Language of document : ECLI:EU:T:2021:632

Causa T116/20

Società agricola Vivai Maiorana Ss e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 settembre 2021

«Agricoltura – Regolamento (UE) 2016/2031 – Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante – Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione – Soglia a partire dalla quale un organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione sulle piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 – Associazioni professionali – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce l’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione – Regolamento che stabilisce anche soglie di presenza di tali organismi sulle piante da impianto – Ricorso di una società vivaista e di associazioni rappresentative di operatori esercenti varie attività agricole – Incidenza diretta su ciascuna ricorrente ad opera di parti diverse dell’allegato IV del regolamento impugnato

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2019/2072, allegato IV, parti A, B, C, F, I e J)

(v. punti 32, 34-39, 41, 42, 45-50, 54)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Presupposti per la ricevibilità – Interesse ad agire – Ricorso che deve poter procurare un beneficio al ricorrente

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 56)

3.      Agricoltura – Armonizzazione delle legislazioni – Regime fitosanitario – Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante – Regolamento 2016/2031 – Attuazione del regolamento 2016/2031 mediante il regolamento di esecuzione 2019/2072 – Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce l’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione – Regolamento che stabilisce anche soglie di presenza di tali organismi sulle piante da impianto – Obbligo per gli operatori professionali di risanamento mediante selezione genetica delle piante da impianto – Insussistenza

[Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/2031, artt. 36, e) ed f), e 37, § 8; regolamento della Commissione 2019/2072, allegato IV, parti A, B, C, F, I e J; direttiva del Consiglio 2000/29; decisione del Consiglio 2004/869]

(v. punti 81, 85-92, 94, 96-98, 101, 103, 104, 109-111, 113-121, 123-130, 141-143)

4.      Agricoltura – Armonizzazione delle legislazioni – Regime fitosanitario – Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante – Regolamento 2016/2031 – Attuazione del regolamento 2016/2031 mediante il regolamento di esecuzione 2019/2072 – Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce l’elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione – Regolamento che stabilisce anche soglie di presenza di tali organismi sulle piante da impianto – Violazione del regolamento 2018/848 – Insussistenza

[Art. 263 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/2031, artt. 36, e) ed f), e 37, § 8, e 2018/848, art. 13; regolamento della Commissione 2019/2072, allegato IV, parti A, B, C, F, I e J]

(v. punti 132-139)

Sintesi

Gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione (in prosieguo: gli «ORNQ») sono organismi (si tratta, segnatamente, di insetti, funghi e batteri) diffusi principalmente mediante talune piante e la cui presenza su dette piante ha un impatto economico nefasto in relazione al loro uso. Come previsto, in particolare, dal regolamento relativo alla sanità vegetale (1), l’introduzione e lo spostamento di tali ORNQ sono vietati nel territorio dell’Unione, sulle piante da impianto in questione, qualora detti organismi siano presenti con un’incidenza superiore a una determinata soglia. Nell’allegato IV del regolamento di esecuzione 2019/2072 (2), la Commissione ha stabilito l’elenco degli ORNQ, fissando parimenti le soglie di presenza massima di siffatti organismi.

Una società vivaista viticola e due associazioni rappresentative di operatori esercenti varie attività agricole (3) (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») ritengono, in particolare, che la fissazione delle soglie di presenza degli ORNQ allo 0% sulle piante oggetto delle parti A, B, C, F, I e J (4) di tale allegato IV comporti obblighi di risanamento fitosanitario delle varietà interessate, il che avrebbe conseguenze nefaste per la biodiversità e implicherebbe costi di risanamento esorbitanti per gli operatori professionali.

Dopo aver riconosciuto a ciascuna di esse la legittimazione ad agire per l’annullamento di parti diverse del succitato allegato IV, il Tribunale respinge il ricorso delle ricorrenti diretto all’annullamento di tale allegato, pronunciandosi così, per la prima volta, in merito alle problematiche di diritto sollevate.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, le ricorrenti affermavano che la mancata presa in considerazione, da parte della Commissione, dell’impatto negativo delle soglie fissate sulla biodiversità e sui costi posti a carico degli operatori professionali interessati integrava, essenzialmente, una violazione del regolamento relativo alla sanità vegetale. Per respingere tale motivo, il Tribunale tiene conto innanzitutto del riesame degli organismi nocivi e delle soglie che ha condotto all’adozione dell’allegato IV del regolamento di esecuzione impugnato. Considerando poi che la fissazione delle soglie contestate ha portato a una percezione errata degli obblighi a carico degli operatori professionali interessati, esso dichiara invece, in particolare, che l’allegato IV, parte C, del regolamento impugnato non impone agli operatori professionali di attuare metodi di risanamento mediante selezione genetica come quelli suggeriti dalle ricorrenti. Infine, il Tribunale rileva che varie direttive sulla commercializzazione delle piante da impianto contengono disposizioni derogatorie aventi lo scopo di promuovere la diversità genetica.

In secondo luogo, le ricorrenti ritenevano che la fissazione di una soglia di presenza di ORNQ dello 0% sulle varietà autoctone di piante violasse il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura (5). A loro avviso, la selezione genetica imposta dalle parti controverse dell’allegato IV del regolamento di esecuzione impugnato ai fini del risanamento richiesto conduceva a privare di contenuto i diritti degli agricoltori, previsti da detto trattato, di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione. Constatando, segnatamente, che tale motivo si basa sulla medesima premessa errata del primo, il Tribunale, avendo concluso per l’insussistenza di obblighi di risanamento a carico degli operatori interessati, respinge detto secondo motivo.

Da ultimo, il Tribunale dichiara, per quanto riguarda il motivo vertente sulla violazione del regolamento 2018/848 (6), che, anziché mettere in dubbio la legittimità della fissazione delle soglie contestate, l’articolo 13 del regolamento 2018/848 consente, in via eccezionale e in un ambito rigorosamente definito, di commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico senza dover rispettare i requisiti stabiliti nelle direttive sulla commercializzazione. Così, tale disposizione non può essere invocata per contestare la legittimità delle succitate soglie e il terzo motivo deve, pertanto, essere respinto.


1      Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU 2016, L 317, pag. 4).


2      Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU 2019, L 319, pag. 1).


3      Più precisamente, risulta che la prima associazione conta 584 842 associati, otto dei quali sono operatori professionali attivi nei settori delle sementi delle piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione della vite, delle sementi di ortaggi, delle piantine di ortaggi e delle piante da frutto. La seconda associazione ha come associati operatori professionali attivi nei settori dei materiali di moltiplicazione della vite, delle piantine di ortaggi e delle piante da frutto.


4      Tali parti riguardano, rispettivamente, le sementi di piante foraggere (parte A), di cereali (B), i materiali di moltiplicazione della vite (C), le sementi di ortaggi (F), le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi (I), nonché i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti (J).


5      Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, la cui conclusione è stata approvata, a nome della Comunità europea, con la decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004 (GU 2004, L 378, pag. 1).


6      Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU 2018, L 150, pag. 1).