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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della SEQ CHAPTER \h \r 1Peroxid-Chemie GmbH & Co. KG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-104/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 16 marzo 2004 la Peroxid GmbH & Co. KG, con sede in Pullach (Germania), rappresentata dagli avv.ti M. Karl e C. Steinle, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare l'art. 2, lett. a), c) e d), della decisione della Commissione delle Comunità europee 10 dicembre 2003 (rettificata il 7 gennaio 2004) nel caso COMP/E-2/37.857 - Perossidi organici;

-     in subordine, ridurre le ammende comminate alla ricorrente all'art. 2, lett. c) e d), della decisione;

-     fissare a EUR 120,75 Mio le ammende comminate alla Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., alla Akzo Nobel N.V. ed alla Akzo Nobel Chemicals International B.V., in quanto imprese responsabili in solido;

-     condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Con la contestata decisione la Commissione ha accertato che la ricorrente ed altre cinque imprese (tra cui anche la Akzo) e, rispettivamente, associazioni di imprese hanno violato l'art. 81, n. 1, CE partecipando a varie intese e pratiche concordate nel mercato dei prodotti a base di perossidi organici. Alla ricorrente sono state inflitte due ammende. Alla Akzo non è stata comminata alcuna ammenda.

La ricorrente propone ricorso non contro la decisione nel suo complesso, ma esclusivamente contro le ammende ivi comminate. La ricorrente rileva che la Commissione non avrebbe dovuto comminarle due ammende a causa della sua partecipazione alla violazione di norme sulla concorrenza nel mercato dei perossidi organici. La Commissione avrebbe violato o le disposizioni in materia di prescrizione oppure il divieto del ne bis in idem. Qualora entrambe le ammende siano state comminate per due diverse infrazioni della ricorrente, la prima infrazione della ricorrente (commessa dal 1971 a fine agosto 1992) sarebbe già stata prescritta. Qualora, invece, entrambe le ammende siano state comminate a causa di un'unica infrazione continuata della ricorrente, ciò costituirebbe una doppia sanzione vietata.

La ricorrente fa valere, inoltre, che la Commissione non avrebbe rispettato il limite massimo di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, poiché le ammende inflitte alla ricorrente superano decisamente il 10% del suo volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente all'adozione della decisione. Inoltre, la Commissione non avrebbe dovuto qualificare la ricorrente come recidiva e pertanto aumentare l'importo di base delle ammende inflittele del 50 %. In tal modo, la Commissione avrebbe violato il principio della presunzione d'innocenza e i diritti della difesa dellaricorrente.

Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento e la comunicazione sui collaboratori del 1996, in quanto non ha inflitto ammende alla Akzo, malgrado sia provato che tale impresa ha svolto un ruolo decisivo nell'attuazione dell'infrazione. In tal modo, la Commissione avrebbe conferito al concorrente principale della ricorrente un beneficio finanziario ingiustificato nell'ordine di un importo a tre cifre di milioni, che pregiudicherebbe la ricorrente direttamente ed individualmente.

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