Language of document : ECLI:EU:T:2011:182

Causa T‑466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ACNO FOCUS — Marchio nazionale denominativo anteriore FOCUS — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Uso effettivo del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009)»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore — Dies a quo del periodo di cinque anni — Data di registrazione del marchio anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 43, nn. 2 e 3; direttiva del Consiglio 89/104)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Risulta dall’art. 43, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario che il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione è tenuto a provare l’uso di tale marchio solo nei limiti in cui, alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni.

A termini dell’art. 43, n. 3, del regolamento n. 40/94, «[i]l paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l’utilizzazione nella Comunità è sostituita dall’utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato».

Se è pur vero che dal combinato disposto dei nn. 2 e 3 dell’art. 43 del regolamento n. 40/94 risulta che la registrazione di un marchio nazionale anteriore costituisce il dies a quo del periodo di cinque anni di registrazione, è giocoforza rilevare che il regolamento n. 40/94 non consente di determinare la data in cui i marchi nazionali anteriori sono considerati registrati in ciascuno degli Stati membri.

Se è pur vero che il diritto nazionale dei marchi è stato armonizzato dalla prima direttiva 89/104 sui marchi, detta direttiva non armonizza gli aspetti procedurali della registrazione dei marchi, sicché compete allo Stato membro per il quale è stata depositata la domanda di registrazione determinare, secondo le proprie norme procedurali, il momento in cui si chiude la procedura di registrazione.

Ne consegue che, in assenza di una disposizione pertinente nel regolamento n. 40/94 o nella direttiva 89/104, per determinare la data di registrazione di un marchio nazionale anteriore occorre riferirsi alla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

(v. punti 27-28, 30-32)

2.      Per il pubblico tedesco esiste un rischio di confusione tra il segno denominativo ACNO FOCUS, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «Cosmetici e prodotti per il trucco», rientranti nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio denominativo FOCUS, anteriormente registrato in Germania per prodotti e servizi rientranti, inter alia, nella stessa classe.

Difatti, sussiste una certa somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto. Inoltre, i prodotti in questione sono identici. In circostanze del genere, in particolare a causa del fatto che il pubblico di riferimento memorizza solo un’immagine imperfetta dei marchi in causa, ragion per cui il loro elemento comune, il termine «focus», genera una certa somiglianza tra di essi, nonché dell’interdipendenza dei diversi fattori da prendere in considerazione, si deve concludere per l’esistenza di un rischio di confusione tra i due segni in conflitto.

(v. punti 46, 49, 69-70)