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Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2018 – PO e a. / SEAE

(Causa T-729/16)1

(«Funzione pubblica – SEAE – Retribuzione – Funzionari in servizio presso la delegazione di Pechino– Assegni familiari – Indennità scolastica per l’anno 2015/2016 – Articolo 15, seconda frase, dell’allegato X dello Statuto – Superamento del massimale statutario per i paesi terzi – Decisione di porre un tetto al rimborso delle spese di frequenza scolastica in casi eccezionali – DGE »)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: PO, PP, PQ e PR (rappresentanti: inizialmente N. de Montigny e J.-N. Louis, successivamente N. de Montigny, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spac, agenti, assistiti da M. Troncoso Ferrer, F. M. Hislaire e S. Moya Izquierdo, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni del SEAE di non rimborsare ai ricorrenti, per l’anno scolastico 2015/2016, le spese di frequenza scolastica eccedenti un importo corrispondente al massimale statutario per i paesi terzi (sei volte il massimale di base) maggiorato di EUR 10 000 (EUR 27 788,40 in totale).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

PO, PP, PQ e PR sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

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1 GU C 475 del 19.12.2016.