Language of document : ECLI:EU:T:2007:364

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

4 dicembre 2007 (*)

«Procedimento sommario – Direttiva 91/414/CEE – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Ricevibilità – Difetto di urgenza»

Nella causa T‑326/07 R,

Cheminova A/S, con sede in Harboøre (Danimarca),

Cheminova Agro Italia Srl, con sede in Roma (Italia),

Cheminova Bulgaria EOOD, con sede in Sofia (Bulgaria),

Agrodan, SA, con sede in Madrid (Spagna),

Lodi SAS, con sede in Grand-Fougeray (Francia),

rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. B. Doherty e L. Parpala, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 6 giugno 2007, 2007/389/CE, concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADODELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo

1        La direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), stabilisce in particolare il regime comunitario applicabile all’autorizzazione e alla revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2        Il nono ‘considerando’ della direttiva enuncia che le condizioni di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari debbono garantire un elevato livello di protezione onde evitare soprattutto che vengano autorizzati all’immissione in commercio prodotti fitosanitari i cui rischi per la salute, le acque sotterranee e l’ambiente non siano stati adeguatamente studiati. Tale ‘considerando’ precisa inoltre che la protezione della salute dell’uomo e la protezione dell’ambiente sono prioritarie rispetto all’obiettivo di migliorare la produzione vegetale.

3        L’art. 2 della direttiva definisce i prodotti fitosanitari, segnatamente, come le sostanze attive destinate a eliminare le piante indesiderate. Tale articolo definisce le sostanze attive come le sostanze o i microrganismi aventi un’azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.

4        L’art. 4, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri prescrivono che un prodotto fitosanitario possa essere autorizzato soltanto se le sue sostanze attive sono elencate nell’allegato I della direttiva.

5        Le sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva possono beneficiare, a certe condizioni, di un regime di deroga transitorio. Secondo l’art. 8, n. 2, della direttiva, uno Stato membro poteva, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovavano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima, ossia il 25 luglio 1993. La Commissione doveva avviare un programma di lavoro ai fini dell’esame progressivo di tali sostanze attive. Successivamente si poteva decidere se la sostanza in questione potesse essere iscritta o meno nell’allegato I della direttiva. Gli Stati membri dovevano assicurare che le autorizzazioni pertinenti fossero, a seconda dei casi, concesse, revocate o modificate.

6        Conformemente a tali disposizioni, la Commissione ha avviato un programma di lavoro ai fini dell’esame progressivo delle sostanze attive, nel cui ambito gli interessati che avessero voluto ottenere l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I dovevano fornire alla Commissione e agli Stati membri tutti i dati necessari entro un termine stabilito.

7        Il regolamento (CEE) della Commissione 11 dicembre 1992, n. 3600, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (GU L 366, pag. 10), ha istituito la procedura di valutazione per una prima serie di sostanze in vista della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva.

8        Successivamente, con proprio regolamento (CE) 28 febbraio 2000, n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (GU L 55, pag. 25), la Commissione ha previsto la valutazione di una seconda e di una terza serie di sostanze attive in vista della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva.

9        Tra le sostanze attive facenti parte della seconda serie figura il malathion – oggetto del presente procedimento –, un prodotto antiparassitario utilizzato, principalmente in agricoltura, contro vari insetti su un’ampia gamma di piante agricole e orticole, nonché contro le zanzare, le mosche e altri insetti domestici.

10      La procedura istituita dal regolamento n. 451/2000 iniziava con una notifica d’interesse, prevista all’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, che doveva essere inviata entro il 31 agosto 2000 allo Stato membro relatore di cui all’allegato I del regolamento, vale a dire, nel caso del malathion, la Repubblica di Finlandia, dal produttore che intendesse ottenere l’iscrizione nell’allegato I della direttiva.

11      Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 451/2000, il notificante doveva trasmettere allo Stato membro relatore un fascicolo sintetico e un fascicolo completo, quali definiti all’art. 6, nn. 2 e 3, del medesimo regolamento.

12      Il termine per la presentazione di tali fascicoli, nonché delle informazioni pertinenti che potessero essere utili ai fini della valutazione delle sostanze attive, è stato fissato al 30 aprile 2002, in forza del combinato disposto dell’art. 5, n. 4, lett. c) e d), del regolamento n. 451/2000 e dell’art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 2001, n. 703, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l’elenco degli Stati membri designati come relatori per tali sostanze (GU L 98, pag. 6).

13      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 451/2000, lo Stato membro relatore doveva riferire alla Commissione, entro sei mesi dalla ricezione di tutti i fascicoli relativi a una sostanza attiva, in merito alla completezza dei fascicoli trasmessi. Per le sostanze attive oggetto di un fascicolo considerato completo, lo Stato membro relatore procedeva alla valutazione del fascicolo.

14      Conformemente all’art. 8, n. 1, del regolamento n. 451/2000, nella sua prima versione, lo Stato membro relatore doveva presentare alla Commissione, quanto prima, e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo era stato considerato completo, una relazione sulla sua valutazione del fascicolo contenente la raccomandazione di iscrivere o di non iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva.

15      Le disposizioni dell’art. 8 del regolamento n. 451/2000 sono state modificate dall’art. 20 del regolamento (CE) della Commissione 14 agosto 2002, n. 1490, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva e che modifica il regolamento n. 451/2000 (GU L 224, pag. 23), con l’introduzione di una fase supplementare nella procedura.

16      Pertanto, lo Stato membro relatore – pur raccomandando alla Commissione di iscrivere o di non iscrivere la sostanza attiva nell’allegato I della direttiva – doveva inviare un progetto di relazione di valutazione all’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (AESA) quanto prima e comunque entro dodici mesi dalla data in cui il fascicolo era stato considerato completo (art. 8, n. 1, del regolamento n. 451/2000). In questa fase della procedura, benché, in linea di massima, non fosse ammessa la presentazione di nuovi studi, lo Stato membro relatore poteva chiedere ai notificanti di presentare ulteriori dati per chiarire il fascicolo (art. 8, n. 2, del regolamento n. 451/2000).

17      L’AESA doveva poi trasmettere il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore agli altri Stati membri e poteva organizzare una consultazione di esperti (esame collegiale). In questa fase della procedura non era ammessa la presentazione di nuovi studi; tuttavia, lo Stato membro relatore, previo accordo dell’AESA, poteva richiedere ai notificanti di presentare, entro termini specificati, ulteriori dati che esso o l’AESA ritenessero necessari per chiarire il fascicolo (art. 8, n. 5, del regolamento n. 451/2000).

18      L’AESA doveva valutare il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore e comunicare alla Commissione il proprio parere circa la possibile conformità della sostanza attiva ai requisiti di sicurezza della direttiva, entro un anno dalla ricezione del detto progetto di relazione di valutazione. Se del caso, l’AESA poteva esprimere il proprio parere circa le possibili opzioni che essa riteneva atte al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza (art. 8, n. 7, del regolamento n. 451/2000).

19      Entro i sei mesi successivi alla ricezione del parere dell’AESA, la Commissione doveva proporre, a seconda dei casi, una decisione intesa a rifiutare l’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva e che prevedesse la revoca, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, oppure una direttiva intesa ad iscrivere detta sostanza attiva nell’allegato I della direttiva (art. 8, n. 8, del regolamento n. 451/2000).

20      L’atto finale doveva essere adottato conformemente alla procedura cosiddetta di «comitatologia» prevista dal combinato disposto della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), dell’art. 19 della direttiva e dell’art. 2, lett. b), del regolamento n. 1490/2002, vale a dire su parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale.

 Fatti all’origine della controversia

21      La richiedente Cheminova A/S è una società danese costituita nel 1938, la cui attività consiste principalmente nella produzione e commercializzazione di prodotti fitosanitari. Essa commercializza i suoi prodotti in due modi: o li vende sul mercato comunitario direttamente alla clientela utilizzando le proprie autorizzazioni nazionali, oppure sceglie di venderli tramite filiali, quali la Cheminova Agro Italia Srl, la Cheminova Bulgaria EOOD e l’Agrodan SA, richiedenti nel presente procedimento, ovvero tramite clienti. In quest’ultimo caso, tali filiali e clienti possono anche detenere autorizzazioni nazionali. Le richiedenti vendono inoltre i loro prodotti a clienti operanti su mercati non comunitari, in particolare nel Nord America e in Africa. La Cheminova A/S, la Cheminova Agro Italia, la Cheminova Bulgaria e l’Agrodan (in prosieguo indicate congiuntamente come le «quattro richiedenti Cheminova») appartengono a un gruppo la cui società madre è l’Auriga Industries A/S, che non esercita alcuna attività commerciale propria.

