queste relazioni deve essere presentata alla Commissione entro la fine del febbraio 1993.

3. La Commissione si assicura che gli aiuti di cui al presente articolo non intacchino gli scambi in misura contraria all’interesse comune».

7        Con contratto 7 ottobre 1992 (in prosieguo: il «contratto d’acquisto») stipulato a seguito di una gara d’appalto seguita da trattative esclusive, la Treuhandanstalt (in prosieguo: la «THA»), organismo di diritto pubblico incaricato di ristrutturare e di privatizzare i cantieri navali situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca, ha ceduto il cantiere navale della Germania dell’Est Neue Warnow Werft, il predecessore della Kvaerner Warnow Werft (in prosieguo: la «KWW»), al gruppo norvegese Kvaerner. La KWW è divenuta Aker Warnow Werft.

8        Il 30 ottobre 1992 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione il contratto di acquisto nonché, in particolare, un piano previsionale di versamento degli aiuti di Stato al fine di consentire alla KWW di ristrutturare il cantiere navale. Risulta in sostanza dagli artt. 7 e 12 del contratto di acquisto che gli aiuti di Stato di cui la KWW avrebbe beneficiato per ristrutturare il cantiere navale Warnow Werft dovevano essere versati ratealmente e che il loro versamento era subordinato ad una previa autorizzazione della Commissione.

9        Con decisione 10 febbraio 1993 inviata alla Repubblica federale di Germania, la Commissione ha deciso, in particolare in base all’art. 4 della direttiva 90/684, di non sollevare obiezioni nei confronti delle modifiche del regime di aiuti alla competitività che la Commissione aveva approvato con la sua decisione 13 settembre 1991.

10      Nella sua decisione 10 febbraio 1993 la Commissione ricorda i massimali di sovvenzioni autorizzati nella sua decisione 13 settembre 1991.

11      Con decisioni 3 marzo 1993 (in prosieguo: la «prima decisione di autorizzazione»), 17 gennaio 1994 (in prosieguo: la «seconda decisione d’autorizzazione»), 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995, inviate alla Repubblica di Germania, la Commissione ha autorizzato, conformemente alla direttiva 90/684, come modificata con la direttiva 92/68, la concessione per rate alla KWW di aiuti, da un lato, al funzionamento e, dall’altro, alla ristrutturazione per il cantiere navale Warnow Werft.

12      Solo la prima e la seconda decisione di autorizzazione sono pertinenti quanto agli aiuti al funzionamento concessi alla KWW.

13      La prima decisione di autorizzazione prevedeva in particolare, tenuto conto degli aiuti al funzionamento concessi alla KWW, quanto segue:

«Il 20 luglio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva [92/68] che modifica la direttiva [90/984] concernente gli aiuti per la costruzione navale. La nuova direttiva [92/68] prevede un’eccezione al regime degli aiuti al funzionamento a favore dei cantieri navali dell’ex [Repubblica democratica tedesca], al fine di procedere ad una ristrutturazione ormai urgente, perché essi ridivengano competitivi.

Quanto alla privatizzazione del [cantiere navale Warnow Werft], la Commissione ha ricevuto dal governo tedesco la versione definitiva [del contratto d’acquisto], corredata di spiegazioni. Al colloquio svoltosi il 2 febbraio 1993 le autorità tedesche hanno fornito precisazioni supplementari. La Commissione ha così potuto riunire le informazioni necessarie per stabilire se le condizioni per la concessione del regime speciale della direttiva [92/68] fossero soddisfatte nel caso [del cantiere navale Warnow Werft …].

Quando la Commissione ha approvato tale deroga, essa ha assicurato il Consiglio che avrebbe impiegato i suoi poteri di controllo e di sorveglianza per far sì che i cantieri navali [situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca] ottengano soltanto gli aiuti strettamente necessari alla loro ristrutturazione.

(…)

[L]a Commissione ha deciso di non opporsi, conformemente alle disposizioni della direttiva [90/684] in materia di costruzione navale e della direttiva [92/684], al versamento della prima rata dell’aiuto [per il cantiere navale Warnow Werft] in Germania. Tale rata è composta dai seguenti elementi:

–        45 500 000 [marchi tedeschi] di aiuto al funzionamento, 11 700 000 [marchi tedeschi] come compensazione di una parte delle perdite risultanti dai [contratti di costruzione navale] successivi al 1° luglio 1990, attualmente in corso di esecuzione, e 6 100 000 [marchi tedeschi] di aiuto alla competitività, nonché un versamento di 27 750 000 [marchi tedeschi] di capitali propri.

(…)».

