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Ricorso proposto il 6 giugno 2008 - Strack / Commissione

(Causa T-221/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare le decisioni della Commissione europea, in particolare la decisione 19 maggio 2008, adottate espressamente o sulla base del rifiuto implicito di cui all'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 nell'ambito del trattamento delle domande di accesso ai documenti del ricorrente 18 e 19 gennaio 2008, nonché delle sue domande confermative 22 febbraio 2008, 18 aprile 2008 e in particolare 21 aprile 2008, in quanto dette decisioni respingono del tutto o in parte le richieste del ricorrente;

condannare la Commissione europea a versare al ricorrente un risarcimento di importo adeguato per i danni morali e immateriali da esso subiti in occasione del trattamento delle sue domande, riconoscendo quantomeno un risarcimento simbolico pari a 1 euro;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 18 e il 19 gennaio 2008 il ricorrente chiedeva alla Commissione di avere accesso ad una serie di documenti. Egli propone il presente ricorso in quanto non gli sarebbe stato accordato l'accesso a tali documenti, perlomeno in parte, nei termini all'uopo previsti.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente rileva in particolare che la convenuta avrebbe violato l'art. 255 CE, nonché il regolamento (CE) n. 1049/20011. Il ricorrente deduce inoltre la violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione, degli artt. 41 e 42 della Carta dei diritti fondamentali nonché dei principi relativi all'obbligo di motivazione delle decisioni di rigetto ai sensi dell'art. 253 CE.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).