Language of document : ECLI:EU:T:2006:34

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2006 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Riapertura della procedura di controllo dopo che il Tribunale ha annullato una decisione che vieta un’operazione di concentrazione – Avvio della fase di esame approfondito – Rinuncia alla concentrazione – Chiusura della procedura di controllo – Ricorso di annullamento – Atti arrecanti pregiudizio – Interesse ad agire – Irricevibilità»

Nella causa T‑48/03,

Schneider Electric SA, con sede in Rueil‑Malmöison (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler, M. Pittie ed É. de La Serre, successivamente dagli avv.ti Pittie e Winckler,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. P. Oliver e F. Lelièvre, successivamente dal sig. Oliver e dalla sig.ra O. Beynet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione 4 dicembre 2002 di aprire la fase di esame approfondito dell’operazione di concentrazione tra la Schneider e la Legrand (caso COMP/M.2283 – Schneider/Legrand II) e, dall’altro, della decisione della Commissione 13 dicembre 2002 di chiudere la procedura di controllo su tale operazione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. H. Legal, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska‑Białecka, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti della controversia

1        Conformemente al regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese [GU L 395, pag. 1; nella versione rettificata, GU 1990, L 257, pag. 13, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1); in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»], il 16 febbraio 2001 la Schneider Electric SA (in prosieguo: la «Schneider» o la «ricorrente») e la Legrand SA, due imprese con sede in Francia e attive nel settore dei prodotti della distribuzione elettrica, notificavano alla Commissione il progetto della Schneider di lanciare un’offerta pubblica di scambio di azioni sulla totalità dei titoli Legrand (in prosieguo: l’«Operazione»).

2        Ai termini del punto 1.7 della lettera 12 gennaio 2001 che i presidenti delle due società si sono scambiata:

«(…)

[Schneider] e Legrand si sforzeranno al loro meglio per ottenere l’autorizzazione della Commissione europea prima possibile e osserveranno, peraltro, nell’ambito della procedura di esame sull’unione di [Schneider] e Legrand [condotta] dalla Commissione europea, i seguenti principi:

(…)

iv)      il presidente del consiglio di amministrazione di Legrand parteciperà personalmente all’elaborazione di qualsiasi soluzione proposta alla Commissione europea, in particolare nel caso in cui l’autorizzazione dell’operazione da parte di quest’ultima presupponga degli investimenti,

v)      ogni impegno concernente Legrand, di qualunque tipo, e in particolare qualsiasi impegno di disinvestimento relativo ad uno o più attivi (comprese le azioni) in possesso di Legrand o di una qualsiasi delle sue controllate non potrà essere proposto o approvato da nessuna delle società senza il previo accordo dei presidenti del consiglio di amministrazione di Schneider e di Legrand nell’intento di trovare una soluzione di disinvestimento equilibrato tra i due gruppi.

(…)».

3        Il 30 marzo 2001 la Commissione apriva la fase di esame approfondito dell’Operazione ai sensi dell’art. 6, n. l, lett. c), del regolamento n. 4064/89.

4        Poiché l’art. 7, n. 3, del regolamento n. 4064/89 consente la realizzazione di offerte pubbliche di scambio notificate, sempreché non siano esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite, la Schneider lanciava la sua offerta pubblica di scambio di azioni il 21 giugno 2001 e la chiudeva il 25 luglio seguente.

5        Il 6 agosto 2001 la commission des opérations de bourse emetteva il parere sul risultato definitivo della OPSC lanciata dalla Schneider sui titoli della Legrand. La Schneider raccoglieva così il 98,7% dei titoli della Legrand, senza tuttavia poter esercitare i diritti di voto corrispondenti.

6        Dopo aver respinto per due volte le misure correttive proposte dalla Schneider per rendere l’Operazione compatibile con il mercato comune, la Commissione, con decisione 10 ottobre 2001 adottata sul fondamento dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89, dichiarava l’Operazione incompatibile con il mercato comune (in prosieguo: la «decisione d’incompatibilità»).

7        Su domanda della Schneider presentata il 22 novembre 2001, il 4 dicembre 2001 la Commissione adottava una decisione con cui autorizzava la Schneider, sul fondamento dell’art. 7, n. 4, del regolamento n. 4064/89, ad esercitare i diritti di voto inerenti alla sua partecipazione nella Legrand, tramite un mandatario nominato dalla Schneider e alle condizioni previste in un contratto di mandato approvato dalla Commissione.

8        Il 10 dicembre 2001 la Schneider e il Salustro Reydel Management, quale mandatario, stipulavano il contratto di mandato.

9        Il 13 dicembre 2001 la Schneider proponeva dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione d’incompatibilità (causa T‑310/01).