22      La richiedente Lodi SAS è una società francese specializzata nella produzione e vendita di insetticidi. Essa è titolare, in Francia, di autorizzazioni alla commercializzazione di vari prodotti a base di malathion.

23      Il 24 agosto 2000 la Cheminova A/S comunicava alla Commissione di voler ottenere l’iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva. La Commissione accettava tale notifica e iscriveva il nome della Cheminova A/S nell’elenco dei «notificanti». La Cheminova A/S sottoponeva alla Repubblica di Finlandia, Stato membro relatore, i propri fascicoli sintetico e completo, chiedendo una valutazione dell’impiego su quattro tipi di colture: pomodori, fragole, alfalfa e piante ornamentali (piante da serra). Il 28 ottobre 2002, la Repubblica di Finlandia informava la Commissione della completezza del fascicolo presentato dalla Cheminova A/S.

24      La Repubblica di Finlandia procedeva alla valutazione del malathion e, senza avere chiesto alla Cheminova A/S di presentarle ulteriori dati scientifici, sottoponeva all’AESA il proprio progetto di relazione di valutazione, in data 2 febbraio 2004, ai fini dell’esame collegiale. Tale progetto di relazione di valutazione – che raccomandava l’iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva limitatamente all’impiego sulle piante ornamentali in serra – formava oggetto di un esame collegiale degli Stati membri e dell’AESA. Tale esame durava dal 2 febbraio 2004 al 13 gennaio 2006, senza che l’AESA o la Repubblica di Finlandia chiedessero alla Cheminova A/S di presentare ulteriori dati scientifici. Nel periodo compreso tra il 4 aprile e il 24 novembre 2005 la Cheminova A/S, di propria iniziativa, trasmetteva documenti scientifici relativi al malathion alla Repubblica di Finlandia e all’AESA.

25      Il 13 gennaio 2006 l’AESA presentava alla Commissione le sue «conclusioni relative all’esame collegiale della valutazione del rischio pesticida della sostanza attiva malathion». Successivamente, gli Stati membri e la Commissione procedevano all’esame del problema nell’ambito del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale. Il 17 marzo e il 31 luglio 2006 la Cheminova A/S trasmetteva ancora alla Commissione documenti scientifici relativi al malathion. Il 29 settembre 2006 la Commissione redigeva la sua relazione d’esame del malathion, nella quale proponeva di non iscrivere il malathion nell’allegato I della direttiva.

26      Infine, conformemente al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, la Commissione adottava, in data 6 giugno 2007, la decisione 2007/389/CEE, concernente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza (GU L 146, pag. 19; in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui dispositivo è così formulato:

«Articolo 1

Il malathion non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva (…)

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti malathion siano revocate entro il 6 dicembre 2007;

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti malathion a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva (…), deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione».

27      La non iscrizione del malathion come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva viene giustificata nella decisione impugnata con il fatto che, durante la valutazione di tale sostanza attiva, sono emerse alcune preoccupazioni, ossia la circostanza che non poteva essere esclusa la genotossicità dell’isomalathion e gli effetti di alcuni metaboliti di rilievo tossicologico, e le informazioni disponibili non avrebbero consentito di dimostrare che il malathion fosse conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva (quinto ‘considerando’).

28      Pertanto, nella decisione impugnata si rileva che, a causa della presenza, nella sostanza di sintesi, di isomalathion, un’impurità che contribuisce sensibilmente a determinare il profilo tossicologico del malathion e la cui genotossicità non può essere esclusa, non si è potuto trarre conclusioni riguardo al rischio per gli operatori, gli addetti e gli astanti. Nella decisione si spiega, inoltre, che le informazioni disponibili non hanno consentito di dimostrare che l’esposizione stimata dei consumatori, derivante da un’assunzione acuta e cronica di colture commestibili, fosse accettabile, a causa dei dati insufficienti sugli effetti di alcuni metaboliti di rilievo tossicologico (quinto ‘considerando’).

29      Nonostante gli argomenti fatti valere dalla Cheminova A/S (tra il 4 aprile 2005 e il 31 luglio 2006) relativamente all’isomalathion e ai metaboliti, la Commissione non mutava opinione sulle ragioni di preoccupazione. Essa riteneva che le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’AESA non avessero dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti malathion potessero soddisfare le prescrizioni della direttiva (sesto ‘considerando’).

 Procedimento e conclusioni delle parti

30      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 agosto 2007, le richiedenti hanno proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione impugnata.

31      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2007, le richiedenti hanno proposto la domanda di provvedimenti provvisori in esame, in cui chiedono che il Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione della decisione impugnata;

–        adottare tutti i provvedimenti provvisori adeguati;

–        condannare la Commissione alle spese.

32      Nelle osservazioni scritte depositate presso la cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2007, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori;

–        condannare le richiedenti alle spese.

33      Il 31 ottobre 2007 il giudice del procedimento sommario ha posto taluni quesiti alle parti, che hanno risposto per iscritto nel termine impartito.

 In diritto

34      In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

35      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del ricorrente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I‑1461, punto 73, e giurisprudenza ivi citata).

36      Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che una disposizione di diritto comunitario non gli imponga uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, punto 25].

37      Alla luce degli atti, e in particolare delle risposte delle parti ai quesiti posti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sull’istanza di provvedimenti provvisori in esame e che non occorra sentire preliminarmente le spiegazioni orali delle parti.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

38      La Commissione ritiene che la domanda di provvedimenti provvisori sia irricevibile, in quanto non soddisferebbe le condizioni formali di cui all’art. 104, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura. Infatti, essa si limiterebbe, in sostanza, a rinviare al voluminoso testo del ricorso principale e non consentirebbe, di per sé, di comprendere le censure mosse alla decisione impugnata. Infatti, i motivi addotti nella domanda di provvedimenti provvisori per dimostrare il fumus boni iuris verrebbero esposti in appena nove punti, mentre il ricorso principale ne conterrebbe 88 dedicati ai motivi di annullamento. Orbene, il giudice del procedimento sommario non dovrebbe prendere in considerazione motivi che non siano stati esposti nella domanda di provvedimenti provvisori.

39      La Commissione osserva inoltre che nessuna delle richiedenti a parte la Cheminova A/S è interessata individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione impugnata, la quale costituisce un atto di applicazione generale destinato unicamente agli Stati membri. Queste altre richiedenti sarebbero semplici venditori o utilizzatori del prodotto in questione. Orbene, come risulta da tre elenchi allegati alle osservazioni della Commissione, esisterebbero molti operatori diversi dalle dette richiedenti che utilizzano il malathion o sono autorizzati a venderlo. Di conseguenza, il ricorso e, quindi, la domanda di provvedimenti provvisori andrebbero dichiarati irricevibili in relazione a tali richiedenti.

40      Secondo le richiedenti, il ricorso principale è ricevibile, conformemente all’art. 230, quarto comma, CE, in quanto è diretto contro un atto che produce effetti giuridici obbligatori che le riguardano direttamente e individualmente. La Cheminova A/S, in quanto notificante del malathion, sarebbe indubbiamente legittimata ad agire nell’ambito del ricorso principale. Orbene, quando occorre stabilire la ricevibilità di un unico ricorso proposto da più richiedenti e il ricorso è ricevibile in relazione a uno di essi, non è necessario esaminare la legittimazione ad agire degli altri richiedenti [v. ordinanza del presidente del Tribunale 19 luglio 2007, causa T‑31/07 R, Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, Racc. pag. II‑2767, punto 113, e giurisprudenza ivi citata].

41      Inoltre, per quanto riguarda le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S, ciascuna di loro sarebbe legittimata ad agire nell’ambito del ricorso principale, in quanto esse detengono tutte autorizzazioni nazionali alla commercializzazione di prodotti fitosanitari a base di malathion, che sono state loro concesse dalle autorità competenti degli Stati membri. Atteso che nessun altro operatore potrebbe più ottenere tali autorizzazioni, dette richiedenti apparterrebbero quindi a una cerchia ristretta di operatori. Tutte le loro autorizzazioni verrebbero revocate entro il 6 dicembre 2007 in diretta conseguenza della decisione impugnata.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

42      Ai sensi dell’art. 104, n. 1, del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti provvisori è ricevibile solo se è proposta da chi è parte in una causa per la quale è stato adito il Tribunale. Tale regola implica che il ricorso principale, su cui si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, possa essere effettivamente esaminato dal Tribunale.

