Language of document : ECLI:EU:T:2011:202





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 maggio 2011 – Emram / UAMI –Guccio Gucci (G)

(causa T‑187/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo G – Marchi nazionale e comunitario figurativi anteriori G – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Segni idonei a costituire un marchio – Segni composti da una lettera o da una combinazione di lettere – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 4, 7 e 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 49)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 55, 74, 78)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 11 febbraio 2010 (procedimento R 1281/2008-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Guccio Gucci SpA e il sig. Maurice Emram.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Maurice Emram

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo G per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25 – domanda n. 2 421 402

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Guccio Gucci SpA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchi figurativi comunitari e nazionali G per prodotti rientranti nelle classi 9, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione di opposizione e diniego di registrazione del marchio richiesto

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Maurice Emram è condannato alle spese.