10      Essendo la decisione d’incompatibilità intervenuta dopo la realizzazione del raggruppamento delle due imprese, il 30 gennaio 2002 la Commissione adottava, sul fondamento dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 4064/89, una decisione con cui veniva disposta la separazione della Schneider dalla Legrand entro nove mesi, con scadenza il 5 novembre 2002, senza che la Schneider potesse procedere ad una separazione distinta di determinate attività della Legrand (in prosieguo: la «decisione di separazione»).

11      Il 18 marzo 2002 la Schneider proponeva un ricorso di annullamento della decisione di separazione (causa T‑77/02) e presentava una domanda di sospensione dell’esecuzione dello stesso atto (causa T‑77/02 R).

12      In seguito all’udienza del procedimento sommario del 23 aprile 2002, su richiesta della Schneider, la Commissione accordava a quest’ultima di prorogare fino al 5 febbraio 2003 il termine stabilito per realizzare la separazione delle due imprese.

13      Di conseguenza la Schneider ritirava la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di separazione.

14      La Schneider preparava il processo di cessione da attuare nell’eventualità di un rigetto delle sue istanze considerando che era impossibile prolungare il periodo di incertezza sulle sorti della Legrand oltre il 10 dicembre 2002.

15      Il 26 luglio 2002 la Schneider stipulava con un consorzio formato dalle società Wendel Investissements e Kohlberg Kravis Roberts & Co. (in prosieguo: il «consozio Wendel/KKR») un contratto di cessione della Legrand (in prosieguo: il «contratto di cessione»). Tale contratto, che doveva essere eseguito entro il 10 dicembre 2002, conteneva una clausola che consentiva alla Schneider, in cambio della corresponsione di un’indennità di risoluzione fino a EUR 180 milioni, di rescindere la vendita fino al 5 dicembre 2002, nel caso in cui il Tribunale avesse annullato la decisione d’incompatibilità.

16      Il 12 settembre 2002 la Schneider notificava alla Commissione il suo progetto di vendita.

17      Il 14 ottobre 2002 la Commissione dichiarava la vendita proposta compatibile con il mercato comune.

18      Con la sentenza 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑4071; in prosieguo: la «sentenza Schneider I»), il Tribunale annullava la decisione d’incompatibilità.

19      Ai punti 464 e 465 della sentenza Schneider I, il Tribunale specificava:

«464 (…) a norma dell’art. 233 CE, spetta alla Commissione adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza di annullamento comporta.

465      Tali provvedimenti di esecuzione debbono rispettare la motivazione che costituisce il sostegno necessario del dispositivo della sentenza (v. sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 27). La pertinente parte della motivazione della presente sentenza comporta, in particolare, nell’ipotesi in cui venisse rinnovato l’esame della compatibilità dell’[Operazione], che la Schneider venga messa in condizione – quanto ai mercati settoriali nazionali interessati per i quali l’analisi economica contenuta nella [decisione d’incompatibilità] non è stata censurata dalla presente sentenza, ossia i mercati settoriali francesi – di far valere utilmente le proprie difese e, se del caso, di proporre misure correttive congrue rispetto agli addebiti fatti propri dalla Commissione e da questa previamente precisati».

20      Con la sentenza 22 ottobre 2002, causa T‑77/02, Schneider Electric/Commissione (Racc. pag. II‑4201; in prosieguo: la «sentenza Schneider II»), conseguentemente il Tribunale annullava la decisione di separazione, giacché questa costituiva una misura di applicazione della decisione d’incompatibilità annullata.

21      La Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso di riapertura della procedura di controllo dell’Operazione (GU 2002, C 279, pag. 22). Tale avviso precisava che, ai sensi dell’art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, i termini per l’esame si sarebbero applicati nuovamente a decorrere dal 23 ottobre 2002, giorno successivo alla pronuncia della sentenza di annullamento della decisione d’incompatibilità nella causa T‑310/01. La Commissione faceva altresì presente che, a seguito di un esame preliminare e fatta salva la sua decisione definitiva su tale punto, l’Operazione poteva rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 4064/89, ed invitava i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sull’Operazione.

22      Con lettera 13 novembre 2002, la Commissione informava la Schneider che l’Operazione era idonea a pregiudicare la concorrenza nei mercati settoriali francesi, a causa della sovrapposizione di considerevoli quote di mercato della Schneider e della Legrand, del fatto che veniva meno la loro rivalità, dell’importanza dei marchi detenuti dalle imprese interessate, del potere dell’entità creata dalla Schneider e dalla Legrand sui rivenditori all’ingrosso e dell’impossibilità per qualsiasi concorrente di sostituirsi alla pressione concorrenziale che la Legrand esercitava prima dell’Operazione.

23      Il 14 novembre 2002 la Schneider presentava alla Commissione una proposta di misure correttive destinate a eliminare le sovrapposizioni di attività tra la Schneider e la Legrand nei mercati settoriali francesi interessati.