14      La seconda decisione di autorizzazione prevedeva in particolare, per ciò che attiene agli aiuti al funzionamento concessi alla KWW, quanto segue:

«Tenuto conto degli obblighi attualmente assunti dal governo tedesco [per quanto concerne la capacità produttiva del cantiere navale Warnow Werft], la Commissione ha (...) deciso, conformemente alla direttiva [90/684] sugli aiuti alla costruzione navale e alla direttiva [92/68] che modifica la direttiva [90/684], di non opporsi ad una seconda rata di aiuti per [il cantiere navale Warnow Werft] in Germania; tale rata è composta dai seguenti elementi:

–        617 100 000 [marchi tedeschi] di aiuto al funzionamento, di cui 113 500 000 [marchi tedeschi] saranno pagati in contanti; in tale ultima cifra sono inclusi 66 900 000 [marchi tedeschi] di aiuto alla competitività e 46 600 000 [marchi tedeschi] per coprire una parte delle perdite risultanti dai contratti [di costruzione navale] firmati dopo il 1° luglio 1990. Questo aiuto al funzionamento è il più elevato di quelli che possono essere pagati al cantiere navale [Warnow Werft] per contratti stipulati fino al 31 dicembre 1993.

(…)».

15      L’8 luglio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/675/CE, sull’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 274, pag. 23). Tale decisione è stata modificata con la decisione della Commissione 29 marzo 2000, 2000/416/CE (GU L 156, pag. 39), nella quale la Commissione ha concluso in sostanza che, poiché la KWW aveva superato il limite di capacità produttiva autorizzato per l’anno 1998, gli aiuti concessile ammontanti a 82 200 000 marchi tedeschi (DEM) erano incompatibili con il mercato comune.

16      Il 15 febbraio 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/336/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 120, pag. 12), in cui essa ha concluso in sostanza che, poiché la KWW aveva superato il limite di capacità di produzione autorizzata anche per l’anno 1997, gli aiuti accordatile ammontanti a 12 600 000 DEM erano incompatibili con il mercato comune.

17      Il 28 febbraio 2002, nella sentenza Kvaerner Warnow Werft/Commissione (cause riunite T‑227/99 e T‑134/00, Racc. pag. II‑1205), il Tribunale ha annullato le due decisioni della Commissione menzionate ai punti 15 e 16 di cui sopra in quanto, in sostanza, la Commissione a torto aveva equiparato la nozione di limite di capacità ad un limite di produzione effettivo. Il 29 aprile 2004 la Corte ha respinto, con la sentenza Commissione/Kvaerner Warnow Werft (causa C‑181/02 P, Racc. pag. I‑5703), l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale.

18      Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato la decisione 2005/374/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato esecuzione a favore di KWW (GU 2005, L 120, pag. 21, in prosieguo: la «decisione impugnata»).

19      Ai ‘considerando’ 1° e 2° della decisione impugnata, la Commissione osserva che ha chiesto, il 16 giugno 1999, informazioni alle autorità tedesche sull’origine dei fondi che, secondo un’informazione pubblicata nella stampa tedesca il 12 giugno 1999, avrebbero consentito alla KWW di concedere alla Kvaerner un prestito di circa EUR 205 000 000. Al riguardo la Commissione precisa che le sue domande miravano a verificare se detti fondi «non provenissero da importi di aiuti alla ristrutturazione versati in eccesso [alla KWW] o che non contenessero qualsiasi altro elemento di aiuto».

20      Al termine del suo esame, da un lato, la Commissione constata al considerando 127° della decisione impugnata «che il movimento in contanti [fra la KWW e la Kvaerner] non sembra derivare da aiuti concessi in eccesso durante il periodo di ristrutturazione che ha avuto termine nel 1995».

21      D’altro lato, la Commissione rileva ai ‘considerando’ 120° e 121° della decisione impugnata che, secondo le informazioni fornitele dalla Repubblica federale di Germania, la KWW ha ricevuto un aiuto di Stato in eccesso di 25 999 000 DEM, pari alla differenza fra l’importo totale degli aiuti che la KWW ha ricevuto «durante la ristrutturazione», vale a dire 430 100 000 DEM, e le perdite effettive legate ai contratti di costruzione e di trasformazione navale registrate dalla KWW (in prosieguo: le «perdite legate ai contratti»), vale a dire 404 101 000 DEM.

22      La Commissione conclude nella decisione impugnata quanto segue:

«Articolo 1

Gli aiuti di Stato concessi dalla Germania a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH, pari a 13 293 077 EUR [25 999 000 DEM], sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a sua disposizione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato alla cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2005, le ricorrenti, l’Aker Warnow Werft GmbH e la Kvaerner ASA, hanno proposto il ricorso in esame.