43      Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso principale non deve, in via di principio, essere esaminato nell’ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare il giudizio nella causa principale. Può nondimeno rivelarsi necessario, qualora venga eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso principale sul quale si innesta l’istanza di provvedimenti urgenti, accertare l’esistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso stesso [ordinanza del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C‑300/00 P(R), Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, Racc. pag. I‑8797, punto 34; ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T‑236/00 R, Stauner e a./Parlamento e Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 42, e 8 agosto 2002, causa T‑155/02 R, VVG International e a./Commissione, Racc. pag. II‑3239, punto 18].

44      Questo esame della ricevibilità del ricorso principale è necessariamente sommario, considerata l’urgenza che caratterizza il procedimento sommario (ordinanza Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio, cit. al punto 43 supra, punto 35).

45      Infatti, nell’ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, la ricevibilità del ricorso principale può essere valutata solo prima facie, poiché la finalità è quella di verificare se il richiedente adduca elementi sufficienti a giustificare a priori la conclusione che la suddetta ricevibilità non può essere esclusa. Il giudice del procedimento sommario è tenuto a dichiarare tale ricorso irricevibile solo qualora la ricevibilità del ricorso principale possa essere del tutto esclusa. Infatti, statuire sulla ricevibilità nella fase del procedimento sommario allorché questa non è, prima facie, totalmente esclusa corrisponderebbe a pregiudicare la decisione del Tribunale nel procedimento principale (ordinanze del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T‑342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II‑67, punto 17; 19 dicembre 2001, cause riunite T‑195/01 R e T‑207/01 R, Government of Gibraltar/Commissione, Racc. pag. II‑3915, punto 47, e 7 luglio 2004, causa T‑37/04 R, Região autónoma dos Açores/Consiglio, Racc. pag. II‑2153, punto 110).

46      Nel caso di specie, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso principale. Occorre quindi verificare se sussistano elementi in base ai quali si possa nondimeno concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso principale.

47      A tale proposito si deve rilevare, anzitutto, che la Commissione, pur contestando che le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S siano legittimate a proporre il ricorso principale, ammette espressamente che quest’ultima sia legittimata. Infatti, nella sua qualità di notificante del malathion che ha effettivamente partecipato alla procedura di valutazione di una sostanza attiva prevista dalla direttiva e che beneficia delle garanzie procedurali previste dalla normativa pertinente, non si può escludere, prima facie, che la Cheminova A/S sia direttamente e individualmente interessata dalla decisione impugnata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, e che il ricorso principale da essa proposto sia ricevibile [ordinanza Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, cit. al punto 40 supra, punto 112].

48      Pertanto, trattandosi di un unico ricorso principale, prima facie non occorre esaminare la legittimazione delle altre richiedenti (v., in tal senso, sentenze della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punto 31, e del Tribunale 8 luglio 2003, causa T‑374/00, Verband der freien Rohrwerke e a./Commissione, Racc. pag. II‑2275, punto 57; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite da T‑447/93 a T‑449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag. II‑1971, punto 82). Tale giurisprudenza, fondata su considerazioni di economia procedurale, si giustifica con la circostanza che, anche ammettendo che l’una o l’altra di dette richiedenti non sia legittimata ad agire, nondimeno il Tribunale dovrebbe esaminare nel merito tutti i motivi di annullamento addotti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2007, causa T‑282/06, Sun Chemical Group e a./Commissione, Racc. pag. II‑2149, punto 52).

49      Tuttavia, si deve sottolineare che la giurisprudenza citata supra, al punto 48, quand’anche dovesse essere presa in considerazione nell’ambito del procedimento principale, non sarebbe applicabile per quanto riguarda la questione della valutazione dell’urgenza nel contesto di un procedimento sommario.

50      Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’urgenza va valutata in relazione alla necessità di statuire in via provvisoria, per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede il provvedimento provvisorio. Tale parte è tenuta a provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire personalmente un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili (ordinanze del presidente della Corte 15 giugno 1987, causa 142/87 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2589, punto 23, e 8 maggio 1991, causa C‑356/90 R, Belgio/Commissione, Racc. pag. I‑2423, punti 20 e 23).

51      Ne consegue che solo una parte legittimata a proporre il ricorso principale su cui si innesta la domanda di provvedimenti provvisori può essere ammessa a dimostrare l’urgenza facendo valere la circostanza che essa subirebbe personalmente un danno grave e irreparabile, qualora non venisse accordato il provvedimento provvisorio richiesto. In mancanza di tale restrizione, alle imprese interessate da un atto comunitario basterebbe, per ottenere un provvedimento provvisorio, associarsi nella presentazione di un ricorso d’annullamento collettivo, corredato di una domanda di provvedimenti provvisori, che verrebbe proposto da ricorrenti di cui solo uno sarebbe legittimato ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, mentre gli altri potrebbero soltanto dimostrare di essere vittime di un danno grave e irreparabile.

52      Nel caso di specie occorre quindi esaminare se le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S appaiano prima facie manifestamente non legittimate a chiedere al Tribunale l’annullamento della decisione impugnata nel procedimento principale.

53      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

54      Per quanto riguarda la questione se le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S siano, prima facie, individualmente interessate dalla decisione impugnata, i cui unici destinatari sono gli Stati membri (art. 4 della decisione impugnata), si deve rilevare anzitutto che la decisione impugnata costituisce prima facie un atto di portata generale, dato che si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto. Infatti, gli artt. 1‑3 della decisione impugnata riguardano una sostanza attiva, il malathion, e gli operatori economici che detengono autorizzazioni alla commercializzazione, individuati in modo generale e astratto. Pertanto, alla luce di tali disposizioni e salvo che esistano caratteristiche loro peculiari, tali operatori economici sono prima facie interessati dalla decisione impugnata allo stesso modo e si trovano in posizione identica.

55      Tuttavia, non è escluso che, in determinate circostanze, le disposizioni di tale atto di portata generale possano riguardare individualmente alcuni di loro (v. sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13; 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 19, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36).

56      Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica diversa dal destinatario dell’atto può sostenere di essere individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, soltanto qualora l’atto controverso la riguardi in ragione di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, conseguentemente, la identifichi in modo analogo al destinatario dell’atto (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; Codorníu/Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 20; Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 36, e 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo‑Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 45).

57      A tale proposito, la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C‑131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I‑2573, punto 13; v. anche ordinanza della Corte 18 dicembre 1997, causa C‑409/96 P, Sveriges Betodlares e Henrikson/Commissione, Racc. pag. I‑7531, punto 37, e sentenza del Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II‑341, punto 64).

58      Nel caso di specie, sembra che le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S, lungi dal distinguersi per proprie qualità peculiari, siano interessate al pari di tutti gli altri venditori e utilizzatori del malathion che si trovano nella stessa situazione. La decisione impugnata non contiene alcun elemento concreto in base al quale si possa concludere che essa è stata adottata tenendo conto della situazione particolare delle richiedenti diverse dalla Cheminova A/S. Sembra quindi che tali richiedenti possano affermare di essere danneggiate dalla decisione impugnata unicamente in ragione della loro qualità oggettiva di operatori economici. Orbene, un danno del genere non è sufficiente per essere individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. Nessuno degli argomenti dedotti in senso contrario dalle richiedenti consente di rimettere in discussione tale giudizio.

59      Per quanto riguarda la circostanza che le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S detengono autorizzazioni nazionali alla commercializzazione del malathion, è sufficiente rilevare che la sola esistenza di tali diritti di commercializzazione, potenzialmente rimessa in discussione dalla decisione impugnata, non è atta a distinguere il titolare del diritto, qualora sia pacifico che questo stesso diritto è stato concesso, in applicazione di una regola generale e astratta, a operatori determinati oggettivamente (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 28 novembre 2005, causa T‑94/04, EEB e a./Commissione, Racc. pag. II‑4919, punti 53‑55). Orbene, la Commissione ha dimostrato, producendo tre elenchi in allegato alle sue osservazioni, che vi sono molte altre imprese oltre alle richiedenti che, a loro volta, vendono e utilizzano il malathion e dispongono quindi di diritti di commercializzazione allo stesso titolo delle richiedenti. In risposta a un quesito posto dal giudice del procedimento sommario, le richiedenti non hanno contestato la presenza sul mercato di tali imprese menzionate dalla Commissione.