24      La Commissione iniziava un’indagine di mercato presso i concorrenti e i clienti della Schneider con l’intento di testare la portata delle misure correttive proposte. Il termine ultimo per rispondere ai questionari inviati nell’ambito di tale indagine era fissato al 22 novembre 2002.

25      Con lettera 25 novembre 2002, la Schneider faceva presente alla Commissione che, tenuto conto del fatto che mancava un’analisi mercato per mercato degli effetti dell’Operazione, le censure mosse dalla Commissione nella sua lettera 13 novembre 2002 rimanevano di natura e di portata imprecisa e non individuavano in alcun modo l’esistenza di un effetto anticoncorrenziale sui mercati interessati. Peraltro, le considerazioni di ordine generale svolte dalla Commissione erano smentite dalla realtà. La Schneider chiedeva quindi che fossero respinte le censure mosse dalla Commissione.

26      La Schneider integrava le sue misure correttive con nuove proposte il 27 e poi il 29 novembre 2002.

27      Con sentenza 29 novembre 2002, decidendo in sede di procedimento sommario su appello di una decisione del giudice dei procedimenti sommari del Tribunal de commerce de Nanterre, la Cour d’appel de Versailles aveva constatato che alcune proposte di cessione presentate dalla Schneider non erano state sottoposte al previo accordo del presidente della Legrand, violando quanto disposto dal punto 1.7 della lettera 12 gennaio 2001, citata al precedente punto 2. La Cour d’appel ordinava quindi alla Schneider di ritirare le proposte di cessione che non avevano avuto l’accordo del presidente della Legrand.

28      Con lettera 29 novembre 2002, la Commissione comunicava alla Schneider che le misure correttive proposte non erano sufficienti a eliminare tutti i problemi di pregiudizio alla concorrenza sollevati dall’Operazione, a causa dei persistenti dubbi in merito alla praticabilità e all’autonomia delle attività cedute nonché dell’incapacità da parte delle misure correttive di creare una forza concorrenziale capace di contrastare la posizione dell’entità formata dalla Schneider e dalla Legrand.

29      Con lettera 2 dicembre 2002, la Schneider addebitava alla Commissione di mettere in dubbio la fattibilità e la capacità delle misure correttive proposte di garantire il mantenimento della situazione concorrenziale nei mercati francesi interessati. Secondo la Schneider, allo stato assai avanzato cui era giunta la procedura, la presa di posizione della Commissione non rendeva più realistica la prosecuzione delle discussioni. Di conseguenza, per porre fine all’incertezza in cui la Schneider e la Legrand ritenevano essere state messe da oltre un anno, la Schneider annunciava alla Commissione di aver deciso di vendere la Legrand al consorzio Wendel/KKR.

30      La Schneider confermava alla Commissione, con fax in data 3 dicembre 2002, di aver deciso di vendere la Legrand al consorzio Wendel/KKR. La Schneider precisava in tale occasione che, conformemente alle disposizioni del contratto di cessione del 26 luglio 2002, la realizzazione di tale vendita non implicava più alcuna iniziativa da parte sua e doveva aver luogo il 10 dicembre 2002.

31      Con lettera 4 dicembre 2002, la Commissione confermava alla Schneider che le sue proposte di misure correttive non consentivano, allo stato in cui si trovava la procedura, di eliminare le gravi perplessità suscitate dalla compatibilità dell’Operazione con il mercato comune, a causa dei suoi effetti su vari mercati settoriali francesi. La Commissione dichiarava dunque di avviare la fase di esame approfondito dell’Operazione ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89.

32      Il 10 dicembre 2002 la Schneider cedeva le sue quote nella Legrand al consorzio Wendel/KKR.

33      Considerando che la Schneider non controllava più la Legrand e che la procedura di controllo dell’Operazione non aveva quindi più oggetto, la Commissione informava la Schneider della chiusura di tale procedura, con lettera 13 dicembre 2002.

 Procedimento e conclusioni delle parti

34      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2003, la Schneider ha proposto il presente ricorso.

35      Il 16 aprile 2003 la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità del ricorso ex art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

36      La Schneider ha presentato le sue osservazioni in ordine a tale eccezione in data 18 giugno 2003.

37      Con atto introduttivo depositato il 10 ottobre 2003 e registrato con il numero di causa T‑351/03, la Schneider ha, peraltro, proposto un ricorso per risarcimento del danno che essa sostiene aver subìto dalle illegittimità formalmente constatate dal Tribunale nella sentenza Schneider I, e i cui effetti sarebbero stati rafforzati dalle irregolarità che hanno interessato il procedimento amministrativo riaperto dalla Commissione a seguito delle sentenze Schneider I e Scheider II.

38      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        annullare la decisione contenuta nella lettera della Commissione 4 dicembre 2002, che apre la fase di esame approfondito di cui all’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, nonché la decisione contenuta nella lettera della Commissione 13 dicembre 2002, che informa la Schneider della chiusura della procedura di controllo dell’Operazione;

–        condannare la Commissione alle spese.

