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Ricorso proposto il 19 novembre 2012 - Front Polisario / Consiglio

(Causa T-512/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (El Ayun) (rappresentante: C.-E. Hafiz, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l'atto impugnato e, conseguentemente, ogni atto di attuazione

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente invoca cinque motivi a sostegno del proprio ricorso avverso i) la decisione 2012/497/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli nn. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 241, pag. 2), nonché ii) il regolamento d'esecuzione (UE) n. 812/2012 della Commissione, del 12 settembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari del Marocco (GU L 247, pag. 7).

Il ricorrente ritiene, quale rappresentante del popolo sahariano, di essere direttamente e individualmente riguardato da detti atti.

Primo motivo, vertente, da un lato, sulla violazione del principio di motivazione, mentre invece la motivazione era particolarmente necessaria visto il contesto giuridico e, dall'altro, sulla violazione del diritto ad essere sentiti, dato che il Front Polisario non è stato consultato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali tutelati dall'articolo 67 TFUE, dall'articolo 6 TUE e dai principi posti dalla giurisprudenza, calpestando il diritto all'autodeterminazione del popolo sahariano e incoraggiando la politica di annessione condotta dal Regno di Marocco, ad avviso del ricorrente potenza occupante. Il ricorrente fa inoltre valere una violazione del principio di coerenza previsto dall'articolo 7 TFUE, attraverso la violazione del principio di sovranità, nonché una violazione dei valori fondanti dell'Unione europea e dei principi alla base della sua azione esterna in contraddizione con gli articoli 2 TUE, 3, paragrafo 5, TUE, 21 TUE e 205 TFUE.

Terzo motivo, vertente su una violazione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione europea, e in particolare dell'accordo di associazione concluso tra l'Unione europea e il Regno di Marocco, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di varie norme di diritto internazionale, tra cui il diritto all'autodeterminazione, l'effetto relativo dei Trattati e le disposizioni essenziali del diritto internazionale umanitario.

Quinto motivo, vertente sull'illegittimità degli atti contestati, in quanto l'illiceità del comportamento dell'Unione europea in forza del diritto internazionale comporta l'illegittimità di tali atti.

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