Language of document : ECLI:EU:C:2009:648

Cause riunite C‑261/08 e C‑348/08

María Julia Zurita García

e

Aurelio Choque Cabrera

contro

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

«Visti, asilo, immigrazione — Misure relative all’attraversamento delle frontiere esterne — Art. 62, punti 1 e 2, lett. a), CE — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Artt. 6 ter e 23 — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Artt. 5, 11 e 13 — Presunzione riguardante la durata del soggiorno — Cittadini di paesi terzi in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro — Normativa nazionale che consente di imporre, a seconda delle circostanze, o una sanzione pecuniaria o l’espulsione»

Massime della sentenza

Visti, asilo, immigrazione — Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri — Norme comuni in materia di criteri e procedure di controllo — Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen — Codice comunitario sull’attraversamento delle frontiere — Persona in situazione di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato membro — Obbligo per quest’ultimo di adottare una decisione di espulsione — Insussistenza

(Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, come modificata dal regolamento n. 2133/2004, artt. 6 ter e 23; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, art. 11)

Gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, come modificata dal regolamento n. 2133/2004, che stabilisce l’obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all’apposizione sistematica di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le disposizioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e del manuale comune, nonché l’art. 11 del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), devono essere interpretati nel senso che, quando un cittadino di un paese terzo si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro perché non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno ivi applicabili, tale Stato membro non è obbligato ad adottare una decisione di espulsione nei suoi confronti.

(v. punto 66 e dispositivo)