24      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, con lettere 6 dicembre 2007 e 7 gennaio 2008, ha invitato le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, a rispondere a quesiti scritti e a produrre taluni documenti. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro i termini impartiti.

25      Con lettere depositate in cancelleria del Tribunale l’11 febbraio 2008, le ricorrenti hanno chiesto che taluni documenti forniti dalla Commissione in risposta alle misure di organizzazione adottate dal Tribunale siano ritirati dal fascicolo in quanto tali documenti non erano pertinenti per la soluzione della lite (in prosieguo: i «documenti contestati»). Con lettera depositata alla cancelleria del Tribunale il 19 febbraio 2008, la Commissione ha fatto valere che i documenti contestati erano pertinenti al fine di provvedere alle misure di organizzazione chieste dal Tribunale.

26      All’udienza, svoltasi l’11 marzo 2008, le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale. Inoltre, il Tribunale ha respinto la domanda delle ricorrenti che i documenti contestati fossero ritirati dal fascicolo, in quanto essi erano stati prodotti dalla Commissione in risposta ai quesiti postile. Infine, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di fornirgli alcuni documenti entro un termine di 15 giorni. La Commissione ha ottemperato a tale domanda il 18 marzo 2008. Con lettera 8 aprile 2008, le ricorrenti hanno presentato osservazioni su tali documenti.

27      La fase orale si è chiusa il 25 aprile 2008.

28      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 Nel merito

30      Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo riguarda un errore di diritto e un manifesto errore di valutazione in quanto a torto la Commissione avrebbe rimesso in discussione nella decisione impugnata aiuti già esistenti e non poteva ordinarne il recupero. Il secondo motivo attiene ad un manifesto errore di valutazione legato al fatto che la KWW non avrebbe ricevuto alcun aiuto in eccesso in quanto l’importo complessivo dell’aiuto concesso per coprire le spese legate ai contratti, in realtà, sarebbe inferiore all’importo delle perdite effettive registrate al riguardo. Il terzo motivo concerne la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento risultante dal lasso di tempo trascorso per iniziare il procedimento e dal comportamento della Commissione prima dell’inizio di questo. Il quarto motivo, dedotto in subordine, riguarda un manifesto errore di valutazione nella determinazione dell’importo dell’aiuto da rimborsare.

31      In limine, occorre rilevare che, nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti addebitano, in sostanza, alla Commissione di aver concluso che la KWW ha ricevuto un importo complessivo di aiuto di 430 100 000 DEM, pari a 450 000 000 DEM di aiuto per la copertura delle perdite legate ai contratti e a 62 500 000 DEM di aiuto alla competitività, previa deduzione di un importo di 82 400 000 DEM di aiuto al funzionamento autorizzato dalla Commissione, ma non versato alla Kvaerner, per coprire le sue perdite effettive legate ai contratti, ammontanti a 404 101 000 DEM. Il secondo motivo può essere diviso in due parti.

32      Con la prima parte le ricorrenti sostengono, in sostanza, che la KWW ha ricevuto, soltanto per le perdite legate ai contratti, un aiuto versato in contanti ammontante complessivamente a 58 300 000 DEM, come ciò risulterebbe dalla prima e dalla seconda decisione di autorizzazione, e non di 450 000 000 DEM, come ha considerato la Commissione nella decisione impugnata.

33      Con la seconda parte le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che l’importo di 62 500 000 DEM ricevuto dalla KWW come compensazione dell’aiuto alla competitività non riscosso non avrebbe dovuto essere incluso nel calcolo dell’importo complessivo dell’aiuto concesso al fine di coprire le perdite legate ai contratti.

34      Poiché queste due parti mirano a stabilire che l’importo complessivo di aiuto ricevuto dalla KWW per coprire le sue perdite legate ai contratti non supera l’importo complessivo delle perdite effettive da essa registrate al riguardo, il Tribunale ritiene opportuno cominciare il suo esame con la seconda parte del secondo motivo.

 Sulla seconda parte del secondo motivo, relativa ad un errore manifesto di valutazione nella determinazione dell’aiuto ricevuto che può essere preso in considerazione nella decisione impugnata

 Argomenti delle parti

35      Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione includendo la somma di 62 500 000 DEM, concessa a titolo di compensazione dell’aiuto alla competitività non riscosso, nell’importo complessivo di aiuto che la KWW ha ricevuto al fine di coprire soltanto le perdite connesse ai contratti. In tali circostanze, l’importo complessivo di aiuto ricevuto per coprire le sue perdite di funzionamento connesse ai contratti sarebbe inferiore all’importo delle sue perdite effettive registrate a tale titolo e, pertanto, la KWW non avrebbe fruito di alcun aiuto eccedentario.

