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Sentenza del Tribunale di primo grado 29 ottobre 2009 - Peek & Cloppenburg / UAMI - Redfil (Agile)

(Causa T-386/07)1

[Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Agile - Marchi comunitario e nazionali denominativi anteriori Aygill's - Motivo relativo di rifiuto - Rischio di confusione - Similitudine dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 207/2009)]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Peek & Cloppenburg (Amburgo, Germania) (rappresentanti: T. Dolde, A. Renck e V. von Bomhard, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Laitinen, successivamente R. Pethke, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Redfil, SL (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. C. Hernández Hernández,)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Peek & Cloppenburg e la Redfil, SL.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 luglio 2007 (procedimento R 1324/2006-2) è annullata.

L'UAMI è condannato alle spese sostenute dalla Peek & Cloppenburg.

La Redfil sostiene le proprie spese.

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1 - GU C 297 dell'8.12.2007.