Sentenza del Tribunale 21 aprile 2010 - Schunk / UAMI (Raffigurazione di una parte di un mandrino)
["Marchio comunitario - Richiesta di registrazione di marchio comunitario raffigurante una parte di mandrino con tre scanalature - Impedimento assoluto alla registrazione - Mancanza di carattere distintivo - Mancanza di carattere distintivo acquisito mediante l'uso - Art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), e n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009] "]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik (Lauffen am Neckar, Germania) (rappresentante: C. Koppe-Zagouras, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 31 ottobre 2008 (procedimento R 1109/2007-1), relativa alla registrazione del segno raffigurante una parte di un mandrino con tre scanalature come marchio comunitario
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Schunk GmbH & Co. KG Spann- und Greiftechnik è condannata alle spese.
____________1 - GU C 69 del 21.3.2009