Language of document : ECLI:EU:T:2015:612

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

9 settembre 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione – Diritti della difesa – Prova della partecipazione all’intesa – Infrazione unica e continuata – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Ammende – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑82/13,

Panasonic Corp., con sede in Kadoma (Giappone),

MT Picture Display Co. Ltd, con sede in Matsuocho (Giappone),

rappresentate da R. Gerrits e A.‑H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC, e S.K. Abram, barrister,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Biolan, M. Kellerbauer e G. Koleva, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per televisori e schermi del computer; in prosieguo: i «CPT»), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, o, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N.J. Forwood e E. Bieliunas, giudici,

cancelliere: C. Kristensen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2013, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

24      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

25      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 18 febbraio 2014, le ricorrenti hanno presentato alcune osservazioni sulla controreplica. La Commissione ha presentato le sue osservazioni su tale documento con lettera del 28 febbraio seguente. Tali due documenti sono stati allegati al fascicolo con decisione del presidente di sezione del 7 marzo 2014.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, di sottoporre alle parti alcuni quesiti. Queste ultime hanno ottemperato a tale domanda nel termine impartito.

27      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza dell’11 novembre 2014. In occasione di quest’ultima, è stato deciso di invitare le parti a depositare loro eventuali osservazioni sulla sentenza della Corte del 12 novembre 2014, Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione (C‑580/12 P, Racc.), nel termine di dieci giorni a decorrere dalla data in cui quest’ultima è pronunciata, termine che è stato prorogato al 28 novembre 2014 per la Commissione, su sua domanda.

28      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2014, la Commissione ha risposto a tale domanda. Le ricorrenti non hanno presentato osservazioni.

29      Con decisione del 28 novembre 2014, è stato stabilito di non allegare al fascicolo della causa un documento depositato dalla Commissione, relativo al verbale d’udienza.

30      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 5 dicembre 2014.

31      Con ordinanza del 26 maggio 2015, il Tribunale ha deciso la riapertura della fase orale del procedimento in applicazione dell’articolo 62 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

32      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha invitato le parti a depositare loro eventuali osservazioni sulle conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, Racc.). Queste ultime hanno ottemperato a tale domanda nel termine impartito. Le parti hanno in seguito presentato loro osservazioni sulle risposte fornite nell’ambito della suddetta misura di organizzazione del procedimento e, in particolare, circa il calcolo e l’importo delle ammende.

33      La fase orale della procedura è stata chiusa il 10 luglio 2015.

34      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui conclude che la MEI o la MTPD hanno violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;

–        annullare o ridurre in modo appropriato le ammende inflitte alla Panasonic o alla MTPD;

–        condannare la Commissione alle spese.

35      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

[omissis]

 Sul secondo capo delle conclusioni volto alla soppressione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti

[omissis]

 Sul metodo utilizzato per la determinazione del valore delle vendite

153    Le ricorrenti ritengono che il metodo utilizzato nella decisione impugnata per il calcolo del valore delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati non sia corretto e abbia comportato un’ammenda sproporzionata rispetto al reale impatto di tali vendite sul mercato. A tale riguardo, in primo luogo, esse sostengono che, secondo la richiesta di informazioni della Commissione del 4 marzo 2011, il valore di tali vendite doveva essere calcolato come la media del valore delle vendite dirette nel SEE durante lo stesso periodo, moltiplicata per il numero di CPT interessati. Esse fanno quindi valere che il metodo della Commissione si basava sull’erronea premessa secondo la quale il valore medio dei CPT integrati in prodotti trasformati era identico al valore medio delle vendite dirette di CPT nel SEE. Orbene, tale approccio non terrebbe conto del fatto che, per quanto riguarda la Panasonic, i CPT integrati in prodotti trasformati dal gruppo avevano generalmente dimensioni minori e quindi un valore economico inferiore rispetto a quelli venduti direttamente a terzi nel SEE, come stabilirebbe la relazione di un ufficio di consulenza in economia della concorrenza, allegata alla risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, formulata dalle ricorrenti il 20 aprile 2011. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che, a differenza dell’approccio previsto dalla Commissione, che era basato esclusivamente sul periodo durante il quale i CPT erano venduti a terzi, il metodo che esse avevano proposto era più preciso, in quanto basato su una media ponderata che teneva conto sia del periodo che delle dimensioni dei CPT incorporati nei televisori della Panasonic. Nonostante la Commissione non abbia negato l’esattezza dei dati forniti dalle ricorrenti, queste ultime le addebitano di non averli tenuti in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta con la decisione impugnata.

154    La Commissione sostiene che gli orientamenti del 2006 non impongono di tenere in considerazione l’incidenza reale sul mercato di una violazione dell’articolo 101 TFUE. Del resto, essa rileva che le ricorrenti propongono un metodo alternativo non in quanto più preciso, ma solo perché fa risultare un valore di vendite inferiore e, pertanto, un’ammenda inferiore. Orbene, la Commissione sostiene di non essere in alcun modo tenuta a scegliere un metodo particolare che comporterebbe un’ammenda inferiore, ma esclusivamente ad applicare gli orientamenti del 2006 in un modo che riflette adeguatamente la realtà della violazione nel suo insieme.

