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Ricorso proposto il 9 giugno 2008 - Paul Alfons Rehbein / UAMI - Hervé Dias Martinho e Manuel Dias Martinho (Outburst)

(Causa T-214/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Germania) (rappresentante: avv. T. E. Lampel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis Trévise, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 marzo 2008 nel procedimento R 1261/2007-2; e

condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Outburst" per prodotti delle classi 16, 18 e 25 - domanda n. 4 318 333

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale denominativo "Outburst" per prodotti della classe 25 - registrazione tedesca n. 399 40 713

Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché il marchio nazionale anteriore sarebbe stato seriamente utilizzato per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato; violazione dell'art. 76, n. 1, lett.f), del suddetto regolamento, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione l'attestazione dell'amministratore delegato della ricorrente; violazione dell'art. 74, n. 2, dello stesso regolamento e della regola 22, nn. 1 e 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 1, poiché gli ulteriori elementi di prova forniti nella fase del procedimento di opposizione sarebbero ammissibili e avrebbero dovuto essere presi in considerazione per valutare il serio utilizzo del marchio su cui si fonda l'opposizione; violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente, poiché la commissione di ricorso avrebbe considerato prove relative all'uso prodotte dopo la scadenza del termine.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1)