Language of document : ECLI:EU:T:2006:34

Causa T-48/03

Schneider Electric SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Concentrazioni — Riapertura della procedura di controllo dopo che il Tribunale ha annullato una decisione che vieta un’operazione di concentrazione — Avvio della fase di esame approfondito — Rinuncia alla concentrazione — Chiusura della procedura di controllo — Ricorso di annullamento — Atti arrecanti pregiudizio — Interesse ad agire — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti impugnabili

[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89, art. 6, n. 1, lett. c)]

Un’impresa che, dopo aver ottenuto l’annullamento da parte del Tribunale della decisione della Commissione con cui le viene vietato di realizzare un’operazione di concentrazione, cede l’impresa che aveva acquisito durante il periodo di tempo di cui la Commissione disponeva, in ogni caso, a seguito della detta sentenza, per adottare una nuova decisione non può pretendere che le arrecano danno né la decisione della Commissione, intervenuta dopo la decisione di cessione, di riaprire, in forza dell’art. 6, n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89 la fase di esame approfondito dell’operazione, né la decisione successiva della Commissione di chiudere formalmente il procedimento divenuto senza oggetto.

(v. punti 61, 67, 72-74, 84, 96-97, 101)