60      In risposta a un quesito posto dal giudice del procedimento sommario, le richiedenti hanno inoltre presentato lettere con le quali viene concesso alle richiedenti diverse dalla Cheminova A/S l’accesso a dati in possesso di quest’ultima, lettere che erano destinate a facilitare loro l’ottenimento di autorizzazioni nazionali alla commercializzazione del malathion. Richiamandosi alla sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio (Racc. pag. II‑3305, punto 98), le richiedenti sostengono che tali lettere hanno conferito diritti specifici analoghi a quelli di cui poteva avvalersi l’impresa ricorrente nella causa all’origine della sentenza Codorníu/Consiglio, citata al punto 55 supra (punto 21).

61      In proposito, è sufficiente rilevare che le lettere di accesso di cui trattasi non avevano né lo scopo né l’effetto di conferire alle imprese destinatarie la specifica posizione giuridica della Cheminova A/S. Poiché si limitano a facilitare l’ottenimento delle autorizzazioni nazionali alla commercializzazione del malathion, la loro portata non può eccedere quella delle autorizzazioni stesse. Orbene, come si è dichiarato al punto 59 supra, dette lettere non sono atte a distinguere le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S. Quanto al riferimento alla sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, citata al punto 60 supra, esso è irrilevante, dato che il ricorso nella causa all’origine della citata sentenza è stato dichiarato ricevibile solo in considerazione di un complesso di elementi che costituivano una situazione processuale particolare che caratterizzava la ricorrente, vale a dire, in particolare, la sua qualità di responsabile della prima immissione in circolazione del prodotto in esame (sentenza Pfizer Animal Health/Consiglio, cit., punti 97, 98 e 105). Orbene, ciò non si verifica nella situazione processuale delle richiedenti diverse dalla Cheminova A/S.

62      Anche ammettendo che la decisione impugnata sia atta a produrre effetti diversi a seconda del venditore o dell’utilizzatore interessato, tale circostanza non basterebbe a dimostrare che le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S possiedono qualità particolari o si trovano in una situazione di fatto che le distingue rispetto agli operatori menzionati negli elenchi prodotti dalla Commissione. Infatti, le richiedenti non hanno precisato, nella domanda di provvedimenti provvisori, in quale misura i loro diritti di commercializzazione sarebbero particolarmente interessati dalle conseguenze negative della decisione impugnata, e in un modo che le distinguerebbe da qualsiasi altro operatore della categoria di cui trattasi (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 11 settembre 2007, causa T‑28/07, Fels‑Werke e a./Commissione, punto 63).

63      Infine, va disatteso anche l’argomento relativo all’appartenenza delle richiedenti diverse dalla Cheminova A/S a una cerchia ristretta di imprese condannate a perdere le loro autorizzazioni alla commercializzazione entro il 6 dicembre 2007. Infatti, perché l’esistenza di tale cerchia ristretta possa costituire un elemento atto a distinguere i soggetti in questione riguardo a un atto di portata generale, occorre, secondo una giurisprudenza costante, che l’istituzione che ha emanato l’atto impugnato dovesse tener conto, nell’emanazione del detto atto, della situazione specifica di tali singoli (v. ordinanza Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio e Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 46, e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T‑489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II‑1201, punto 25; ordinanza del Tribunale 3 giugno 1997, causa T‑60/96, Merck e a./Commissione, Racc. pag. II‑849, punto 58, e sentenza del Tribunale 27 giugno 2001, causa T‑166/99, Andres de Dios e a./Consiglio, Racc. pag. II‑1857, punto 54). Orbene, nel caso di specie non si imponeva un obbligo del genere alla Commissione ai fini dell’adozione della decisione impugnata.

64      Risulta da quanto precede che le richiedenti diverse dalla Cheminova A/S non possono, prima facie, essere considerate individualmente interessate dalla decisione impugnata. Tali richiedenti non sono quindi legittimate a far valere la propria posizione individuale per dimostrare l’urgenza. Di conseguenza, esse non sono neppure legittimate a proporre la presente domanda di provvedimenti provvisori.

65      Poiché la Commissione sostiene che la domanda di provvedimenti provvisori non soddisfaceva le condizioni formali di cui all’art. 104, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, si deve ricordare che, ai sensi di tale disposizione, la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare, in particolare, gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto ed essere proposta con atto separato e nei modi previsti dagli artt. 43 e 44 del medesimo regolamento.

66      A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, una domanda relativa a misure provvisorie deve, di per sé, permettere alla parte convenuta di predisporre le proprie osservazioni e al giudice del procedimento sommario di statuire sulla domanda, eventualmente senza il sostegno di ulteriori informazioni, e gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere in maniera coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti urgenti (ordinanze del presidente del Tribunale Stauner e a./Parlamento e Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 34; 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2387, punto 52; 25 giugno 2003, causa T‑175/03 R, Schmitt/AER, Racc. PI pagg. I‑A‑175 e II‑883, punto 18, e 23 maggio 2005, causa T‑85/05 R, Dimos Ano Liosion e a./Commissione, Racc. pag. II‑1721, punto 37).

67      Nel caso di specie si deve constatare che, se pure la domanda di provvedimenti provvisori può effettivamente essere considerata lacunosa per quanto riguarda i mezzi dedotti per dimostrare l’esistenza del fumus boni iuris, essa contiene nondimeno elementi che consentono al giudice dell’urgenza di esaminarli. Infatti, risulta che le richiedenti fanno valere, in sostanza, che la decisione impugnata è infondata in quanto non terrebbe conto di dati scientifici pertinenti che la Cheminova A/S ha presentato agli organi competenti in tempo utile. Inoltre, esse sollevano un’eccezione di illegittimità del regolamento n. 1490/2002 in quanto ha consentito l’intervento retroattivo dell’AESA nella procedura di valutazione del malathion dopo che tale procedura era già cominciata.

68      Pertanto, non si può ritenere che la domanda di provvedimenti provvisori violi le condizioni prescritte dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura. Ne consegue che tale domanda è ricevibile in relazione alla Cheminova A/S.

 Sull’urgenza

 Argomenti delle parti

69      Secondo le richiedenti, l’urgenza di accogliere la domanda in esame sarebbe dovuta al fatto che la decisione impugnata causerà loro un danno grave e irreparabile. Tale danno consisterebbe nella perdita delle loro autorizzazioni alla vendita di prodotti a base di malathion, entro il 6 dicembre 2007, nella perdita di clientela e nella perdita irreparabile di quote di mercato a vantaggio di imprese concorrenti, che sarebbero molto potenti e già presenti sul mercato. Inoltre, la decisione impugnata distruggerebbe irrimediabilmente la reputazione dei principali prodotti delle quattro richiedenti Cheminova. Infine, la decisione impugnata lederebbe la reputazione degli altri marchi commerciali, già consolidati, delle richiedenti sul mercato.

70      Per quanto riguarda l’onere della prova loro incombente, le richiedenti fanno riferimento all’ordinanza del presidente della Corte 21 ottobre 2003, causa C‑365/03 P(R), Industrias Químicas del Vallés/Commissione (Racc. pag. I‑12389, punto 6), per sostenere che è sufficiente che esse dimostrino che subirebbero «probabilmente» un danno grave e irreparabile in quanto «difficilmente potrebbero ottenere» prodotti sostitutivi per la loro clientela e «rischiano» di perdere irrimediabilmente quote di mercato, viste le condizioni di concorrenza sul mercato di cui trattasi. Esse rilevano inoltre che tale determinazione del livello di esigenza in materia di prova è stata confermata dall’ordinanza Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, citata al punto 40 supra.

71      Inoltre, le richiedenti non sarebbero tenute a dimostrare che diverrebbero probabilmente insolventi qualora non fosse disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, ma dovrebbero solo dimostrare che, in mancanza di tale provvedimento, esse si troverebbero in una situazione atta a «modificare in modo irrimediabile le [loro] quote di mercato» (ordinanze del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02 R, Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II‑1825, punto 107, e 5 agosto 2003, causa T‑158/03 R, Industrias Químicas del Vallés/Commissione, Racc. pag. II‑3041, punto 69), oppure si modificherebbe la loro «posizione sul mercato» o la loro reputazione (ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 2000, causa T‑169/00 R Esedra/Commissione, Racc. pag. II‑2951, punto 45).

72      Nel caso di specie, le richiedenti spiegano che la Cheminova A/S produce tre diversi tipi di prodotti fitosanitari: insetticidi, erbicidi e fungicidi. Sul mercato degli insetticidi, essa commercializzerebbe diverse sostanze attive, tra le quali in particolare il malathion, il clorpirifo e il dimetoato.

