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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Antonio Milano contro la Commissione delle Comunità europee proposto il

31 ottobre 2003

    (causa T-362/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 31 ottobre 2003, Antonio Milano, rappresentato e difeso dall' avvocato Stefano Scarano, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare l'atto della Commissione europea - Ufficio europeo di selezione del personale - comunicata con nota del 24.03.2003 e notificata al ricorrente in data 31.03.2003, con il quale la giuria decideva di ritenere irricevibile la candidatura del ricorrente sulla base della domanda di riesame proposta dal dott. Milano, nonché annullare la decisione della stessa Commissione del 10.02.2003 con la quale la giuria decideva di escludere il ricorrente al'ammissione alla prova orale in riferimento al concorso generale COM/A/4/02 "settore amministratori", nonché annullare la decisione dell'AIPN del 17.07.2003, con la quale si rigettava il reclamo, presentato dal dott. Milano ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2 dello Statuto e registrato alla DG ADMIN il 24.04.2003 con il numero R/187/03

-integrale risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli morali subiti

-rimborso delle spese

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della giuria del concorso generale COM/A/4/02 "settore ammnistratori", per titoli e prova orale, al fine di costituire una riserva per l'assunzione del capo della rappresentanza livello A 3 a Roma, che esclude il ricorrente all'ammissione alla prova orale del concorso sovracitato.

Viene particolarmente censurata la motivazione secondo cui il ricorrente non sarebbe in possesso di una profonda conoscenza delle istituzioni, dei programmi e delle politiche comunitarie.

A sostegno delle sue pretensioni, il ricorrente fa valere che questa motivazione è infondata, inmotivata, illogica e incongrua.

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