39      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

40      Ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura, se una parte, come nella fattispecie, lo chiede, il Tribunale statuisce sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione, il procedimento prosegue oralmente. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti e dalle spiegazioni fornite dalle parti nella fase scritta del procedimento. Il Tribunale, disponendo di tutti gli elementi necessari per statuire, decide, di conseguenza, che non occorre sentire le spiegazioni orali delle parti.

 Sulla ricevibilità del ricorso in quanto diretto contemporaneamente all’annullamento dei due atti impugnati

41      Il Tribunale osserva, in via preliminare, che una parte ricorrente è in linea di principio legittimata ad impugnare, come nel caso di specie, due atti in un unico e stesso ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold/Alta Autorità, Racc. pag. 87).

42      Ne consegue che il ricorso in esame è ricevibile in quanto diretto contemporaneamente all’annullamento dei due atti adottati.

 Sulla fondatezza dell’eccezione d’irricevibilità

43      A sostegno della sua eccezione d’irricevibilità, la Commissione sostiene, da un lato, che i due atti impugnati non possono formare oggetto di un ricorso di annullamento e, dall’altro, che la ricorrente non dispone di alcun interesse ad agire per l’annullamento.

44      A tale proposito occorre rammentare in via preliminare che, secondo una consolidata giurisprudenza, a norma dell’art. 230, quarto comma, CE, possono essere impugnati da una persona fisica o giuridica solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare i suoi interessi modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica (v. ordinanza del Tribunale 30 aprile 2003, causa T‑167/01, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commissione, Racc. pag. II‑1873, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

45      Quando si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in più fasi di un procedimento interno, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale e la cui illegittimità potrebbe validamente venir impugnata con un ricorso avverso la stessa (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punti 10‑12, e sentenza del Tribunale 27 giugno 1995, causa T‑186/94, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑1753, punto 39).

46      Inoltre, una persona fisica o giuridica ha un interesse a impugnare un atto solo se l’annullamento di tale atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (v. sentenza della Corte 24 giugno 1986, causa 53/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc pag. 1965, punto 21).

47      Occorre dunque esaminare se i due atti impugnati ledano gli interessi della ricorrente modificandone in misura rilevante la sua situazione giuridica e costituiscano, come tali, atti che le arrecano pregiudicano.

 Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione 4 dicembre 2002, che apre la fase di esame approfondito dell’Operazione

–       Argomenti delle parti

48      La Commissione sostiene che, alla stregua di una presa di posizione preliminare adottata dalla Commissione in base al regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato CE (GU 1962, n. 13, pag. 204) (sentenza del Tribunale 7 marzo 2002, causa T‑95/99, Satellimages TV5/Commissione, Racc. pag. II‑1425), l’atto impugnato ha solo carattere provvisorio, nella parte in cui conferma il carattere dubbio della compatibilità dell’Operazione con il mercato comune e di conseguenza apre la fase di esame approfondito ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89.

49      L’atto impugnato si distinguerebbe così da taluni atti definitivi vincolanti con cui la Commissione decide in merito all’applicabilità del regolamento n. 4064/89 (sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T‑3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II‑121), alle regole comunitarie di concorrenza (sentenza della Corte 29 giugno 1978, causa 77/77, BP/Commissione, Racc. pag. 1513, e sentenza del Tribunale 22 marzo 2000, cause riunite T‑125/97 e T‑127/97, Coca‑Cola/Commissione, Racc. pag. II‑1733) o al regime comunitario degli aiuti di Stato (sentenze della Corte 30 giugno 1992, causa C‑312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I‑4117, e 9 ottobre 2001, causa C‑400/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑7303).

50      La proroga della sospensione dell’Operazione e dell’obbligo per le imprese di collaborare con la Commissione, che deriva necessariamente dall’avvio della fase di esame approfondito, sarebbe soltanto una conseguenza analoga agli effetti facenti parte di un procedimento e non inciderebbe, salvo che dal punto di vista procedurale, sulla posizione giuridica della ricorrente (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 17).

51      La Schneider sosterrebbe a torto che i condizionamenti imposti dal contratto di cessione della Legrand del 26 luglio 2002 mutano l’atto impugnato in una decisione di divieto dell’Operazione. Da un lato, la natura di un atto sarebbe determinata dal suo fondamento normativo e non dalle circostanze specifiche di ciascun caso di specie. Dall’altro, la Schneider avrebbe stipulato il contratto in questione in tutta libertà, poiché il termine di cui disponeva all’epoca la Schneider per eseguire la decisione di separazione doveva scadere il 5 febbraio 2003.