73      I principali mercati europei nei quali la Cheminova A/S commercializza il malathion, tramite le sue filiali Cheminova Agro Italia e Agrodan, sarebbero l’Italia e la Spagna. La Cheminova A/S venderebbe anche prodotti a base di malathion alla Cheminova Bulgaria e alle sue filiali polacche e del Regno Unito. Per quanto riguarda altri Stati della Comunità, la Cheminova A/S venderebbe i suoi prodotti direttamente ai clienti.

74      Quanto al carattere imminente e irreparabile del danno, esso risulterebbe chiaramente dalla circostanza che, per effetto della decisione impugnata, gli Stati membri dovranno revocare le autorizzazioni all’immissione in commercio detenute dalle quattro richiedenti Cheminova entro il 6 dicembre 2007. La revoca di tali autorizzazioni comporterebbe la perdita irrimediabile di tutte le quote di mercato delle richiedenti e della loro clientela per quanto riguarda il malathion, essendo la loro quota sul mercato comunitario del malathion stimata in circa [riservato] (1).

75      Per quanto concerne la sostituibilità del malathion, nessuna sostanza attiva sarebbe identica a un’altra, dal punto di vista tecnico. In mancanza di una sostituibilità perfetta, i clienti delle richiedenti dovrebbero tenere conto delle caratteristiche tecniche del prodotto sostitutivo, prima di sceglierlo al posto del malathion. Dal punto di vista giuridico, le richiedenti dovrebbero disporre di un’autorizzazione nazionale all’impiego e alla commercializzazione di una sostanza sostitutiva. Poiché ottenere tali autorizzazioni richiede tempo, sarebbe probabile che il mercato, nel frattempo, venga conquistato da imprese concorrenti. L’introduzione di una nuova sostanza attiva da parte delle richiedenti richiederebbe circa dieci anni di ricerca e sviluppo e sarebbe finanziariamente molto onerosa. Dal punto di vista commerciale, non si potrebbe ragionevolmente pretendere dalle ricorrenti che distribuiscano i prodotti di altri fabbricanti. Dal punto di vista strutturale, il mercato rilevante sarebbe caratterizzato da una forte concorrenza e le richiedenti si troverebbero confrontate a concorrenti potenti, in grado di offrire non solo prodotti di sostituzione diretta, ma anche prodotti per tutte le esigenze in materia di lotta contro organismi nocivi, piante infestanti e malattie.

76      Per quanto riguarda i prodotti in concorrenza con il malathion, le richiedenti producono una tabella concernente 22 sostanze di sostituzione probabile, tra cui il clorpirifo e l’abamectina, che verrebbero commercializzate da società potenti, quali Dow, Bayer, DuPont, Syngenta e BASF. Queste ultime disporrebbero, da un lato, di prodotti di marca ben consolidati, che rispondono alle esigenze dei clienti ai quali le richiedenti non sarebbero più autorizzate a vendere prodotti a base di malathion e, dall’altro, di notevoli risorse finanziarie destinate alla pubblicità necessaria a sostenere tali vendite. Esse potrebbero quindi conquistare il mercato perduto dalle quattro richiedenti Cheminova e consolidare la loro conquista.

77      In tale contesto, le richiedenti fanno riferimento a dichiarazioni rese da clienti della Cheminova A/S, secondo cui i principali prodotti verso i quali si orienterebbero i clienti in mancanza del malathion sarebbero il clorpirifo, il fosmet e il dimetoato.

78      Per quanto riguarda l’eventuale ritorno sul mercato del malathion, le richiedenti fanno riferimento a uno studio realizzato presso alcuni dei loro principali clienti. Le nove risposte fornite da clienti stabiliti in sei Stati membri della Comunità confermerebbero la probabilità di una perdita irrimediabile di quote di mercato e di clienti.

79      Per quanto riguarda la possibilità per le quattro richiedenti Cheminova di compensare la perdita dei prodotti a base di malathion sostituendoli con altri prodotti della propria gamma, esse fanno valere che tale sostituzione sarà possibile solo per quanto riguarda il clorpirifo‑etile e il dimetoato.

80      Tuttavia, i loro prodotti a base di clorpirifo e di dimetoato non potrebbero essere considerati prodotti sostitutivi di quelli a base di malathion. Infatti, esse non disporrebbero delle necessarie autorizzazioni nazionali in tutti gli Stati membri nei quali operano attualmente. In tale contesto, una tabella dimostrerebbe la mancanza di corrispondenza con i prodotti a base di dimetoato e di clorpirifo in Spagna, il loro principale mercato comunitario. Pertanto, solo il [riservato]% degli impieghi perduti potrebbe teoricamente essere recuperato in Spagna con la vendita di prodotti sostitutivi figuranti nella gamma di prodotti delle richiedenti. Tale cifra corrisponderebbe al [riservato]% del fatturato della richiedente Agrodan realizzato con il malathion.

81      Ricordando che il malathion è stato utilizzato in tutta sicurezza sul mercato comunitario per circa 40 anni, le richiedenti affermano inoltre che la decisione impugnata lede la loro reputazione generale e la fiducia nel malathion. Esse subirebbero un grave pregiudizio su un mercato particolarmente sensibile alle questioni della salute e dell’ambiente, il che avrebbe gravi conseguenze che si tradurrebbero in difficoltà non solo nei rapporti commerciali con la clientela, ma anche in quelli con coloro che hanno effettuato investimenti in qualità di azionisti. In particolare, la Cheminova A/S sarebbe titolare del marchio Fyfanon®™, registrato fin dal 1969, che rappresenterebbe l’elemento fondamentale della sua attività di commercializzazione del malathion da circa 40 anni. La Cheminova A/S sarebbe titolare di altri marchi pertinenti di malathion, la cui reputazione e il cui «good‑will» verrebbero vanificati dalla decisione impugnata.

82      Le richiedenti affermano inoltre che, se il malathion fosse stato effettivamente iscritto nell’allegato I della direttiva, l’art. 13 della direttiva stessa avrebbe consentito alla Cheminova A/S, in quanto notificante, di negare ai suoi concorrenti e clienti l’accesso alle informazioni acquisite – a un costo elevato – per ottenere tale iscrizione. Di norma, l’accesso dei concorrenti e dei clienti a dette informazioni – necessarie per ottenere le autorizzazioni nazionali per il prodotto fitosanitario di cui trattasi – verrebbe consentito solo in cambio di un pagamento calcolato in modo da compensare il notificante per le spese sostenute. Orbene, a causa della mancata iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva, la Cheminova A/S subirebbe un danno consistente nel diniego del beneficio dei diritti alla tutela dei dati derivante da tale iscrizione.

83      Per quanto riguarda la gravità del danno causato dalla decisione impugnata, le richiedenti spiegano che il fatturato della richiedente Cheminova A/S, compreso quello realizzato dalle richiedenti Cheminova Agro Italia, Cheminova Bulgaria e Agrodan, rappresenta circa il [riservato]% del fatturato totale dell’intero gruppo per il 2006. Secondo le richiedenti, dalla relazione della Deloitte & Touche (prodotta in allegato alla domanda di provvedimenti provvisori) risulta che il fatturato realizzato con il malathion nell’anno 2006 ammontava a circa EUR [riservato] milioni, somma che rappresenta il [riservato]% del fatturato totale delle quattro richiedenti Cheminova. Il [riservato]% di tale fatturato sarebbe stato realizzato sul mercato comunitario. L’importo totale del fatturato realizzato nei paesi interessati dalla decisione impugnata ammonterebbe a circa EUR [riservato] milioni nel 2006, che rappresenta il [riservato]% del fatturato totale realizzato con il malathion.

84      Esse precisano che le vendite realizzate all’interno della Comunità andranno perdute a causa della revoca delle autorizzazioni nazionali. Quanto alle vendite realizzate nei paesi terzi, la relazione della Deloitte & Touche evidenzierebbe un danno a vario titolo. Infatti, alcuni paesi terzi seguirebbero la normativa comunitaria, per cui il diniego dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva di una sostanza attiva comporterebbe il divieto di tale sostanza nei paesi in questione, come confermerebbe la relazione della Phillips McDougall (prodotta in allegato alla domanda di provvedimenti provvisori). Inoltre, conformemente all’art. 5 della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU 2003, L 63, pag. 29), gli Stati firmatari sarebbero tenuti a notificare i divieti entro novanta giorni dalla loro adozione. Tale notifica potrebbe portare all’iscrizione della sostanza nell’allegato III della convenzione, con la conseguenza che la sostanza in questione verrebbe sottoposta a una procedura di previo assenso in caso di esportazione al di fuori della Comunità. Orbene, la Commissione avrebbe preparato tale notifica.