36      Anzitutto le ricorrenti sostengono che, quand’anche l’aiuto alla competitività costituisca un aiuto al funzionamento, esso non mirava tuttavia a compensare esclusivamente le perdite connesse ai contratti, come ciò risulterebbe dalla prima e dalla seconda decisione di autorizzazione, nonché dai documenti notificati dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione. Secondo le ricorrenti, l’aiuto alla competitività mirava infatti a consentire a tutti i cantieri navali sul territorio della Comunità di restare competitivi di fronte ai cantieri asiatici che fruivano di sovvenzioni tali da falsare la concorrenza sul mercato mondiale della costruzione navale. Il fatto che l’importo dell’aiuto alla competitività fosse determinato in funzione dell’importo dei contratti di costruzione navale non significherebbe tuttavia che la concessione di tale aiuto dipendesse dalle perdite che detti contratti potevano causare. Le ricorrenti adducono quindi che la KWW poteva liberamente destinare l’aiuto alla competitività ad oneri di funzionamento diversi dalle perdite causate dai contratti.

37      Inoltre, le ricorrenti osservano, rispondendo ai quesiti scritti del Tribunale, che l’aiuto alla competitività è stato autorizzato conformemente all’art. 4 della direttiva 90/684 e agli Orientamenti per la concessione degli aiuti alla competitività ai cantieri navali ubicati in Germania sul territorio di cui all’art. 3 dell’Accordo di unificazione (Richtlinen für die Gewährung von Wettbeverbshilfen an Werften in der Bundesrepublik Deutschland auf dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet, in prosieguo: gli «Orientamenti tedeschi») 22 luglio 1991 (Bundesanzeiger 1991, pag. 5153). Le ricorrenti sostengono che detti Orientamenti sono stati notificati ed approvati dalla Commissione. Orbene, ne conseguirebbe in particolare che, se l’aiuto alla competitività fosse concesso in funzione della conclusione o meno di contratti di costruzione navale, esso potrebbe essere destinato ad oneri di funzionamento diversi dalle perdite causate da detti contratti.

38      Infine, le ricorrenti sostengono che l’aiuto alla competitività costituisce una forma forfettaria, che non poteva costituire oggetto di alcun recupero. Da un lato, esse osservano che gli Orientamenti tedeschi prevedevano espressamente che l’aiuto alla competitività concesso non fosse rimborsabile. D’altro lato, esse adducono che l’aiuto alla competitività concesso alla KWW non è stato utilizzato per coprire perdite connesse ai contratti, ma che esso è stato destinato, sotto il profilo contabile, alle riserve della KWW che erano state ridotte da altri costi di funzionamento.

39      La Commissione ribatte che non ha commesso un errore includendo l’importo d’aiuto ricevuto a titolo dell’aiuto alla competitività nell’importo totale degli aiuti ricevuti dalla KWW per coprire le perdite connesse ai contratti, in quanto, come essa ha osservato ai ‘considerando’ 94°-96° della decisione impugnata, l’aiuto alla competitività, da un lato, era stato autorizzato per coprire le «perdite durante la ristrutturazione» e, d’altro lato, costituiva «un’entrata» che ha consentito alla KWW di ridurre le sue perdite connesse ai contratti e, pertanto, la sua necessità di aiuto al funzionamento.

40      Inoltre, la Commissione fa valere, rispondendo ai quesiti scritti e orali del Tribunale, che l’aiuto alla competitività è stato accordato ai sensi dell’art. 4 della direttiva 90/684 e che esso mirava a consentire a tutti i cantieri navali situati sul territorio della Comunità di lottare contro la concorrenza sleale praticata da taluni paesi asiatici che sovvenzionavano i cantieri situati sul loro territorio. Da un lato, la Commissione precisa al riguardo che, se non era necessario che la KWW registrasse perdite connesse ai contratti per fruire dell’aiuto alla competitività, è pur vero che tale aiuto era calcolato in funzione del prezzo di vendita fissato in ciascun contratto di costruzione navale stipulato. Pertanto, secondo la Commissione, la concessione di detto aiuto comportava la riduzione delle perdite connesse ai contratti. D’altro lato, la Commissione considera che l’aiuto alla competitività doveva essere preso in considerazione nell’importo complessivo degli aiuti concessi al solo titolo delle perdite connesse ai contratti in quanto da una lettera inviatale dalla Repubblica federale di Germania il 27 novembre 1992 risulta che la KWW aveva accettato di ricevere l’importo di 450 000 000 DEM di aiuto a titolo delle perdite connesse ai contratti, e non di 569 600 000 DEM, come ciò era stato inizialmente previsto tra la THA e la Kvaerner durante le loro trattative esclusive, soltanto a causa del fatto che l’aiuto alla competitività le sarebbe stato del pari concesso per coprire le sue perdite connesse ai contratti.

