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Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2016 – Strack / Commissione

(Causa T-221/08)1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a un fascicolo d’indagine dell’OLAF – Ricorso di annullamento – Decisioni di rifiuto di accesso implicite ed esplicite – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentanti: H. Tettenborn e N. Lödler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Costa de Oliveira e B. Eggers, successivamente B. Eggers e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento dell’insieme delle decisioni implicite ed esplicite della Commissione, adottate a seguito delle iniziali domande di accesso ai documenti presentate dal sig. Strack il 18 e il 19 gennaio 2008 e, dall’altro, domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità delle decisioni implicite di rifiuto di accesso ai documenti adottate nell’ambito delle domande di accesso presentate dal sig. Guido Strack.

Non vi è più luogo a statuire sulla legittimità delle decisioni esplicite di rifiuto parziale o totale di accesso ai documenti, adottate dalla Commissione delle Comunità europee e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito delle domande di conferma di accesso ai documenti del sig. Strack, del 22 febbraio e del 21 aprile 2008, nei limiti in cui tali documenti non esistevano o non erano più disponibili, tali documenti, o parti di essi, sono stati resi accessibili al pubblico, o il sig. Strack ammette la legittimità delle decisioni di rifiuto di accesso che sono intervenute.

La decisione dell’OLAF del 30 aprile 2010 è annullata nella parte in cui:

–    l’accesso ai documenti recanti la menzione «PD» è stato rifiutato;

–    il nome del sig. Strack è stato occultato nei documenti recanti la menzione «PA»;

–    taluni documenti sono stati omessi nell’elenco dell’OLAF del 30 aprile 2010 o non sono stati trasmessi al sig. Strack per la sola ragione che egli ne era l’autore, che egli li deteneva ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, o ad altro titolo, senza che essi fossero divulgati al pubblico, o che essi erano esclusi dalla domanda di accesso, nei limiti in cui essi riguardavano gli scambi tra l’OLAF e il Mediatore europeo o tra l’OLAF e il sig. Strack, e che concernevano quest’ultimo, senza far parte del fascicolo relativo all’indagine di cui trattasi.

La decisione dell’OLAF del 7 luglio 2000 è annullata nella parte in cui:

–    l’accesso al documento n. 266 è stato rifiutato sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

–    l’accesso al documento n. 268 è stato rifiutato, ad eccezione delle informazioni cui il sig. Strack ha potuto accedere sulla base del regolamento n. 1049/2001 nell’ambito della trasmissione di altri documenti;

–    il nome del sig. Strack è stato occultato nelle schede di circolazione allegate a detta decisione.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti delle spese del sig. Strack.

Il sig. Strack sopporterà un quarto delle proprie spese.

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1 GU C 223 del 30.8.2008.