85      Inoltre, una decisione di non iscrizione quale la decisione impugnata sarebbe generalmente seguita dalla fissazione di nuovi tenori massimi in residui (in prosieguo: i «TMR») per la sostanza in questione nei prodotti di origine vegetale. La fissazione di tali TMR equivarrebbe in pratica a vietare le importazioni nella Comunità di raccolti o di prodotti trattati con il malathion al di fuori della Comunità. In ogni caso, l’incertezza sui TMR basterebbe a suscitare dubbi nei clienti al di fuori della Comunità, come dimostrerebbe un messaggio di posta elettronica trasmesso dalla Fundecitrus, un’organizzazione di coltivatori di agrumi brasiliani. La Deloitte & Touche avrebbe tenuto conto di tali elementi nella valutazione del danno risultante dalla perdita di vendite di malathion al di fuori della Comunità.

86      La Deloitte & Touche avrebbe anche calcolato un mancato guadagno in relazione alle aspettative di crescita nell’ambito del «progetto colza»: poiché la Cheminova A/S aveva previsto di fornire malathion al settore della colza entro il 2009, il «progetto colza» avrebbe dovuto determinare in prospettiva un aumento significativo del fatturato e degli utili realizzati con i prodotti a base di malathion. La Deloitte & Touche avrebbe valutato tale mancato guadagno in oltre EUR [riservato] milioni fino al 2011.

87      Tenendo conto di tutti gli elementi di fatto necessari per valutare la gravità del danno, la Deloitte & Touche avrebbe valutato in circa EUR [riservato] milioni l’entità del danno totale subito dalle quattro richiedenti Cheminova a causa della decisione impugnata.

88      Per quanto riguarda la richiedente Lodi, le richiedenti affermano che anch’essa subirebbe un danno grave e irreparabile, qualora non venisse concesso il provvedimento provvisorio richiesto.

89      La Commissione ritiene che il danno asserito dalle ricorrenti sia di natura puramente pecuniaria. Esso non potrebbe essere considerato irreparabile, in generale, in quanto potrebbe essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria.

90      Per quanto riguarda la gravità dell’asserito danno, la Commissione ammette che la decisione impugnata comporterà per le richiedenti una perdita di vendite, di reddito e di quote di mercato. Tuttavia, la quota di mercato non sarebbe uno scopo in sé: l’impresa potrebbe beneficiarne solo a condizione che gliene derivi un utile. Per valutare la maggiore o minore gravità della perdita di una quota di mercato occorrerebbe quindi tradurre tale quota in termini finanziari, tenendo conto delle dimensioni finanziarie dell’impresa nel suo complesso. Orbene, nel caso di specie, gran parte delle vendite di malathion effettuate dalle quattro richiedenti Cheminova non sarebbe interessata dalla decisione impugnata, dato che solo il [riservato]% delle loro vendite di malathion verrebbe realizzato sul mercato comunitario.

91      Il danno da prendere in considerazione ammonterebbe appena al [riservato]% del fatturato del gruppo Cheminova per i prossimi tre anni. Orbene, tale danno non potrebbe essere considerato grave. In proposito, la Commissione rinvia all’ordinanza del presidente della Corte 23 maggio 1990, cause riunite C‑51/90 R e C‑59/90 R, Cosmos‑Tank e a./Commissione (Racc. pag. I‑2167).

92      Secondo la Commissione, le richiedenti tengono erroneamente conto, nel calcolo del danno, delle perdite, in termini di vendite e di reddito, successive al 2010. Infatti, tali perdite sarebbero troppo lontane per giustificare il provvedimento provvisorio richiesto. Inoltre, le richiedenti confonderebbero le vendite realizzate sul mercato comunitario con quelle effettuate su mercati extracomunitari. Orbene, la decisione impugnata produrrebbe effetti solo sul mercato comunitario e non sui paesi terzi.

93      Per quanto riguarda l’irreparabilità del danno lamentato, la Commissione fa notare che le richiedenti avrebbero dovuto provare che ostacoli di natura strutturale o giuridica impedirebbero loro di riconquistare una congrua parte delle loro quote di mercato per mezzo, in particolare, di adeguate misure di pubblicità. Orbene, esse non produrrebbero alcuna prova in tal senso, ma si limiterebbero ad affermare che i concorrenti detengono quote di mercato elevate. Tuttavia, tale circostanza non costituirebbe di per sé un ostacolo di natura strutturale alla possibilità che le richiedenti riconquistino quote di mercato.

94      La domanda di provvedimenti provvisori in esame sarebbe inoltre contraddittoria per quanto riguarda le sostanze attive idonee a sostituire il malathion. Infatti, le due relazioni presentate dalle richiedenti a sostegno della loro tesi giungerebbero a risultati diametralmente opposti. Inoltre, le testimonianze dei clienti fatte valere per dimostrare che il ritorno del malathion sul mercato sarebbe quasi impossibile non consentirebbero affatto l’interpretazione pessimista datane dalle richiedenti. Tale ritorno sembrerebbe invece del tutto realistico.

95      Del resto, le richiedenti avrebbero ammesso che le sostanze atte a sostituire il malathion non possono sostituirlo perfettamente. Ciò dimostrerebbe che il malathion, qualora venisse reintrodotto sul mercato, potrebbe riconquistare la sua quota di mercato in virtù delle sue caratteristiche intrinseche. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le richiedenti non abbiano provato l’esistenza di ostacoli insormontabili in grado di impedire loro di riconquistare una quota significativa di mercato.

96      La Commissione conclude quindi che, nel caso di specie, l’urgenza non è comprovata.

 Valutazione del giudice del procedimento sommario

97      Secondo una giurisprudenza costante, l’urgenza dev’essere valutata sotto il profilo della necessità di statuire in via provvisoria, per evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta; è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (v. ordinanza del presidente del Tribunale 7 giugno 2007, causa T‑346/06 R, IMS/Commissione, Racc. pag. II‑1781, punti 121 e 123, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la parte che la fa valere resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67; ordinanze del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. II‑3295, punto 188, e 25 giugno 2002, causa T‑34/02 R, B/Commissione, Racc. pag. II‑2803, punto 86].

98      È del pari giurisprudenza costante che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, in quanto può essere oggetto di una successiva compensazione finanziaria [ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C‑471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, Racc. pag. I‑2865, punto 113; ordinanza del presidente del Tribunale 15 giugno 2001, causa T‑339/00 R, Bactria/Commissione, Racc. pag. II‑1721, punto 94].

99      Il provvedimento provvisorio richiesto si giustifica solo se risulti che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito (ordinanza del presidente del Tribunale 3 dicembre 2002, causa T‑181/02 R, Neue Erba Lautex/Commissione, Racc. pag. II‑5081, punto 84). Poiché l’imminente scomparsa dal mercato costituisce effettivamente un danno al contempo grave e irrimediabile, l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto risulta giustificata in un caso del genere.

100    Se pure si è tenuto conto del fatto che, in mancanza del provvedimento provvisorio richiesto, le quote di mercato del ricorrente verrebbero modificate irrimediabilmente [ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑1961, punto 138; Solvay Pharmaceuticals/Consiglio, cit. al punto 71 supra, punto 107, e Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, cit. al punto 40 supra, punto 175], si deve precisare che tale ipotesi può essere posta su un piano di parità con quella del rischio di scomparsa dal mercato e giustificare l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto solo qualora anche la modifica irrimediabile delle quote di mercato abbia carattere di gravità. Pertanto non è sufficiente che una quota di mercato, ancorché minima, rischi di essere irrimediabilmente perduta, ma occorre che tale quota di mercato sia sufficientemente rilevante. Il ricorrente che lamenti la perdita di una quota di mercato di questo genere deve anche dimostrare che la riconquista di una congrua parte della stessa, in particolare mediante adeguate misure di pubblicità, è impossibile per ostacoli di natura strutturale o giuridica (v., in tal senso, ordinanza Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, cit. al punto 98 supra, punti 110 e 111, e ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 2007, causa T‑416/06 R, Sumitomo Chemical Agro Europe/Commissione, punti 59 e 60).

