Language of document : ECLI:EU:T:2015:612

Causa T‑82/13

(pubblicazione per estratto)

Panasonic Corp.
e

MT Picture Display Co. Ltd

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per televisori e schermi del computer – Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati, di capacità e di produzione – Diritti della difesa – Prova della partecipazione all’intesa – Infrazione unica e continuata – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Ammende – Competenza estesa al merito»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015

1.      Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza estesa al merito – Portata – Limite – Rispetto del principio di non discriminazione

(Artt. 101 TFUE e 261 TFUE)

2.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Utilizzo dei migliori dati disponibili – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti – Obbligo della Commissione di applicare gli orientamenti nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento – Principio di tutela del legittimo affidamento che non vincola nei medesimi termini i giudici dell’Unione nell’esercizio della loro competenza estesa al merito

(Artt. 101 TFUE e 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 15)

1.      Quanto al controllo esercitato dal giudice dell’Unione sulle decisioni della Commissione in materia di concorrenza, la competenza giurisdizionale estesa al merito legittima tale giudice a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, al fine di modificare, ad esempio, l’importo dell’ammenda.

Tuttavia l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte ad un accordo in contrasto con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Se il giudice dell’Unione intende discostarsi specificamente, per una di queste imprese, dal metodo di calcolo seguito dalla Commissione e che non ha messo in discussione, è necessario che fornisca una spiegazione al riguardo nella sentenza.

(v. punti 155, 156)

2.      In forza del paragrafo 13 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere per violazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione utilizza il valore delle vendite di beni o servizi, realizzate dall’impresa, in relazione diretta o indiretta con l’infrazione, nel settore geografico interessato all’interno del territorio dello Spazio economico europeo. In tale ambito, il punto 15 degli orientamenti prevede che, al fine di determinare il valore delle vendite di un’impresa, la Commissione è tenuta ad utilizzare i migliori dati disponibili di tale impresa.

Gli orientamenti enunciano una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire, dalla quale la Commissione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento. Infatti, adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, l’istituzione in questione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.

Tuttavia, benché la Commissione sia tenuta a rispettare il principio della tutela del legittimo affidamento quando applica le regole indicative che essa si è imposta, quest’ultimo non può vincolare negli stessi termini i giudici dell’Unione, nei limiti in cui essi non si propongono di applicare uno specifico metodo di calcolo dell’importo delle ammende nell’esercizio della loro competenza estesa al merito, ma esaminano caso per caso le situazioni loro sottoposte, tenendo conto di tutte le relative circostanze di fatto e di diritto.

(v. punti 157, 167, 168)