155    A tale riguardo, quanto al controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della Commissione in materia di concorrenza, occorre rammentare che la competenza giurisdizionale estesa al merito legittima tale giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda (v. sentenza della Corte del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc. pag. I‑7415, punto 86, e giurisprudenza citata).

156    Emerge, certamente, dalla giurisprudenza della Corte che l’esercizio di una competenza giurisdizionale estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (sentenze della Corte Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, punto 51 supra, punto 617, e del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione, C‑407/04 P, Racc. pag. I‑829, punto 152). Se il Tribunale intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione e che non ha messo in discussione, è necessario fornire una spiegazione al riguardo nella sentenza (sentenze della Corte del 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, C‑338/00 P, Racc. pag. I‑9189, punto 146, e del 30 maggio 2013, QuinnBarlo e a./Commissione, C‑70/12 P, punto 46).

157    Occorre, in seguito, ricordare che, in forza del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere sulla base dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione utilizza il valore delle vendite di beni o servizi, realizzate dall’impresa, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, nel settore geografico interessato all’interno del territorio del SEE.

158    Come è stato ricordato al punto 16 supra, emerge dalla decisione impugnata che, per determinare l’importo di base delle ammende, la Commissione ha preso in considerazione la proporzione delle vendite dirette di CPT – venduti in quanto tali o attraverso prodotti trasformati – intercorse nel SEE, durante l’intero periodo della violazione, e che erano state effettuate da uno dei destinatari di tale decisione, moltiplicate per il numero di anni della loro partecipazione alla violazione (punti 1020, 1021, 1034, 1042 e 1056).

159    La Commissione ha rilevato, al punto 1022 della decisione impugnata, che, nonostante il fatto di tenere in considerazione le vendite dirette intercorse nel SEE attraverso prodotti trasformati avesse condotto all’inclusione delle vendite all’interno del gruppo per alcune parti, tra cui le società controllanti delle imprese comuni, il fatto di concentrarsi sulla prima vendita realizzata nel SEE del prodotto interessato dalla violazione – che fosse stato trasformato o meno – ad un cliente o ad un’impresa che non faceva parte dell’impresa fornitrice garantiva l’assenza di discriminazione tra le imprese integrate verticalmente e quelle che non lo erano.

160    Inoltre, al punto 1026 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che il suo obiettivo, nel concentrarsi sul valore delle vendite dirette nel SEE nonché sul valore delle vendite dirette intercorse nel SEE attraverso i prodotti trasformati, era di includere permanentemente nel valore delle vendite i prodotti che erano stati oggetto dell’intesa esclusivamente se essi erano venduti per la prima volta ad un cliente esterno alle imprese di cartello e che era situato nel SEE. Essa, inoltre, ha posto in rilievo il fatto di non aver preso in considerazione il valore del prodotto trasformato nel suo complesso, ma esclusivamente il valore dei CPT che vi erano integrati. Infine, ai punti 1027 e 1028 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, poiché la concertazione sui volumi e la riduzione della produzione avevano interessato l’insieme della produzione e delle vendite realizzate dai partecipanti, le vendite ai clienti all’interno del gruppo facevano parte delle discussioni dell’intesa.

161    Si deve rilevare che le ricorrenti non contestano il fatto che, per calcolare l’importo dell’ammenda che è stata loro inflitta, siano state prese in considerazione le vendite all’interno del gruppo o le vendite dirette attraverso prodotti trasformati, ma che esse mettono in discussione l’esattezza del calcolo del valore di tali vendite da parte della Commissione, come risulta dalla decisione impugnata. Esse affermano, a tale riguardo che ciò era stato segnalato nella loro risposta del 20 aprile 2011 alla richiesta di informazioni della Commissione del 4 aprile 2011.

162    In udienza le ricorrenti hanno precisato di aver fornito cifre esatte alla Commissione, le quali tenevano conto, per quanto possibile, del numero dei CPT integrati, in funzione delle loro dimensioni e del loro prezzo, per anno interessato. Del resto, le ricorrenti hanno reiterato il loro argomento secondo il quale, nonostante la Commissione non abbia contestato l’esattezza di tali dati, essa non ne avrebbe tenuto conto, senza fornire giustificazioni.

163    La Commissione ha confermato di non contestare l’esattezza dei dati in causa, ma ha rilevato che il fatto di applicare un metodo diverso alle ricorrenti rispetto agli altri destinatari della decisione impugnata, che non avevano presentato dati siffatti, avrebbe comportato una violazione del principio dell’uguaglianza di trattamento. Essa ha inoltre dichiarato che, nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che le cifre presentate dalle ricorrenti erano più precise, essa non si opporrebbe a che il calcolo effettuato da queste ultime venisse utilizzato per ricalcolare l’importo dell’ammenda.