 Giudizio del Tribunale

41      Le ricorrenti fanno valere in sostanza che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione includendo, nell’importo complessivo di aiuti ricevuti al fine di coprire le perdite connesse ai contratti, l’importo di 62 500 000 DEM concesso a titolo di compensazione dell’aiuto alla competitività non riscosso.

42      Secondo la giurisprudenza, al fine di stabilire se la Commissione abbia commesso un manifesto errore nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento della decisione impugnata, gli elementi di prova addotti dalla ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nella decisione di cui si tratta (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II‑2169, punto 59).

43      Nella fattispecie, si deve constatare, in limine, cha la Commissione ha effettuato un ragionamento in tre fasi nella decisione impugnata al fine di giungere alla conclusione che la KWW ha ricevuto un aiuto di un importo di 25 999 000 DEM, considerato eccedentario tenuto conto dell’importo delle sue perdite effettive connesse ai contratti.

44      In primo luogo, dopo aver ricordato, ai ‘considerando’ 13°-19° della decisione impugnata, i vari elementi di aiuto autorizzati in base in particolare alla prima e alla seconda decisione di autorizzazione, la Commissione osserva, al ‘considerando’ 118° della decisione impugnata, che si è basata sulla relazione del revisore contabile della KWW concernente l’uso dell’aiuto fino al 31 dicembre 1995, comunicato dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione il 9 luglio 1996 (in prosieguo: la «relazione 9 luglio 1996»), per constatare che la KWW ha ricevuto i seguenti aiuti:

–        450 000 000 DEM a titolo della copertura delle perdite connesse ai contratti;

–        62 500 000 DEM a titolo di compensazione del fatto che la KWW non ha ricevuto l’aiuto alla competitività.

45      Quanto all’importo di 62 500 000 DEM ricevuto a titolo di compensazione dell’aiuto alla competitività non ricevuto, dal ‘considerando’ 116° della decisione impugnata risulta che la Commissione ha considerato che un aiuto alla competitività era stato autorizzato nella prima e nella seconda decisione di autorizzazione per un importo complessivo di 73 000 000 DEM, ma che una parte di detto importo, vale a dire 10 500 000 DEM, non era stata concessa in definitiva alla KWW, essendole stato versato soltanto un importo di 62 500 000 DEM.

46      Peraltro, la Commissione osserva, ai ‘considerando’ 91° e 117° della decisione impugnata, che la KWW non ha dovuto eseguire taluni contratti aventi ad oggetto certi tipi di navi (“Kassettenschiffe”) e che non ha ricevuto di conseguenza alcun aiuto per tale motivo. Pertanto, la Commissione rileva di non aver preso in considerazione, nella decisione impugnata, l’aiuto che essa aveva autorizzato fino a concorrenza dell’importo corrispondente ai detti contratti, vale a dire 34 600 000 DEM, che faceva parte dell’aiuto complessivo al funzionamento di un importo di 617 100 000 DEM autorizzato nella seconda decisione di autorizzazione.

47      La Commissione constata quindi, al ‘considerando’ 118° della decisione impugnata, che le ricorrenti hanno ricevuto un importo complessivo di aiuto, «durante la ristrutturazione», di 512 500 000 DEM, pari a 450 000 000 DEM per la copertura delle perdite connesse ai contratti e a 62 500 000 DEM, a titolo di compensazione per aiuto alla competitività non ricevuto.

48      In secondo luogo, la Commissione rileva, al ‘considerando’ 119° della decisione impugnata, che l’importo delle perdite effettive connesse ai contratti della KWW, quale risulta dalle relazioni di revisori fornitele dalla Repubblica federale di Germania il 30 giugno 1999, ammontava a 404 101 000 DEM.

49      Di conseguenza, la Commissione osserva, al ‘considerando’ 120° della decisione impugnata, che la KWW ha ricevuto un aiuto superiore all’importo delle sue perdite effettive connesse ai contratti di un importo di 108 399 000 DEM.