101    Alla luce di tali considerazioni, occorre esaminare gli elementi dedotti dalle richiedenti per dimostrare che la Cheminova A/S subirebbe un danno grave e irreparabile, qualora non venisse sospesa l’esecuzione della decisione impugnata. In proposito, si deve ricordare che l’argomento relativo alle richiedenti Lodi, Cheminova Agro Italia, Cheminova Bulgaria e Agrodan va escluso da tale esame (v. supra, punto 64).

102    Occorre verificare, anzitutto, se l’asserito danno possa essere considerato grave tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene [v. ordinanza Cosmos‑Tank e a./Commissione, cit. al punto 91 supra, punto 26; ordinanza Du Pont de Nemours (France) e a./Commissione, cit. al punto 40 supra, punti 196 e 203, e giurisprudenza ivi citata].

103    In proposito, le richiedenti precisano che il fatturato medio negli esercizi 2004, 2005 e 2006 del gruppo cui appartiene la Cheminova ammontava a 5,248 miliardi di corone danesi (DKK), cioè a oltre EUR 700 milioni. Secondo le richiedenti, la gravità del danno sarebbe dimostrata, in particolare, dal fatto che il fatturato realizzato con il malathion nell’esercizio 2006 ammontava a circa EUR [riservato] milioni, «somma che rappresenta il [riservato]% del fatturato totale delle richiedenti Cheminova». Esse precisano che «il [riservato]% di tale fatturato è stato realizzato sul mercato dell’Unione europea».

104    Ne consegue che, secondo i dati prodotti dalle richiedenti, il danno annuo causato dalla decisione impugnata sul mercato comunitario ammonterebbe a meno dell’1% del fatturato del loro gruppo.

105    Orbene, il valore probante degli elementi sui quali si basa questa cifra inferiore all’1% è nettamente indebolito dal fatto che i dati forniti dalle richiedenti vanno relativizzati, per due motivi.

106    Da un lato, le percentuali menzionate nella domanda di provvedimenti provvisori sono state calcolate in rapporto al fatturato realizzato dalle quattro richiedenti Cheminova, mentre avrebbero dovuto essere calcolate in rapporto a quello, più elevato, del gruppo cui esse appartengono. Dall’altro, com’è stato affermato sopra (punti 64 e 101), per accertare l’urgenza si possono prendere in considerazione solo elementi relativi alla Cheminova A/S. Orbene, i dati presentati nella domanda di provvedimenti provvisori riguardano le quattro richiedenti Cheminova e non consentono di individuare i dati pertinenti alla Cheminova A/S, mentre tali dati avrebbero dovuto figurare nel testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori (v. supra, punto 66).

107    Ne consegue che i dati numerici forniti dalle richiedenti e relativi al danno subito sul mercato comunitario non risultano abbastanza precisi da dimostrare l’urgenza per la Cheminova A/S.

108    Ad abundantiam, calcolando approssimativamente il danno annuo causato alla sola Cheminova A/S dalla decisione impugnata sul mercato comunitario, si arriverebbe a un ordine di grandezza notevolmente inferiore a quello indicato, di meno dell’1% del fatturato del gruppo Cheminova.

109    Atteso che le richiedenti lamentano una riduzione delle loro vendite in Stati non membri della Comunità quale conseguenza della decisione impugnata, in quanto alcuni paesi terzi seguirebbero la normativa comunitaria, si deve rilevare che tale comportamento non viene menzionato per quanto riguarda il mercato statunitense e quello canadese, sui quali le richiedenti vendono, secondo la relazione Deloitte & Touche, il [riservato]% dei loro prodotti a base di malathion. Secondo la medesima relazione, probabilmente la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva non avrà alcun effetto su questi due mercati. Di conseguenza, il preteso impatto negativo della decisione impugnata sulle vendite nei paesi terzi è già notevolmente ridotto, secondo gli stessi elementi forniti dalle richiedenti.

110    Per quanto riguarda gli altri paesi terzi nei quali esse affermano di commercializzare prodotti a base di malathion, le richiedenti non hanno dimostrato che il provvedimento provvisorio richiesto, ammettendo che venga concesso, impedirebbe alle autorità dei paesi interessati di vietare la commercializzazione del malathion sul loro territorio. Pertanto, esse non hanno dimostrato che la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata sarebbe atta a impedire il verificarsi del danno asserito. In ogni caso, tale divieto di commercializzazione del malathion sarebbe la conseguenza diretta non della decisione impugnata, bensì di una decisione adottata dalle autorità di ciascun paese terzo nell’esercizio del loro potere sovrano (v., in tal senso, ordinanza 30 giugno 1999, Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 100 supra, punto 160).

111    Neppure il richiamo operato dalle ricorrenti all’art. 5 della convenzione di Rotterdam (v. punto 84 supra) è tale da dimostrare, in misura sufficiente, che l’obbligo di informazione e notifica derivante alla Comunità da tale disposizione possa causare alla Cheminova A/S un danno prevedibile e quantificabile in un dato paese terzo per la durata del procedimento principale. Se pure le richiedenti hanno segnalato che il malathion è stato appena iscritto, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 23 novembre 2007, n. 1376, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (GU L 307, pag. 14), nella parte 1 dell’allegato I di tale regolamento n. 304/2003, che dà attuazione alla convenzione di Rotterdam, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 304/2003, tale iscrizione ha l’unico effetto di instaurare un obbligo di informazione nei confronti di eventuali paesi terzi importatori. Di conseguenza, le richiedenti non hanno dimostrato che il meccanismo della convenzione di Rotterdam comporterebbe direttamente e inevitabilmente la perdita di vendite di prodotti a base di malathion sul mercato di paesi terzi determinati. Esse hanno anzi ammesso, in risposta a un quesito del giudice del procedimento sommario, che spettava unicamente al paese terzo decidere se importare o meno i prodotti di cui trattasi.

112    Le richiedenti sostengono inoltre che una decisione di non iscrizione, quale la decisione impugnata, generalmente è seguita dalla fissazione di nuovi TMR per la sostanza in questione nei prodotti di origine vegetale, il che equivarrebbe in pratica a vietare le importazioni nella Comunità di raccolti o di prodotti trattati con il malathion al di fuori della Comunità e susciterebbe dubbi nei clienti dei paesi terzi. In risposta a un quesito posto dal giudice del procedimento sommario, esse hanno precisato che il nesso tra la decisione impugnata e la fissazione dei TMR consisteva nell’effetto dannoso sulla vendita nei paesi terzi dei prodotti a base di malathion.

113    In proposito, per quanto riguarda i pretesi effetti negativi di nuovi TMR sugli scambi con i paesi terzi, è pacifico che le richiedenti vendono il [riservato]% dei loro prodotti a base di malathion sui mercati degli Stati Uniti e del Canada. Orbene, secondo la stessa relazione Deloitte & Touche, probabilmente il problema dei TMR non avrà alcuna incidenza su questi due mercati. Per quanto riguarda gli altri mercati, è sufficiente ricordare che spetterà unicamente ai paesi terzi interessati decidere se importare o meno prodotti a base di malathion (v. supra, punti 110 e 111).

114    Del pari, sul mercato comunitario, se la decisione impugnata comportasse effettivamente la fissazione di nuovi TMR per il malathion, il pregiudizio assertivamente subito a causa di tali TMR non sarebbe una conseguenza diretta della decisione impugnata. Infatti, come hanno ammesso le richiedenti, la procedura comunitaria per la fissazione dei TMR è indipendente dalla non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva. Inoltre, le richiedenti non hanno dimostrato sufficientemente che la non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva equivarrebbe ineluttabilmente a vietare, in ragione di nuovi TMR più rigorosi, le importazioni nella Comunità di prodotti trattati con tale sostanza. Esse non hanno esposto, in particolare, i motivi che impedirebbero al legislatore comunitario di fissare, per facilitare gli scambi internazionali, «tolleranze di importazione» che consentano l’importazione di alimenti e di prodotti di origine vegetale soggetti all’applicazione dei precedenti TMR per il malathion.

115    Ne consegue che gli argomenti delle richiedenti relativi al problema dei TMR sono irrilevanti per dimostrare la gravità del danno assertivamente cagionato alla Cheminova A/S dalla decisione impugnata.

