Language of document : ECLI:EU:T:2009:166

Causa T‑47/03 DEP

Jose Maria Sison

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Procedura — Liquidazione delle spese»

Massime dell’ordinanza

1.      Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

2.      Procedura — Spese — Liquidazione — Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

3.      Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Intervento di più avvocati

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

1.      In base all’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute in vista del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle indispensabili a tale scopo.

A tale riguardo, non possono in linea di principio essere ritenute indispensabili ai fini del procedimento né le spese di trasferta sostenute da un avvocato per incontrare personalmente il proprio cliente nel luogo di residenza di quest’ultimo, né quelle sostenute da un ricorrente per assistere di persona all’udienza dibattimentale a Lussemburgo, senza che la sua presenza sia stata richiesta dal Tribunale o imposta dalle circostanze, né quelle sostenute dall’avvocato di una parte in seguito alla chiusura della fase orale, in particolare per assistere di persona alla pronuncia della sentenza del Tribunale a Lussemburgo.

(v. punti 30, 52)

2.      Il giudice comunitario non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare la misura in cui i detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non deve prendere in considerazione tariffe nazionali relative agli onorari degli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti.

Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria applicabili, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici per le parti sottesi alla controversia.

(v. punti 31-32)

3.      Quanto alla valutazione, dal punto di vista dell’accertamento dell’importo delle spese ripetibili, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare ai consulenti del ricorrente, spetta al giudice comunitario tenere principalmente conto del numero totale di ore che possono apparire oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento contenzioso, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali le prestazioni effettuate hanno potuto essere ripartite.

Al riguardo, in una causa relativa al congelamento dei fondi di un ricorrente, la novità e la rilevanza delle questioni giuridiche sollevate e l’interesse economico della lite giustificano a priori che gli avvocati del ricorrente vi dedichino un lavoro considerevole.

(v. punti 37-38)