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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Gunda Schumann contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 6 febbraio 2003

(Causa T-49/03)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 6 febbraio 2003 la sig.ra Gunda Schumann, di Berlino, rappresentata dall'avv. Y. Bock, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della commissione esaminatrice del concorso COM/A/11/01 4 giugno 2002, di escludere la ricorrente dagli esami che seguono la preselezione, e la decisione della commissione esaminatrice 19 luglio 2002, che, in seguito a verifica, ha confermato la prima decisione;

(condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha partecipato alla preselezione del concorso generale COM/A/11/01. Con la decisione della commissione esaminatrice 4 giugno 2002 è stato comunicato alla ricorrente che non aveva conseguito il punteggio minimo necessario e che pertanto non poteva essere ammessa alle fasi successive del concorso. Nell'allegato alla decisione veniva spiegato che una domanda del test era stata annullata e che pertanto erano state considerate soltanto 39 risposte.

La ricorrente afferma che le decisioni impugnate violano il principio di proporzionalità, in quanto l'annullamento successivo di una domanda del test per tutte le versioni linguistiche, al fine di eliminare irregolarità in una versione linguistica, non è necessario per garantire la parità di trattamento ed una valutazione oggettiva di tutti i partecipanti. Inoltre le decisioni sarebbero inadeguate in quanto non rispetterebbero il necessario bilanciamento tra l'interesse generale e l'interesse individuale. L'annullamento di una domanda e la conseguente mancata valutazione della risposta effettivamente "esatta" sarebbe stato all'origine della decisione della commissione esaminatrice di non ammettere la ricorrente alla fase successiva. Si tratta pertanto di un caso di manifesta iniquità che non sarebbe stato trattato come tale dalla commissione esaminatrice.

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