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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus - Finlandia) – Procedimento promosso da C

(Causa C-122/15)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 2, 3 e 6 – Disparità di trattamento fondata sull’età – Legislazione nazionale che prevede, in talune ipotesi, una tassazione superiore dei redditi derivanti da una pensione di vecchiaia rispetto ai redditi salariali – Ambito di applicazione della direttiva 2000/78 – Competenza dell’Unione europea nel settore delle imposte dirette)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

C

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, riguardante un’imposta addizionale sui redditi pensionistici, non rientra nell’ambito di applicazione sostanziale di tale direttiva, né, di conseguenza, dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 GU C 171 del 26.5.2015.