52      Sebbene la Commissione abbia comunicato alla Schneider che non era dispensata dal continuare a preparare la cessione della Legrand nonostante la proposizione del ricorso di annullamento della decisione di divieto (sentenza T‑310/01) e della decisione di separazione (sentenza T‑77/02), la Schneider non sarebbe stata tuttavia obbligata a stipulare un contratto di cessione prima della pronuncia delle sentenze in questione, attesa per settembre o ottobre 2002. Inoltre, la Schneider avrebbe perfettamente potuto subordinare la vendita della Legrand alla condizione sospensiva di una decisione definitiva della Commissione constatante la compatibilità dell’Operazione con il mercato comune.

53      Infine, la Commissione si chiede in che modo la ricorrente possa ancora conservare un interesse ad impugnare l’atto litigioso quando, ancor prima dell’adozione di quest’ultimo, l’interessata ha rinunciato irrevocabilmente all’Operazione sua sponte procedendo alla cessione definitiva della Legrand senza mantenerne il controllo.

54      La Schneider obietta che, a prescindere dalla sua qualifica di atto procedurale o di decisione, l’atto contestato avrebbe avuto l’effetto non soltanto di avviare la fase di esame approfondito della compatibilità dell’Operazione con il mercato comune, ma anche di concludere in modo definitivo per l’applicabilità del regolamento n. 4064/89 all’Operazione, di vietare qualsiasi autorizzazione implicita della medesima, di sospendere la realizzazione dell’Operazione per un periodo di almeno ulteriori quattro mesi, di imporre alle parti notificanti un obbligo di collaborare con la Commissione nel corso dell’indagine approfondita e, infine, di comportare misure di esecuzione delle sentenze I e Schneider II vincolanti ed errate.

55      In particolare, l’atto impugnato avrebbe privato la ricorrente, dopo oltre un anno e mezzo di incertezze e di offerte di notevoli misure correttive, della prospettiva di un’assunzione di controllo della Legrand entro un termine ragionevole. Mantenere l’effetto sospensivo sull’Operazione avrebbe prodotto un effetto dannoso, non foss’altro che per il fatto di mantenere al vertice della Legrand una direzione generale con interessi personali in conflitto diretto con quelli dei suoi azionisti.

56      Il contratto di cessione avrebbe obbligato la Schneider ad esercitare il suo diritto di risoluzione al più tardi il 5 dicembre 2002, ossia, in pratica, l’ultimo giorno del termine di cui disponeva la Commissione per adottare una decisione ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89. Essendo stata informata di tale data limite e dell’entità dell’importo della penale al momento di esaminare il contratto di cessione, la Commissione non avrebbe potuto ignorare che l’atto impugnato, adottato il 4 dicembre 2002, avrebbe avuto l’effetto di vietare definitivamente la realizzazione dell’Operazione.

57      Gli effetti dell’atto impugnato sarebbero quindi paragonabili a quelli prodotti dalle decisioni che determinano, nel settore degli aiuti di Stato, la sospensione dell’erogazione di un finanziamento e il divieto per lo Stato destinatario di versare gli aiuti previsti prima che la procedura si sia conclusa con una decisione definitiva.

58      Infine, la Schneider considera che, nonostante abbia abbandonato l’Operazione costretta dalla Commissione, il suo interesse a chiedere l’annullamento dell’atto controverso resta intatto. La Schneider avrebbe rinunciato a far valere la clausola di risoluzione del contratto di cessione solo perché sapeva già che la Commissione avrebbe adottato una decisione di divieto dell’Operazione de facto se non de iure.

–       Giudizio del Tribunale

59      Ai termini dell’art. 10, n. 5, del regolamento n. 4064/89, se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione in virtù di tale regolamento, i termini fissati nel detto regolamento si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui è stata emessa la sentenza.

60      Secondo il n. 6 del medesimo articolo, se la Commissione non ha preso una decisione in virtù dell’art. 6, n. 1, lett. b) o c), o in virtù dell’art. 8, nn. 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai nn. 1 e 3 dell’art. 10, si ritiene che l’operazione di concentrazione sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l’art. 9.

61      Ne risulta che, dal 22 ottobre 2002, data in cui è stata pronunciata la sentenza di annullamento della decisione d’incompatibilità che costituiva l’oggetto del ricorso nella causa T‑310/01, i termini regolamentari applicabili al controllo delle operazioni di concentrazione hanno nuovamente cominciato a decorrere nei confronti dell’Operazione.

62      Di conseguenza la Commissione aveva a disposizione, a partire dal 22 ottobre 2002, un termine di un mese o sei settimane per avviare la procedura ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 4064/89, oppure un termine di quattro mesi per adottare una decisione ai sensi dell’art. 8, n. 3, prima che intervenisse in favore delle imprese notificanti una decisione implicita di compatibilità dell’Operazione.

63      Adottando, il 4 dicembre 2002, la decisione di avviare, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, la fase di esame approfondito dell’Operazione, la Commissione si è messa nella posizione in cui, a seguito della pronuncia della sentenza di annullamento, occorreva riavviare la procedura a partire dall’esame iniziale della notifica.

