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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti - Romania) - Asociaţia ACCEPT / Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(causa C-81/12)

(Politica sociale - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Direttiva 2000/78/CE - Articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 - Divieto di discriminazione fondate sulle tendenze sessuali - Nozione di "fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione" - Adattamento dell'onere della prova - Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Persona che si presenta e viene percepita dall'opinione pubblica come il dirigente di una squadra di calcio professionistica - Dichiarazioni pubbliche con cui si esclude l'ingaggio di un calciatore presentato come omossessuale)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti

Ricorrente: Asociaţia ACCEPT

Convenuto: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Curtea de Apel Bucureşti - Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, lettera a), 10, paragrafo 1, e 17 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) - Criteri discriminatori di selezione del personale di un club di football, collegati all'orientamento sessuale - Applicabilità della direttiva en caso di dichiarazioni discriminatorie alla stampa, in mancanza di un procedimento effettivo di assunzione - Fatti che fanno presumere l'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta - Onere della prova - Regime delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni - Liceità di una normativa nazionale che si oppone all'applicazione di una sanzione contravvenzionale dopo la scadenza di un termine di prescrizione di sei mesi - Obbligo di imporre una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva

Dispositivo

1)    Gli articoli 2, paragrafo 2, e 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che fatti come quelli che hanno dato origine alla controversia principale possono essere qualificati alla stregua di "fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione" per quanto riguarda una squadra di calcio professionistica, nel caso in cui le dichiarazioni controverse provengano da una persona che si presenta ed è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il principale dirigente di tale squadra professionistica, senza che sia per questo necessario che essa disponga della capacità di vincolare o rappresentare giuridicamente tale società in materia di assunzioni.

2)    L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che, qualora fatti come quelli che hanno dato origine alla controversia principale siano qualificati come "fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione" fondata sulle tendenze sessuali in occasione del reclutamento dei giocatori da parte di una squadra di calcio professionistica, l'onere della prova, così come adattato dall'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, non implica che la prova richiesta risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il diritto al rispetto della vita privata.

3)    L'articolo 17 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale secondo cui, in caso di accertamento di una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, nell'accezione di tale direttiva, qualora tale accertamento avvenga decorso un termine di prescrizione di sei mesi dalla data dei fatti, non è possibile pronunciare altro che un ammonimento come quello di cui al procedimento principale se, in applicazione di tale normativa, siffatta discriminazione non è sanzionata secondo modalità sostanziali e procedurali che attribuiscono alla sanzione un carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nel caso della normativa oggetto del procedimento principale e, all'occorrenza, interpretare il diritto nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.

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1 - GU C 126 del 28.4.2012.