Sentenza del Tribunale del 18 maggio 2018 – Italytrade/EUIPO – Tpresso (teaespresso)
(Causa T-68/17)1
[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo teaespresso – Marchi internazionali figurativo anteriore TPresso e denominativo anteriore TPRESSO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Italytrade Srl (Bari, Italia) (rappresentante: N. Clemente, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tpresso SA (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: L. Biglia e R. Spagnolli, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 novembre 2016 (procedimento R 1099/2016-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tpresso e l’Italytrade.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L’Italytrade Srl è condannata alle spese.
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1 GU C 104 del 3.4.2017.