50      In terzo luogo, la Commissione rileva, ai considerando 116° e 121° della decisione impugnata, che la KWW non ha ricevuto un importo di 82 400 000 DEM di «aiuto al funzionamento [che essa stessa] aveva autorizzato per la ristrutturazione e che corrispondeva alla “cancellazione di oneri pregressi”». In tali circostanze, la Commissione osserva che «la compensazione degli aiuti per le perdite in eccesso con gli aiuti al funzionamento non ricevuti è in linea con l’impegno della Commissione, contenuto nelle decisioni di autorizzazione, di garantire che il beneficiario ricevesse soltanto gli aiuti necessari per la ristrutturazione».

51      La Commissione trae da quest’ultima constatazione la conseguenza, al ‘considerando’ 121° della decisione impugnata, che l’importo di 82 400 000 DEM deve essere detratto dall’aiuto eccedentario ammontante a 108 399 000 DEM che la KWW ha ricevuto per le perdite connesse ai contratti.

52      Così, tenuto conto delle tre constatazioni secondo le quali la KWW, in primo luogo, ha ricevuto un importo complessivo di aiuto «durante la ristrutturazione» di 512 500 000 DEM, in secondo luogo, ha registrato perdite effettive connesse ai contratti ammontanti complessivamente a 404 101 000 DEM e, in terzo luogo, non ha beneficiato del versamento di un aiuto di 82 400 000 DEM che era stato autorizzato, la Commissione conclude, al ‘considerando’ 121° della decisione impugnata, che la KWW ha fruito di un aiuto eccedentario di un importo di 25 999 000 DEM che dev’essere recuperato.

53      Pertanto, da un lato, si deve rilevare che la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che l’importo di 62 500 000 DEM che la KWW ha ricevuto come compensazione dell’aiuto alla competitività non percepito costituiva parte degli aiuti diretti e che erano serviti a coprire le spese effettive connesse ai contratti e che detto importo poteva costituire oggetto di un recupero, almeno in parte.

54      D’altro lato, ammesso che la KWW abbia ricevuto 450 000 000 DEM di aiuti per il solo titolo delle perdite connesse ai contratti e che, come sostengono le ricorrenti, l’importo di 62 500 000 DEM di aiuto alla competitività non abbia dovuto essere preso in considerazione nella decisione impugnata, si dovrebbe quindi constatare che la Commissione, a torto, ha concluso per l’esistenza di un aiuto eccedentario. Infatti, in tale ipotesi, l’aiuto complessivo ricevuto a titolo delle perdite connesse ai contratti sarebbe, previa detrazione dell’aiuto di 82 400 000 DEM non versato, di un importo di 367 600 000 DEM, inferiore all’importo complessivo di 404 101 000 DEM corrispondente alle perdite effettive registrate dalla KWW a tale riguardo.

55      Alla luce delle osservazioni effettuate ai punti 53 e 54 di cui sopra, occorre pertanto esaminare se, nella fattispecie, la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione prendendo in considerazione l’importo di 62 500 000 DEM concesso alla KWW come compensazione dell’aiuto alla competitività non ricevuto, al fine di determinare l’importo complessivo dell’aiuto che la KWW ha ricevuto per coprire le perdite connesse ai contratti.

56      In primo luogo, è assodato che l’aiuto autorizzato per coprire le perdite connesse ai contratti e l’aiuto alla competitività fanno parte entrambi della categoria degli aiuti al funzionamento di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684.

57      Tuttavia, va rilevato come dalla prima e dalla seconda decisione di autorizzazione, i cui brani pertinenti sono riprodotti supra ai punti 13 e 14, risulti che la Commissione ha effettuato una chiara distinzione tra l’aiuto destinato a coprire le perdite connesse ai contratti e l’aiuto alla competitività. Infatti, da un lato, le dette decisioni prevedono effettivamente un importo di «aiuto alla competitività» di 6 100 000 DEM e di 66 900 000 DEM, vale a dire un importo complessivo di 73 000 000 DEM, di cui non è contestato dalle parti che soltanto 62 500 000 DEM sono stati versati. Non è precisato che tale aiuto dovesse essere destinato alla copertura delle perdite connesse ai contratti. D’altro lato, le dette decisioni prevedono effettivamente un importo di aiuto di 11 700 000 DEM e di 46 600 000 DEM per il quale è specificamente previsto che esso non doveva servire che «per coprire una parte delle perdite risultanti dai contratti di costruzione navale firmati dopo il 1° luglio 1990».

