Language of document : ECLI:EU:T:2011:71

Causa T‑387/07

Repubblica portoghese

contro

Commissione europea

«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale in Portogallo — Ricorso di annullamento — Spese effettivamente sostenute — Clausola compromissoria»

Massime della sentenza

1.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata

(Art. 253 CE)

2.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Sovvenzione globale di sostegno all’investimento locale

(Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 21, n. 1)

3.      Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento da parte dell’Unione — Importo risultante direttamente dalla decisione di concessione — Convenzione conclusa tra la Commissione e l’organismo incaricato della gestione del contributo finanziario che prevede una clausola compromissoria — Esclusione dall’ambito di applicazione della medesima delle controversie relative ad eventuali irregolarità riguardanti la sua esecuzione

(Regolamenti del Consiglio n. 4253/88, artt. 20, n. 1, e 21, n. 1, e n. 4254/88, art. 6, n. 2)

1.      La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi.

(v. punto 58)

2.      Una convenzione, conclusa tra la Commissione e un organismo intermediario incaricato della gestione di un aiuto all’investimento locale, che fissa le condizioni di concessione e di utilizzazione di tale aiuto, non può essere interpretata nel senso che è in contrasto con le norme comunitarie che disciplinano la sovvenzione di cui trattasi.

Orbene, l’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, enuncia chiaramente che il pagamento di un contributo finanziario concesso in base alle disposizioni di tale regolamento deve riferirsi esclusivamente alle spese effettive sostenute.

Nell’ambito di una sovvenzione globale, la nozione di «spese effettive sostenute», può essere definita da disposizioni particolari nel contesto comunitario dei fondi strutturali. In un regime di sovvenzioni di interessi, l’intermediario versa al beneficiario finale un finanziamento a condizioni sovvenzionate. Le sovvenzioni di interessi costituiscono gli importi che risultano dalla differenza tra gli interessi al tasso di mercato e gli interessi effettivamente versati dai beneficiari finali. Le sovvenzioni di interessi, pertanto, vengono sostenute effettivamente nel momento in cui i pagamenti degli interessi arrivano a scadenza, il che può durare diversi anni. Così, le sovvenzioni di interessi seguono il pagamento degli interessi da parte dei beneficiari finali per la durata dei finanziamenti. Conseguentemente, e soltanto sotto il profilo dell’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, le sovvenzioni di interessi possono essere considerate quali spese effettive sostenute al momento del pagamento delle rate di interessi che le riguardano.

La mera sussistenza di obblighi finanziari risultanti da contratti di finanziamento conclusi tra l’organismo incaricato della gestione di un aiuto e i suoi beneficiari finali non è dunque sufficiente per considerare le sovvenzioni di interessi da pagare dopo la data limite per l’accollo delle spese fissata nella decisione di concessione come spese effettive sostenute ai sensi dell’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88. Da un lato, infatti, al momento della conclusione di tali contratti, ai sensi di tale disposizione, sussistono solo obblighi tra le parti del contratto di finanziamento che devono essere distinti dalle spese effettive sostenute ai fini dell’adempimento di tali obblighi. Dall’altro, qualora derivi dalla decisione di concessione della sovvenzione che l’accollo delle spese non riguarda le responsabilità derivanti dai contratti di finanziamento, ma le spese effettive sostenute derivanti da tali contratti, queste possono essere soltanto sovvenzioni di interessi effettivamente sostenute al momento del pagamento delle rate di interessi da parte dei beneficiari finali.

(v. punti 81-83, 87, 98)

3.      Come risulta dall’art. 20, n. 1, e dall’art. 21, n. 1, del regolamento n. 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro, il pagamento dei contributi finanziari concessi in base alle disposizioni di tale regolamento è effettuato in conformità agli impegni di bilancio stabiliti sulla base della decisione con cui è approvata l’azione in questione. Qualora l’importo di un contributo risulti dalla decisione di concessione, una convenzione, conclusa tra la Commissione e l’organismo incaricato della gestione dell’aiuto, intesa a fissare talune modalità della sua utilizzazione, conformemente all’art. 6, n. 2, del regolamento n. 4254/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88, per quanto riguarda il FESR, non può dar luogo a un obbligo finanziario in capo alla Comunità.

Ciò posto, una controversia riguardante irregolarità eventuali relative all’esecuzione della convenzione di cui trattasi non ricade nella sfera di applicazione della clausola compromissoria in essa prevista.

(v. punto 115)