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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg - Germania) – Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann / Brussels Airlines SA/NV

(Causa C-559/16) 1

(Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di «distanza» da considerare)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: Birgit Bossen, Anja Bossen, Gudula Gräßmann

Convenuta: Brussels Airlines SA/NV

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

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1 GU C 53 del 20.2.2017.