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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società GRAFTECH INTERNATIONAL LTD contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 ottobre 2003

(Causa T-359/03)

Lingua processuale: l'inglese

Il 27 ottobre 2003 la società GRAFTECH INTERNATIONAL LTD, con sede in Wilmington, Delaware, USA, rappresentata dai sigg. K.P.E. Lasok QC e Brian Hartnett, barristers, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

-    annullare le contestate decisioni della Commissione 18 luglio 2001, 23 luglio 2001, 9 agosto 2001, 18 agosto 2003, 11 settembre 2003 e 18 settembre 2003 con le quali si richiedeva alla GTI l'adempimento delle proprie obbligazioni di cui alla decisione 18 luglio 2001 o la prestazione di una garanzia bancaria, o di far fronte all'immediata esecuzione delle decisioni 18 luglio 2001 e 18 settembre 2003;

-    annullare le contestate decisioni della Commissione in particolare nella parte in cui applicano un tasso d' interesse del 6,04 %, laddove i tassi d'interesse correnti sul mercato sono significativamente inferiori;

-    annullare le contestate decisioni della Commissione in particolare nella parte in cui applicano un tasso d'interesse moratorio dell'8,04 %;

-    condannare alla Commissione alle spese proprie e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti:

Con la decisione 18 luglio 2001 la Commissione riscontrava che la ricorrente e altre sette imprese avevano violato l'art. 81 CE partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore degli elettrodi in grafite. Con la stessa decisione veniva inflitta un'ammenda alla ricorrente e richiesto il pagamento della stessa entro tre mesi dalla notifica, con la maggiorazione di un interesse dell'8,04% se l'ammenda non fosse stata pagata nel termine prescritto. Tale decisione era notificata alla ricorrente in forma di una lettera datata 23 luglio 2001, nella quale si indicava altresì che se la ricorrente avesse proposto un ricorso al Tribunale di primo grado contro l'imposizione dell'ammenda, nessun procedimento di esecuzione sarebbe stato avviato in pendenza della causa dinanzi al Tribunale, a condizione che la ricorrente pagasse un interesse ad un tasso del 6,04% sull'importo dell'ammenda e fornisse una garanzia bancaria per lo stesso importo. La ricorrente fece rimostranze alla Commissione proponendo differenti termini di pagamento, le quali furono respinte con lettera della Commissione del 9 agosto 2001. La ricorrente propose altresì ricorso contro la decisione 18 luglio 2001 con la quale era stata inflitta l'ammenda1. Ulteriori proposte della ricorrente aventi ad oggetto migliori condizioni di pagamento furono respinte dalla Commissione con lettere del 18 agosto, dell'11 settembre e del 18 settembre 2003.

Con il presente ricorso la ricorrente impugna tutte le decisioni concernenti le condizioni di pagamento. Essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nel ritenere di non potere accettare una garanzia diversa da quella bancaria. Essa sostiene inoltre che la decisione 18 agosto 2003 viola il principio di proporzionalità non essendosi proceduto ad un equo contemperamento degli interessi delle parti, con particolare riferimento all' interesse della ricorrente di concedere un privilegio sul suo patrimonio libero al posto della garanzia bancaria richiesta dalla Commissione. La ricorrente invoca inoltre i presunti manifesti errori di fatto relativi all'accertamento della Commissione secondo cui essa non ha dimostrato di non essere in grado di osservare la decisione della Commissione, alla valutazione della Commissione della sua posizione finanziaria e al valore del privilegio da essa offerto. La ricorrente sostiene inoltre che le decisioni della Commissione sono manifestamente errate relativamente ai tassi d'interesse applicabili e che la Commissione ha violato requisiti procedurali sostanziali nel non offrire alla ricorrente un'opportunità di essere sentita prima di adottare una decisione di esecuzione della sua prima decisione 18 luglio 2001.

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1 - Causa T-246/01, GU C 17, del 19/01/2002, pag. 16