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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Aluminium Silicon Mill Products GmbH contro Consiglio dell'Unione europea, proposto il 16 marzo 2004

(Causa T-107/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 16 marzo 2004, la Aluminium Silicon Mill Products, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dagli avv.ti A. Willems e L. Ruessmann, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/2003, nella parte in cui impone dazi sulle esportazioni effettuate dal SKU e dalla ZAO Kremny;

porre le spese a carico del Consiglio.

Motivi e principali argomenti:

L'atto controverso, il regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/2003 1, ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originarie della Russia e, in tale contesto, ha imposto un dazio del 22,7% sul silicio proveniente da due produttori russi collegati, la SUAL-Kremny-Ural e la ZAO Kremny. La ricorrente importa silicio da questi due produttori, per venderlo a clienti stabiliti nella Comunità europea e su questa base richiede l'annullamento dell'atto contestato.

A sostegno del ricorso la ricorrente dichiara che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato gli artt. 1, n. 4, e 6, n. 7, del regolamento n. 384/1996 2 dato che l'atto controverso non tiene conto dell'importanza delle diverse caratteristiche del prodotto e dei diversi usi chimici e metallurgici del silicio. La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha omesso di specificare i criteri relativi alla determinazione del prezzo di esportazione come pure alla constatazione che tra il 1998 ed il 2000 gli indicatori di danno si erano sviluppati positivamente. Secondo la ricorrente l'ultima conclusione viola anche l'art. 3.4 dell'Accordo antidumping dell'OMC e l'art. 3, n. 5, del regolamento n. 384/1996. La ricorrente sostiene anche che il Consiglio non ha specificato i motivi che l'hanno indotto a concludere che è stato stabilito un nesso causale tra le asserite importazioni in dumping in questione e la violazione, ha commesso un manifesto errore di valutazione in relazione a questa conclusione e ha violato l'art. 3, nn. 2, 6 e 7 del regolamento n. 384/1996, e gli artt. 3.1 e 3.5 dell'Accordo antidumping dell'OMC.La ricorrente infine sostiene che il Consiglio ha violato l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 384/1996 in relazione al ricorso alla vendita sottocosto come metodo per calcolare il livello di eliminazione del danno e non ha specificato adeguatamente i motivi per fare ciò.

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1 - GU L 339, del 24.12.2003, pagg. 3-13.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/86, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pagg. 1-20).