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Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2015 – Panasonic e MT Picture Display / Commissione

(Causa T-82/13) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione – Diritti della difesa – Prova della partecipazione all’intesa – Infrazione unica e continuata – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Ammende – Competenza estesa al merito»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Panasonic Corp. (Kadoma, Giappone); e MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Giappone) (rappresentanti: R. Gerrits e A.-H. Bischke, avvocati, M. Hoskins, QC, e S. K. Abram, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, M. Kellerbauer e G. Koleva, agenti)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per televisori e schermi del computer), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, o, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti.

Dispositivo

L’importo delle ammende inflitte dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere f), h) e i), della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per televisori e schermi del computer), è fissato a EUR 128 866 000, per quanto riguarda la Panasonic Corp., per la sua partecipazione diretta all’infrazione relativa al mercato dei tubi catodici a colori per televisori, a EUR 82 826 000, per quanto riguarda la Panasonic, la Toshiba Corp. e la MT Picture Display Co. Ltd, congiuntamente e solidalmente, e a EUR 7 530 000, per quanto riguarda la Panasonic e la MT Picture Display, congiuntamente e solidalmente.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 101 del 6.4.2013.