64      Una scelta del genere non ha potuto pregiudicare, nelle circostanze della specie, la situazione delle imprese notificanti altro che a titolo di conseguenze necessarie dell’attuazione del regolamento del Consiglio n. 4064/89.

65      Innanzi tutto, infatti, se la Commissione avesse effettuato l’altra scelta, menzionata supra al punto 62, e avesse considerato che l’annullamento della decisione d’incompatibilità aveva determinato una riapertura della procedura nell’ambito della fase di esame approfondito, senza necessità di avviare la procedura al riguardo con una nuova decisione, essa, per effettuare tale esame, avrebbe usufruito di un termine regolamentare di quattro mesi prima di adottare la sua decisione, tenuto conto delle eventuali sospensioni.

66      Orbene, la data limite alla quale doveva essere eseguita la convenzione relativa alla cessione della Legrand al consorzio Wendel/KKR era fissata per contratto al 10 dicembre 2002, ossia ad una data di gran lunga precedente al termine del periodo di quattro mesi iniziato a decorrere dalla pronuncia della sentenza di annullamento.

67      Conseguentemente, la decisione impugnata, pur avendo avuto l’effetto di far decorrere il termine di quattro mesi dal 4 dicembre 2002 e non dal 22 ottobre precedente, non ha potuto modificare in misura rilevante la situazione della Schneider rispetto ai termini da rispettare nella procedura, se si prende come riferimento la data del 10 dicembre 2002.

68      La cronologia dei fatti che sono seguiti all’annullamento della decisione d’incompatibilità dimostra poi che la decisione impugnata non ha potuto pregiudicare molto la situazione giuridica della ricorrente.

69      Infatti, la Schneider non era più tenuta, dopo la pronuncia della sentenza Schneider II, a dare esecuzione alla decisione di separazione 30 gennaio 2002, annullata in seguito all’annullamento, ad opera della sentenza Schneider I, della decisione d’incompatibilità dell’Operazione, di cui la decisione di separazione costituiva una misura di applicazione.

70      Inoltre, spettava alla Schneider, dopo che era stata riaperta la procedura di controllo dell’Operazione da parte della Commissione e sulla base degli addebiti da essa previamente precisati, proporre all’istituzione cessioni di attivi tali da rendere l’Operazione compatibile con il mercato comune, per i mercati settoriali nazionali interessati a proposito dei quali l’analisi economica contenuta nella decisione d’incompatibilità non era stata censurata dal Tribunale, ossia i mercati settoriali francesi (v. supra, punto 19).

71      È d’altra parte ciò che ha fatto la ricorrente, presentando il 14 novembre, poi il 27 e il 29 novembre 2002, misure correttive volte ad evitare le sovrapposizioni nei mercati interessati, in risposta alla lettera della Commissione 13 novembre 2002 che precisa i suoi addebiti (v. precedenti punti 22, 23 e 26).

72      La Schneider ha tuttavia comunicato alla Commissione, con lettera 2 dicembre 2002, la sua decisione di realizzare la vendita della Legrand al consorzio Wendel/KKR, rinunciando così ad avvalersi della clausola di risoluzione del contratto di cessione. La Schneider ha confermato la sua decisione alla Commissione, con fax 3 dicembre 2002, e ha precisato in quest’occasione che la realizzazione della vendita della Legrand al consorzio Wendel/KKR non implicava più alcuna iniziativa da parte della Schneider.

73      La Schneider ha quindi spontaneamente deciso, prima ancora che l’atto impugnato fosse adottato, di realizzare la vendita della Legrand al consorzio Wendel/KKR, con ciò rendendo privo di oggetto il proseguimento della procedura di controllo dell’Operazione.

74      Ne risulta che, poiché la vendita è divenuta irrevocabile, allo stesso dire della ricorrente, prima ancora della data di adozione della decisione impugnata, quest’ultima non ha potuto influire in alcun modo sull’abbandono dell’Operazione.

75      È irrilevante, ai fini della presente controversia, il fatto che la Schneider sia stata, a suo avviso, obbligata a vendere la Legrand a causa delle condizioni imposte dalla Commissione o che la Schneider si sia trovata nell’impossibilità di proporre, mancando l’accordo del presidente della Legrand, le misure correttive necessarie ad ottenere l’assenso della Commissione all’Operazione.

76      Infatti, sebbene il carattere eventualmente illecito del comportamento adottato al riguardo dalla Commissione possa rappresentare un argomento rilevante per sapere se la Commissione abbia potuto far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità nei confronti della Schneider, ciò non può bastare a conferire alla decisione di avviare la procedura di esame approfondito la natura di atto arrecante pregiudizio.

77      Altrettanto irrilevante è l’affermazione della Schneider secondo la quale essa avrebbe rinunciato a far valere la clausola di risoluzione contenuta nel contratto di cessione solo perché sapeva già che la Commissione avrebbe adottato una decisione che in pratica vietava la realizzazione dell’Operazione.

