Language of document : ECLI:EU:F:2008:172

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

11 dicembre 2008

Causa F‑92/07

Pascal Evraets

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2006 – Capacità di lavorare in una terza lingua»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Evraets chiede, in particolare, l’annullamento della decisione di non promuoverlo per l’esercizio di promozione 2006.

Decisione: La decisione di non promuovere il ricorrente per l’esercizio di promozione 2006 è annullata. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e quelle del ricorrente. Il Consiglio dell’Unione europea, interveniente a sostegno della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Omessa produzione dell’atto impugnato

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, nn. 3‑6)

2.      Funzionari – Promozione – Presupposti – Dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 2; allegati III, art. 7, e XIII, art. 11)

1.      Qualora il cancelliere, contrariamente all’art. 44, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, non abbia invitato il ricorrente, che non ha allegato la decisione controversa al suo ricorso, a regolarizzare quest’ultimo, il giudice comunitario non può privarlo di tale possibilità di regolarizzazione dichiarando irricevibile il ricorso per inosservanza delle condizioni dell’art. 44, n. 4, del detto regolamento di procedura.

(v. punto 21)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 5 novembre 2008, causa F‑48/06, Avanzata e a./Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 49 e 50)

2.      L’art. 45, n. 2, dello Statuto, nella sua versione risultante dal regolamento n. 723/2004, che modifica lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti, prevede l’obbligo, per il funzionario, di dimostrare, anteriormente alla sua prima promozione, la sua capacità di lavorare in una terza lingua, ed è applicabile solo a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni comuni di esecuzione, adottate di comune accordo dalle istituzioni.

Infatti, dato che il legislatore, in ogni caso, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato XIII dello Statuto, ha escluso l’applicazione del detto art. 45, n. 2, alle promozioni aventi effetto precedentemente al 1° maggio 2006, esso non può applicarsi prima dell’entrata in vigore delle dette disposizioni comuni di esecuzione alle condizioni richieste dal legislatore, cioè la garanzia di un’applicazione uniforme nelle varie istituzioni e il collegamento di tale nuovo obbligo statutario con la possibilità, per i funzionari, di accedere alla formazione in una terza lingua. Pertanto, un’istituzione non può applicare questo articolo dello Statuto secondo modalità da essa sola determinate.

(v. punti 35-38)