58      Inoltre, dalle disposizioni del contratto di acquisto sulle quali la Commissione si è basata nella prima e nella seconda decisione di autorizzazione menzionate ai punti 13 e 14 di cui sopra, risulta che l’aiuto considerato a titolo delle perdite connesse ai contratti si distingueva da quello legato alla competitività. Da un lato, in forza dell’art. 7, n. 6, del contratto di acquisto, la THA doveva concedere un aiuto di un importo di «450 000 000 DEM diretto a finanziare le perdite (…) durante il periodo di ristrutturazione dovute a mancanze di produttività [della KWW] e ad altre perdite connesse alla mancanza [in quel periodo] di competitività della [KWW]». D’altro lato, in base all’art. 18, n. 1, del detto contratto, la THA si era impegnata a versare alla KWW un importo di 73 000 000 DEM qualora quest’ultima non ricevesse l’aiuto alla costruzione navale. Del pari, nel piano previsionale di versamento di aiuti di Stato, allegato al contratto di acquisto e notificato alla Commissione, gli importi di aiuto alla competitività sono considerati separatamente dagli importi degli aiuti diretti a coprire altre perdite di funzionamento, ivi comprese quelle connesse ai contratti.

59      Pertanto, quand’anche l’aiuto diretto a coprire le perdite connesse ai contratti e l’aiuto alla competitività facciano parte entrambi della categoria degli aiuti al funzionamento di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684, è pur vero che la Commissione, nella prima e nella seconda decisione di autorizzazione, conformemente ai documenti notificatile dalla Repubblica federale di Germania, ha distinto tra detti aiuti, che dovevano avere destinazioni diverse, vale a dire, da un lato, coprire le perdite connesse ai contratti della KWW e, dall’altro, compensare la sua mancanza di competitività.

60      In secondo luogo, la decisione 10 febbraio 1993, con la quale la Commissione, in base all’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684, ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle modifiche apportate dalle autorità tedesche al regime di aiuto alla competitività a favore di tutti i cantieri navali tedeschi, non menziona affatto che l’aiuto alla competitività dovesse essere destinato esclusivamente alla copertura delle perdite connesse ai contratti. Infatti, dalla detta decisione risulta che il regime di aiuto alla competitività che la Repubblica federale di Germania aveva notificato alla Commissione prima dell’adozione della prima e della seconda decisione di autorizzazione mirava a consentire ai cantieri navali tedeschi di restare competitivi «quando sono in concorrenza con cantieri di paesi che accordano aiuti più elevati alla costruzione navale», senza tuttavia che la Commissione precisasse a quali perdite specifiche l’aiuto alla competitività dovesse essere destinato.

61      La stessa Commissione considera del resto che l’aiuto alla competitività non mirava necessariamente a coprire perdite connesse ai contratti.

62      Da un lato, la Commissione ammette espressamente, rispondendo ai quesiti scritti del Tribunale quanto al regime applicabile all’aiuto alla competitività, che «ai sensi dell’[art. 4 della direttiva 90/684] i cantieri [navali situati sul territorio tedesco] potevano ricevere aiuti [alla competitività], indipendentemente dal fatto che il contratto [di costruzione navale] considerato si chiudesse o meno con perdite», che, «[i]n altri termini, non era necessario subire perdite connesse a un contratto [di costruzione navale] per fruire di un aiuto [alla competitività]», o anche, rispondendo ai quesiti del Tribunale all’udienza, che «chiunque dovrebbe poter ricevere detto aiuto, indipendentemente dal fatto che abbia perdite o no». Pertanto, la Commissione ammette, almeno implicitamente, che non vi è un nesso di causalità fra la concessione dell’aiuto alla competitività e il fatto che la conclusione dei contratti causasse o meno perdite. Si deve pertanto respingere a questo proposito, in quanto inefficace, l’argomento della Commissione secondo il quale l’aiuto alla competitività doveva essere destinato alla copertura delle perdite connesse ai contratti in quanto l’importo di detto aiuto era calcolato in funzione del valore di ciascun contratto di costruzione navale stipulato.

63      D’altro lato, dall’art. 3, n. 1, degli Orientamenti tedeschi risulta che «l’aiuto alla competitività può essere accordato quando ordinazioni di costruzione o di trasformazione di [navi] sono state stabilite irrevocabilmente dai cantieri navali tedeschi tra il 1° luglio 1990 e il 31 dicembre 1993». Tuttavia, detti Orientamenti non precisano affatto che l’aiuto alla competitività dovesse essere destinato soltanto alla copertura delle perdite connesse ai contratti e non ad altre perdite connesse al funzionamento dei cantieri navali. Inoltre, la mancanza di tale menzione è conforme allo scopo stesso dell’aiuto alla competitività che, come risulta dalla decisione della Commissione 10 febbraio 1993 (v. supra punto 10), mirava a consentire a tutti i cantieri navali europei, e non soltanto al cantiere navale Warnow Werft, di lottare contro la concorrenza praticata sul mercato mondiale da taluni paesi asiatici, e ciò indipendentemente dalla registrazione o meno, da parte dei detti cantieri, di perdite connesse alla conclusione di contratti di costruzione navale.

