Language of document : ECLI:EU:T:2007:85

Causa T‑107/04

Aluminium Silicon Mill Products GmbH

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento — Dumping — Importazioni di silicio originario della Russia — Danno — Nesso di causalità»

Massime della sentenza

1.      Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, n. 1, lett. c), e 48, n. 2]

2.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno

(Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, n. 5, e n. 2229/2003)

3.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno

(Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 3, 6 e 7, e n. 2229/2003)

1.      Emerge dal combinato disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi invocati, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Cionondimeno, un motivo, o un argomento, che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile.

(v. punti 60-61)

2.      Quando si tratta di constatare, nell’ambito di un procedimento antidumping, l’esistenza di un grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria, il Consiglio eccede l’ampio potere discrezionale di cui dispone qualora commetta un errore di fatto in merito alla variazione della quota di mercato dell’industria comunitaria nel corso del periodo, a suo giudizio quello durante il quale il danno è stato maggiormente grave, e si basi quindi su una premessa manifestamente errata al fine di constatare l’esistenza del pregiudizio in questione, la quale, ai sensi dell’art. 3, n. 5, del regolamento di base antidumping n. 384/96, deve risultare dalla ponderazione della variazione, sia in termini positivi sia negativi, degli elementi da esso ritenuti pertinenti.

(v. punti 43-44, 66)

3.      Nonostante l’ampio potere discrezionale di cui il Consiglio dispone quando si tratta di constatare, nell’ambito di una procedura antidumping, l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni che sono oggetto di dumping e il danno che l’industria comunitaria asserisce di aver subito, esso viola il regolamento di base antidumping n. 384/96, e specificamente il suo art. 3, nn. 3, 6 e 7, quando commette manifesti errori di valutazione per non aver preso in considerazione, per i periodi esaminati, l’impatto inevitabile, in primo luogo, della contrazione della domanda sul volume delle vendite dell’industria comunitaria, in secondo luogo, dell’aumento della sua quota di mercato e del suo volume delle vendite sul livello dei prezzi da essa applicati e, in terzo luogo, della modifica dell’andamento delle sue vendite sull’entità della diminuzione del prezzo medio delle sue vendite, errori che lo conducono inevitabilmente a ricondurre alle importazioni controverse determinati effetti sfavorevoli per l’industria comunitaria la cui origine è da esse indipendente.

(v. punti 71, 116)