78      Adottando la decisione impugnata, la Commissione si è infatti limitata a confermare le gravi perplessità che essa continuava a nutrire quanto alla compatibilità dell’Operazione con il mercato comune e, di conseguenza, ad avviare, ai sensi dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, la fase di esame approfondito che le consentiva di risolvere la questione.

79      Si può infine osservare, ad abundantiam, che la decisione di avviare la procedura formale di esame, adottata il 4 dicembre 2002, costituisce una semplice disposizione preparatoria destinata unicamente ad avviare un’istruttoria volta ad individuare gli elementi in grado di permettere alla Commissione, alla fine di tale procedura, di pronunciarsi con una decisione definitiva in merito alla compatibilità dell’Operazione nei confronti del mercato comune.

80      È vero che l’atto controverso determina la proroga della sospensione dell’Operazione, ai sensi degli artt. 7 e 10 del regolamento n. 4064/89, nonché l’obbligo per la Schneider di collaborare con la Commissione durante la fase di esame approfondito.

81      Tuttavia, tali conseguenze, che derivano direttamente dal regolamento n. 4064/89 e sono naturalmente indotte dal controllo preventivo della compatibilità dell’Operazione che ha inizio con la notifica di quest’ultima da parte delle imprese interessate, non eccedono gli effetti facenti parte di un procedimento e non pregiudicano dunque la posizione giuridica della Schneider (v., in tale senso, sentenza IBM/Commissione, cit., punti 17 e segg.), salvo che dal punto di vista della sua situazione procedurale risultante dalle disposizioni del regolamento n. 4064/89.

82      Non è a causa dell’adozione dell’atto impugnato, ma dell’effetto sospensivo che le disposizioni del regolamento n. 4064/89 ricollegano alla notificazione, che alla Schneider sarebbe stata vietata, come essa afferma, la prospettiva di un’assunzione di controllo della Legrand nel termine desiderato e che essa si sarebbe confrontata con il problema di mantenere al vertice della Legrand una direzione generale i cui interessi differivano da quelli dei suoi azionisti.

83      La Schneider non può quindi validamente sostenere che l’adozione dell’atto impugnato ha precluso l’autorizzazione implicita dell’Operazione, che altrimenti sarebbe stata ritenuta acquisita in virtù dell’art. 10, n. 6, del regolamento n. 4064/89 alla scadenza, il 5 dicembre 2002, del termine che la Commissione aveva a disposizione per avviare la fase di esame approfondito.

84      Ne consegue che l’atto del 4 dicembre 2002 non può essere considerato un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente.

85      Siffatta conclusione non è inficiata dall’argomento della ricorrente secondo il quale l’atto impugnato è assimilabile ad una decisione di avviare una procedura di controllo degli aiuti di Stato ex art. 88, n. 2, CE.

86      Una decisione del genere, nel qualificare, seppur provvisoriamente, un provvedimento di Stato in corso di esecuzione come un nuovo aiuto, mentre lo Stato membro interessato può dissentire da tale qualificazione, ha l’effetto di far sorgere in capo a tale Stato membro un obbligo, che non discende automaticamente dal Trattato CE, di modificare il suo comportamento sospendendo l’esecuzione del detto provvedimento (v. sentenza Spagna/Commissione, citata supra al punto 49, punti 20 e 24, e sentenza Italia/Commissione, citata supra al punto 49, punti 56‑59).

87      L’atto impugnato non comporta invece, di per sé stesso, alcun obbligo di comportamento che non sia già indotto dalla notifica dell’Operazione di concentrazione alla Commissione su iniziativa delle imprese interessate.

88      Dato che le conseguenze originate dall’atto impugnato sulla posizione procedurale della Schneider non emergono dal quadro normativo del regolamento n. 4064/89, di cui la Schneider non contesta la legittimità, neanche l’argomento che la Schneider deduce dall’eventuale impossibilità di disporre di un rimedio giuridico contro l’atto impugnato può trovare accoglimento.

89      Il Tribunale rileva che, comunque, la Schneider sarebbe stata legittimata ad investire il giudice comunitario di un ricorso di annullamento diretto, nel caso in cui le avesse arrecato pregiudizio, contro la decisione definitiva che statuiva sulla compatibilità dell’Operazione con il mercato comune, al termine della procedura di controllo dell’Operazione, se la Schneider non avesse rinunciato all’Operazione nel corso della procedura di controllo vendendo la Legrand al consorzio Wendel/KKR, inducendo così la Commissione a chiudere la procedura senza adottare una siffatta decisione definitiva.

90      Ciò facendo, la Schneider si è essa stessa privata della facoltà di contestare in via incidentale l’eventuale illegittimità dell’atto attualmente impugnato a sostegno di un ricorso che essa avrebbe potuto presentare contro una siffatta decisione definitiva se non ci fosse stata tale rinuncia.