116    Per quanto riguarda il riferimento operato dalle richiedenti a un «progetto colza», nel cui ambito la Cheminova A/S avrebbe progettato di fornire malathion al settore della colza, prevedendo di aumentare in misura significativa il fatturato e gli utili realizzati con i propri prodotti a base di malathion, è sufficiente rilevare che il mancato guadagno lamentato in tale contesto si basa su mere speranze, dato che la domanda di provvedimenti provvisori non fa riferimento ad alcun contratto, o contratto preliminare, di fornitura, già sottoscritto, avente per oggetto l’attuazione da parte della Cheminova A/S di tale progetto, la cui esecuzione sarebbe stata compromessa dalla decisione impugnata. Il «progetto colza» non si è quindi ancora concretizzato al punto da poter essere considerato acquisito dalla Cheminova A/S.

117    Pertanto, il danno lamentato in relazione al «progetto colza» dev’essere considerato ipotetico. Orbene, un danno di natura puramente ipotetica, in quanto basato sulla sopravvenienza di eventi futuri e incerti, non può giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti (ordinanze del presidente del Tribunale Government of Gibraltar/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 101, e 3 febbraio 2004, causa T‑422/03 R, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, Racc. pag. II‑469, punto 65). Di conseguenza, neppure gli argomenti addotti dalle richiedenti in tale contesto sono atti a dimostrare la gravità del danno assertivamente cagionato alla Cheminova A/S dalla decisione impugnata.

118    Per quanto riguarda il danno causato dalla privazione dei presunti diritti alla protezione dei dati conferiti dall’art. 13 della direttiva, si deve rilevare che le richiedenti, nella domanda di provvedimenti provvisori, si sono astenute dal quantificare tale elemento del danno derivante dalla non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva, pur senza sostenere che tale quantificazione sia impossibile. Va quindi parimenti respinta l’affermazione relativa alla protezione dei dati.

119    Risulta da quanto precede che non può essere accolto nessuno degli argomenti addotti per dimostrare la gravità del danno subito dalla Cheminova A/S.

120    Inoltre, il danno in questione, stimato approssimativamente in meno dell’1% del fatturato del gruppo Cheminova (v. supra, punto 108), va ulteriormente ridotto, dato che le richiedenti hanno ammesso di poter compensare parte delle loro vendite di prodotti a base di malathion con la vendita di altri prodotti di loro fabbricazione o che esse sono autorizzate a commercializzare e hanno precisato che il [riservato]% degli impieghi perduti potrebbe essere recuperato in Spagna con vendite di prodotti sostitutivi figuranti nella gamma dei loro prodotti.

121    Tali osservazioni sono sufficienti per concludere che il danno cagionato alla Cheminova A/S dalla decisione impugnata ammonterebbe, in ogni caso, a molto meno dell’1% del fatturato del gruppo Cheminova e pertanto non potrebbe essere considerato grave, senza che occorra individuare ciascuno dei prodotti sostitutivi e le detrazioni da effettuare, il che, peraltro, sarebbe impossibile in mancanza di dati relativi alla sola Cheminova A/S.

122    Tale conclusione non è inficiata dalla valutazione di tutte le circostanze di fatto dedotte dalle richiedenti, e in particolare la circostanza che la Cheminova A/S ha iniziato a produrre il malathion nel 1968 con il marchio Fyfanon®™, divenendone il principale produttore nel 1991, che è quindi presente sul mercato del malathion da circa 40 anni e beneficia di autorizzazioni alla commercializzazione di prodotti fitosanitari a base di malathion per numerosi impieghi in dieci Stati membri della Comunità. Infatti, tali considerazioni di carattere storico non possono essere prese in considerazione in quanto non se ne può trarre alcun dato numerico di natura economica e finanziaria di cui possa tenersi conto per valutare il danno che potrebbe giustificare la concessione di un provvedimento provvisorio.

123    Inoltre, le richiedenti non hanno dimostrato sufficientemente che il danno approssimativamente valutato in precedenza possa essere considerato irreparabile.

124    In proposito, è sufficiente rilevare che, se le richiedenti sostengono che rischiano di perdere le quote di mercato e la reputazione acquisite con il malathion nella Comunità, esse non sono riuscite a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che sarebbe impossibile per la Cheminova A/S riconquistare tale reputazione e tali quote di mercato perdute, qualora la decisione impugnata fosse annullata in esito al procedimento principale. Infatti, gli elementi del fascicolo del procedimento sommario non consentono di concludere che tali perdite sarebbero irrimediabili e che il malathion non potrebbe riconquistare la sua precedente posizione.

125    Da un lato, le stesse richiedenti sottolineano che sarà impossibile ottenere, dal punto di vista tecnico, la perfetta sostituibilità del malathion. Dall’altro, esse rilevano che uno dei principali vantaggi del malathion consiste nel fatto che esso dispone di un ampio spettro di azione e può essere venduto al coltivatore a un prezzo relativamente modesto. Infine, esse hanno espressamente richiamato l’attenzione sulle dichiarazioni di tre organismi rappresentativi della loro clientela europea, che sottolineano l’importanza del malathion, la sua indispensabilità tra gli strumenti chimici destinati alla lotta contro gli insetti nocivi e ad evitare lo sviluppo di resistenze, nonché le conseguenze economiche nefaste della non iscrizione del malathion nell’allegato I della direttiva.

126    Ne consegue che, apparentemente, le qualità del malathion sono molto apprezzate dalla clientela delle richiedenti e non esiste un prodotto sostitutivo perfetto. Tali elementi depongono inoltre per la possibilità di un ritorno sul mercato del malathion nel caso in cui la decisione impugnata non fosse oggetto di un provvedimento di sospensione dell’esecuzione e venisse annullata dalla sentenza nella causa principale.

127    Tale conclusione è confermata dai risultati di uno studio realizzato presso alcuni dei loro principali clienti in merito all’eventuale ritorno sul mercato del malathion in seguito al rilascio di una nuova autorizzazione per detta sostanza. Infatti, nessuno dei clienti interpellati ha escluso categoricamente qualsiasi possibilità che il malathion recuperi quote di mercato perdute.

128    In proposito, si deve precisare che uno dei nove clienti ha ammesso, senza riserve, la possibilità di un ritorno sul mercato del malathion. Se è vero che un altro cliente ha dichiarato che tale ritorno sembrava difficile, in quanto il mercato sarebbe stato conquistato in parte da altri prodotti, il valore probante di tale risposta è affievolito dal fatto che essa è stata fornita dalla Lodi, parte richiedente, che non può essere considerata una fonte di informazioni obiettiva, dato che essa sostiene appunto, nell’ambito del presente procedimento, che è impossibile che il malathion riconquisti la posizione precedente. Un terzo cliente ha risposto che, se i prodotti sostitutivi e il malathion fossero equiparabili in termini di efficacia e di prezzo, sarebbe difficile immaginare che gli agricoltori tornino ad utilizzare il malathion. Tale cliente ha aggiunto tuttavia che commercializzerebbe nuovamente il malathion, qualora esso tornasse sul mercato. Gli altri clienti hanno previsto il ritorno del malathion sul mercato a determinate condizioni legate all’efficacia del prodotto e alla competitività del prezzo.

129    Orbene, le richiedenti non hanno affermato che il malathion fosse meno efficace dei prodotti sostitutivi che avrebbero conquistato le quote di mercato perdute a causa della decisione impugnata. Per quanto riguarda il livello di prezzo, le stesse richiedenti indicano un margine di utile relativamente elevato su alcuni dei loro prodotti a base di malathion, vale a dire il [riservato]%, il che potrebbe consentire loro di applicare una riduzione di prezzo per sostenere la reintroduzione sul mercato di tali prodotti.

130    Ne consegue che, se pure la riconquista delle quote di mercato del malathion perdute a causa della decisione impugnata può essere economicamente e finanziariamente onerosa, tale ritorno sul mercato nonché il recupero della reputazione della sostanza non risultano impossibili (v., in tal senso, ordinanza 30 giugno 1999, Pfizer Animal Health/Consiglio, cit. al punto 100 supra, punti 161‑165).

131    Il danno assertivamente subito dalla Cheminova A/S a causa della decisione impugnata non può quindi essere considerato irreparabile e non occorre esaminare le altre questioni, in particolare quella della sostituibilità, sollevate nel contesto dell’urgenza.

132    Risulta da tutto quanto precede che le richiedenti non hanno dimostrato, allo stato attuale, che la Cheminova A/S subirebbe un danno grave e irreparabile, qualora non venisse concessa la sospensione dell’esecuzione richiesta.

133    Di conseguenza, la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta per difetto di urgenza e non occorre esaminare se sussistano le altre condizioni per la concessione della sospensione dell’esecuzione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 4 dicembre 2007

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’inglese.


1 – Dati riservati non riportati.