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Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2014 – Repsol / UAMI – Adell Argiles (ELECTROLINERA)

(Causa T-308/13) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ELECTROLINERA – Marchio nazionale denominativo anteriore ELECTROLINERA – Impedimento relativo alla registrazione − Rischio di confusione − Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]Lingua processuale: lo spagnoloPartiRicorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán)Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Melgar, agenti)Controinteressato nel p

, lettera b), del regolamento (C

E) n. 

207/2009»]Lingua processuale: lo spagnoloPartiRicorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresent

ricorso dell’UAMI, del 7 marzo 2013 (procedimento R 1565/2012-1), relativa a un’opposizione tra il sig. Josep María Adell Argiles e la Repsol, SA.Dispositivo La

decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 7  marzo 2013 (procedimento R 1565/2012-1), relativa a un’opposizione tra il sig. Josep María Ade

ll Argile

s e la Repsol, SA, è annullata nella parte in cui riguarda «olii e grassi industriali; lubrificanti ; combustibili (comprese le benzine per motori)» della classe 4 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativ

o alla classi

ficazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.2)    Il ricorso è respinto quanto al resto.3)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.