64      Pertanto, si deve constatare che, conformemente alla prima e alla seconda decisione di autorizzazione, alla decisione della Commissione 10 febbraio 1993, agli Orientamenti tedeschi e allo scopo stesso dell’aiuto alla competitività, la KWW non era tenuta a destinare detto aiuto ad oneri specifici quali le perdite connesse ai contratti.

65      In terzo luogo, la relazione 9 luglio 1996 mostra che la KWW ha effettivamente ricevuto una somma di 62 500 000 DEM come compensazione dell’aiuto alla competitività non ricevuto e che detto aiuto appartiene all’aiuto al funzionamento. Tuttavia, tale relazione non specifica che tale somma mirasse a coprire le perdite connesse ai contratti e che sia effettivamente servita a ciò. A questo proposito, occorre constatare come la Commissione non contesti l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale l’importo che la KWW ha ricevuto come compensazione dell’aiuto alla competitività è stato destinato, sotto il profilo contabile, alle riserve della KWW e non alla copertura delle perdite connesse ai contratti.

66      Si deve pertanto rilevare che la Commissione non poteva basarsi sulla relazione 9 luglio 1996 per considerare che l’aiuto alla competitività era effettivamente servito a coprire le perdite connesse ai contratti.

67      In quarto luogo, si deve sottolineare che, rispondendo ai quesiti del Tribunale all’udienza, la Commissione non ha contestato gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali, in sostanza, la KWW poteva utilizzare l’aiuto alla competitività per coprire oneri diversi da quelli risultanti dalle perdite connesse ai contratti.

68      Dalle precedenti considerazioni risulta pertanto, da un lato, che l’aiuto alla competitività costituiva un aiuto al funzionamento di cui la KWW poteva liberamente determinare la destinazione e, dall’altro, la Commissione non ha provato che detto aiuto era stato effettivamente destinato dalla KWW alla copertura delle sue perdite connesse ai contratti.

69      Si deve pertanto concludere che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione considerando che l’aiuto alla competitività dovesse essere contabilizzato a titolo degli aiuti che erano stati concessi alla KWW per coprire soltanto le perdite connesse ai contratti.

70      Gli argomenti sollevati dalla Commissione al riguardo non possono essere accolti.

71      Anzitutto, vanno respinti in quanto inefficaci gli argomenti della Commissione secondo i quali l’aiuto alla competitività doveva essere preso in considerazione nel calcolo dell’importo dell’aiuto concesso al fine di coprire le perdite connesse ai contratti poiché detto aiuto fa parte dell’importo complessivo di aiuto autorizzato «durante la ristrutturazione» o in quanto esso costituisce un’«entrata» che ha consentito di diminuire l’importo di aiuto complessivo al funzionamento concesso alla KWW. Infatti, tali argomenti non inficiano affatto le considerazioni esposte supra ai punti 68 e 69.

72      Inoltre, deve essere del pari respinto in quanto inefficace l’argomento della Commissione secondo il quale la Kvaerner, nell’ambito delle trattative esclusive da essa svolte con la THA per l’acquisto da parte della KWW del cantiere navale Warnow Werft, ha accettato che la KWW ricevesse a titolo delle perdite connesse ai contratti soltanto 450 000 000 DEM, e non 569 600 000, come ciò era stato inizialmente previsto, soltanto nella misura in cui la KWW ricevesse peraltro l’aiuto alla competitività. Infatti, come si è esposto supra al punto 68, poiché la Commissione ha espressamente autorizzato la concessione alla KWW di un aiuto alla competitività, detto aiuto non può essere equiparato all’aiuto concesso alla KWW per coprire soltanto le perdite connesse ai contratti, che quanto ad esso doveva costituire oggetto di un recupero in caso di versamento eccedentario.

73      Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni, si deve annullare la decisione impugnata, senza che occorra che il Tribunale statuisca sulla prima parte del secondo motivo, nonché sugli altri motivi dedotti dalle ricorrenti.

 Sulle spese

74      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

75      Nella fattispecie, la Commissione, essendo rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni delle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 20 ottobre 2004, 2005/374/CE, relativa agli aiuti di Stato ai quali la Germania ha dato esecuzione a favore di Kvaerner Warnow Werft, è annullata.

2)      La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Aker Warnow Werft GmbH e dalla Kvaerner ASA.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 marzo 2009.

Firme


* Lingua processuale: l'inglese.