Language of document : ECLI:EU:C:2017:644

Causa C559/16

Birgit Bossen e altri

contro

Brussels Airlines SA/NV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Hamburg)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 7, paragrafo 1 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di “distanza” da considerare»

Massime – Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 settembre 2017

1.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Diritto a compensazione in caso di cancellazione di un volo – Applicabilità in caso di ritardo prolungato – Principio della parità di trattamento

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 3 e artt. 5, 6 e 7)

2.        Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Diritto a compensazione in caso di ritardo – Volo effettuato su diverse tratte – Nozione di «distanza» – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 7, § 1)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 18‑22)

2.      L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

Occorre dunque considerare, nella determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria, unicamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, a prescindere da eventuali voli in coincidenza.

Più in particolare, la Corte ha precisato che il fondamento della loro compensazione pecuniaria si rinviene nel disagio che consiste nell’aver subito una perdita di tempo pari o superiore a tre ore rispetto alla pianificazione iniziale del loro viaggio, come constatata, anche in caso di voli con coincidenze, all’arrivo alla loro destinazione finale (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Folkerts, C‑11/11, EU:C:2013:106, punto 35). Orbene, in relazione alla natura del disagio in tal modo subito, eventuali differenze nella distanza effettivamente percorsa di per sé non incidono affatto sull’entità di tale disagio.

(v. punti 29, 31‑33 e dispositivo)