91      Il ricorso è quindi irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione 4 dicembre 2002, recante apertura della fase di esame approfondito dell’Operazione.

 Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione 13 dicembre 2002, che chiude la procedura di controllo dell’Operazione

–       Argomenti delle parti

92      Secondo la Commissione, la Schneider ha mancato di dimostrare che l’atto di chiusura della procedura di controllo dell’Operazione, adottato il 13 dicembre 2002, avrebbe modificato in maniera sensibile la sua situazione giuridica.

93      La cessione della Legrand da parte della Schneider avrebbe avuto l’effetto non soltanto di dispensare la Commissione dal decidere in merito alla compatibilità dell’Operazione con il mercato comune, ma anche di rendere impossibile l’adozione di una siffatta decisione, o la prosecuzione di un’indagine divenuta priva di oggetto. La vera decisione sarebbe stata quella della Schneider di rinunciare all’Operazione vendendo la Legrand. La Commissione si sarebbe limitata a prenderne atto e ad informare la Schneider della chiusura della sua pratica. Una semplice lettera informativa non può produrre effetti giuridici e quindi non può costituire oggetto di un ricorso in annullamento (ordinanza del Tribunale 30 settembre 1999, causa T‑182/98, UPS Europe/Commissione, Racc. pag. II‑2857, punto 44).

94      La Schneider, facendo presente di non aver revocato la notificazione dell’Operazione, considera al contrario che l’atto che pone fine alla procedura può essere oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto la Commissione, dotata del potere di constatare una violazione e di punirla, adotta necessariamente un atto che produce effetti giuridici allorché essa pone fine all’indagine avviata in seguito ad una denuncia. Le lettere di archiviazione che chiudono una pratica sono impugnabili, poiché esse hanno il contenuto di una decisione e ne producono gli effetti, in quanto pongono fine alle indagini (ordinanza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T‑59/00, Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissione, Racc. pag. II‑1019, punto 42).

95      Inoltre, la Schneider, qualora non potesse contestare la legittimità della decisione che pone fine al procedimento e, in questo ambito, eccepire l’illegittimità della decisione di avvio della procedura di esame approfondito, si troverebbe privata di ogni tutela giurisdizionale.

–       Giudizio del Tribunale

96      In seguito alla vendita della Legrand al consorzio Wendel/KKR da parte della Schneider, l’Operazione notificata non poteva che essere ritenuta abbandonata, e la procedura di controllo di tale operazione riavviata dalla Commissione in seguito alle sentenze di annullamento 22 ottobre 2002 non aveva più oggetto, come rilevato dalla Commissione nella sua lettera 13 dicembre 2002 che pone fine alla procedura.

97      Con tale lettera, la Commissione si è infatti limitata a prendere atto del venir meno dell’oggetto del suo controllo e ad informare la ricorrente della chiusura ufficiale della procedura.

98      Il fatto che la Schneider non abbia proceduto alla revoca formale della notificazione iniziale dell’Operazione non incide su tale analisi, dal momento che la rinuncia della Schneider all’Operazione bastava a privare di oggetto la procedura di controllo.

99      La Schneider si appella invano alla citata ordinanza Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissione, emessa in merito all’archiviazione di una denuncia di violazioni alle regole comunitarie di concorrenza.

100    Infatti, la richiamata ordinanza e la giurisprudenza che essa cita ai punti 41 e 42 dispongono che l’archiviazione di una denuncia di privati che chiedono alla Commissione di constatare una violazione alle regole di concorrenza e di punirla stabilisce in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine della procedura di esame di tale denuncia. Il controverso atto che pone fine alla procedura non contiene invece alcuna presa di posizione da parte della Commissione e si contenta di trarre le inevitabili conseguenze dalle circostanze di fatto che privano d’oggetto la procedura di controllo.

101    Pertanto, la decisione 13 dicembre 2002 che pone fine alla procedura di controllo non costituisce un atto arrecante pregiudizio alla ricorrente.

102    Ne consegue che il ricorso è irricevibile anche nella parte in cui è diretto contro la decisione 13 dicembre 2002, che pone fine alla procedura di controllo dell’Operazione.

103    Quanto alla tutela giurisdizionale rivendicata dalla Schneider contro le illegittimità che, a suo parere, la Commissione ha commesso nel corso della procedura di controllo riaperta a seguito delle sentenze Schneider I e Schneider II, si può osservare, ad abundantiam, che, come risulta dall’esposizione degli antefatti della controversia, la ricorrente ha già proposto un ricorso diretto al risarcimento del danno che essa sostiene aver subìto a causa di tali illegittimità.

104    Da tutto quanto precede emerge che il ricorso è integralmente irricevibile.

 Sulle spese

105    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.

Lussemburgo, 31 gennaio 2006

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      H. Legal


* Lingua processuale: il francese.