164    Occorre constatare che, come indicato al punto 1032 della decisione impugnata, i destinatari di tale decisione erano stati invitati, con lettera del 4 marzo 2011, ad utilizzare dati specifici, relativi alle loro vendite dirette nel SEE e alle loro vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, come base di calcolo del valore delle loro vendite ed erano stati informati del modo in cui dovevano essere calcolate tutte le cifre richieste. Risulta dalle istruzioni, fornite nell’allegato I di tale lettera per poter rispondere al questionario previsto a tale scopo, che il metodo di calcolo previsto dalla Commissione, per quanto riguardava le vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, era basato sulla media del valore delle vendite dirette nel SEE realizzate durante lo stesso periodo, moltiplicata per il numero di CPT interessati. In mancanza di vendite dirette nel SEE durante il periodo di riferimento, o nel caso in cui queste ultime non fossero state rappresentative, le imprese interessate erano invitate a contattare la Commissione per discutere di un metodo di calcolo alternativo.

165    Occorre constatare che, dalla risposta fornita dalle ricorrenti il 20 aprile 2011 alla richiesta di informazioni della Commissione, risulta che esse hanno proposto un metodo alternativo di calcolo del valore delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, metodo esposto in una relazione economica del 19 aprile 2011 redatta dalla RBB Economics (v. punto 153 supra) e allegata a tale risposta. Detto metodo di calcolo consisteva nel prendere in considerazione la media ponderata dei CPT associati a tali vendite, in funzione delle loro dimensioni effettive e del periodo interessato, facendo ricorso alle cifre fornite dalle ricorrenti. In tale relazione il valore delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati era calcolato associando alle dimensioni di ogni televisore venduto durante il periodo in cui ha avuto luogo l’infrazione il valore medio dei CPT delle stesse dimensioni. In mancanza di vendite di CPT di dimensioni identiche durante un periodo determinato, i dati utilizzati da tale relazione erano basati sulla media ponderata del valore complessivo dei CPT venduti durante tale periodo, indipendentemente dalle loro dimensioni, allineandosi in ciò al metodo della Commissione.

166    Secondo le ricorrenti, il loro approccio produrrebbe risultati più precisi e più vicini alla realtà, mentre il metodo utilizzato dalla Commissione potrebbe avere l’effetto di attribuire i prezzi di CPT di grandi dimensioni a televisori di dimensioni più piccole.

167    Occorre rammentare, a tale riguardo, che, secondo il paragrafo 15 degli orientamenti del 2006, al fine di determinare il valore delle vendite di un’impresa, la Commissione è tenuta ad utilizzare i migliori dati disponibili di tale impresa. Orbene, dal momento che la Commissione disponeva di dati che rispecchiavano in modo più esatto il valore delle vendite dirette nel SEE attraverso prodotti trasformati, circostanza che essa ha peraltro riconosciuto in udienza, è sufficiente constatare che essa si è discostata da tali orientamenti per quanto riguarda il calcolo dell’importo di base delle ammende inflitte alle ricorrenti, senza fornire giustificazioni.

168    Orbene, la Corte ha già stabilito che gli orientamenti enunciano una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale la Commissione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Infatti, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punti 209 e 211). Tuttavia, benché la Commissione sia tenuta a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento quando applica le regole indicative che essa si è imposta, quest’ultimo non può vincolare negli stessi termini i giudici dell’Unione, in quanto essi non si propongono di applicare uno specifico metodo di calcolo dell’importo delle ammende nell’esercizio della loro competenza estesa al merito, ma esaminano caso per caso le situazioni loro sottoposte, tenendo conto di tutte le relative circostanze di fatto e di diritto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Quinn Barlo e a./Commissione, punto 156 supra, punto 53).

169    Il Tribunale, nell’ambito dell’esercizio della sua competenza estesa al merito, può quindi tenere conto, per fissare l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, delle cifre fornite da queste ultime nel corso del procedimento amministrativo, la cui esattezza non è stata contestata dalla Commissione. Orbene, occorre rilevare a tale riguardo che, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento di cui al punto 32 supra, le ricorrenti hanno precisato che le cifre riportate nel ricorso relative al valore complessivo delle vendite della Panasonic fino al 31 marzo 2003 comprendevano, erroneamente, anche le vendite effettuate nel luglio 1999 e hanno fornito dati rettificati su tale punto, i quali non sono stati contestati dalla Commissione.

170    Da quanto precede risulta che la prima parte deve essere accolta.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo delle ammende inflitte dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere f), h) e i), della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per televisori e schermi del computer), è fissato a EUR 128 866 000, per quanto riguarda la Panasonic Corp., per la sua partecipazione diretta all’infrazione relativa al mercato dei tubi catodici a colori per televisori, a EUR 82 826 000, per quanto riguarda la Panasonic, la Toshiba Corp. e la MT Picture Display Co. Ltd, congiuntamente e solidalmente, e a EUR 7 530 000, per quanto riguarda la Panasonic e la MT Picture Display, congiuntamente e solidalmente.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.