Language of document : ECLI:EU:T:2024:468

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Decima Sezione)

10 luglio 2024 (*)

«Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea – Diniego di nomina di uno dei candidati designati da uno Stato membro – Articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020 – Parere del gruppo di lavoro – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale – Danno materiale e morale – Nesso causale»

Nella causa T‑676/22,

Carmela Giuffrida, residente a Catania (Italia), rappresentata da S. Petillo, avvocato,

ricorrente,

contro

Procura europea, rappresentata da C. Charalambous e M. Simonato, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione),

composto da O. Porchia (relatrice), presidente, M. Jaeger e P. Nihoul, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare la misura di organizzazione del procedimento del 17 novembre 2023 e la risposta della Procura europea depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2023,

in seguito all’udienza del 19 gennaio 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, la ricorrente, sig.ra Carmela Giuffrida, chiede, da un lato, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione n. 38/2022 della Procura europea, del 14 settembre 2022, recante rigetto della sua candidatura alle funzioni di procuratore europeo delegato nella Repubblica italiana (in prosieguo: la «decisione impugnata») e, dall’altro, sulla base dell’articolo 268 TFUE, il risarcimento dei danni materiali e morali che ella avrebbe di conseguenza subìto.

 Fatti

2        Il 12 ottobre 2017 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea (GU 2017, L 283, pag. 1).

3        Per quanto riguarda la nomina dei procuratori europei delegati, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939 stabilisce che il collegio della Procura europea nomina i procuratori europei delegati designati dagli Stati membri e può rigettare la designazione qualora la persona designata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2. A norma di quest’ultimo paragrafo, dal momento della nomina a procuratore europeo delegato e fino alla rimozione dall’incarico, i procuratori europei delegati sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati e offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale.

4        Il 16 novembre 2020 il collegio della Procura europea ha adottato la decisione n. 13/2020, che stabilisce le norme relative alla procedura di nomina dei procuratori europei delegati.

5        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione, il procuratore capo europeo valuta se il procuratore europeo delegato designato dall’autorità nazionale competente soddisfa i criteri di ammissibilità previsti dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939 sulla base dei documenti forniti dal rispettivo Stato membro. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020, se i documenti forniti non sono sufficienti per effettuare la valutazione, il procuratore capo europeo chiede allo Stato membro informazioni supplementari.

6        L’articolo 3 della decisione n. 13/2020 prevede che, se le informazioni fornite a norma dell’articolo 1 di tale decisione non sono sufficienti per stabilire se la persona designata soddisfi i criteri di ammissibilità, il procuratore capo europeo chiede a un gruppo di lavoro di procuratori europei designato dal collegio della Procura europea di raccogliere informazioni supplementari per valutare la conformità di detta persona a tali criteri di ammissibilità. Ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo 3, il gruppo di lavoro chiede al candidato di fornire qualsiasi informazione supplementare o può intervistarlo, prima di presentare il suo parere motivato al procuratore capo europeo. Il gruppo di lavoro si consulta con il procuratore europeo dello Stato membro che ha nominato il procuratore europeo delegato.

7        Ai sensi dell’articolo 4 della decisione n. 13/2020, il collegio decide sulla proposta del procuratore capo europeo sulla base dei documenti forniti dallo Stato membro e/o dal procuratore europeo delegato designato da tale Stato, nonché, se del caso, del parere del gruppo di lavoro. La decisione del collegio è comunicata allo Stato membro e al procuratore europeo delegato designato da tale Stato. La decisione di respingere la nomina di un procuratore europeo delegato designato è motivata, indicando i criteri di ammissibilità che non sono soddisfatti.

8        Nel caso di specie, il 18 novembre 2021, il Consiglio superiore della magistratura (Italia; in prosieguo: il «CSM») ha pubblicato un invito a presentare candidature per la designazione di cinque procuratori europei delegati nella Repubblica italiana sulla base dei criteri di cui all’articolo 17 del regolamento 2017/1939.

9        La ricorrente ha presentato la propria candidatura per uno dei due posti di procuratore europeo delegato a Bari (Italia).

10      Con delibera del 9 marzo 2022 il CSM ha designato due candidati quali procuratori europei delegati, rispettivamente, la ricorrente per il posto di Bari e un altro magistrato, A, per il posto di Bologna (Italia).

11      Il 23 marzo 2022 il collegio della Procura europea ha adottato la decisione n. 14/2022 recante nomina di un procuratore europeo delegato nella Repubblica italiana, ossia A. Tale decisione non riguardava la ricorrente.

12      Con lettera del 7 aprile 2022, il gruppo di lavoro incaricato di esaminare la situazione della ricorrente, conformemente all’articolo 3 della decisione n. 13/2020 (in prosieguo: il «gruppo di lavoro»), ha proposto a quest’ultima di organizzare un colloquio orale al fine di acquisire una migliore comprensione della sua esperienza pratica (in prosieguo: la «lettera del 7 aprile 2022»). La ricorrente ha accettato tale proposta e il colloquio ha avuto luogo il 19 maggio 2022 mediante videoconferenza.

13      A seguito di tale colloquio, la ricorrente ha fornito informazioni supplementari richieste dal gruppo di lavoro.

14      Il 30 maggio 2022 la ricorrente ha inviato al gruppo di lavoro una lettera di motivazione complementare.

15      Con parere del 6 luglio 2022 il gruppo di lavoro ha ritenuto che la designazione della ricorrente dovesse essere respinta (in prosieguo: il «parere del gruppo di lavoro»).

16      Il 14 settembre 2022 il collegio della Procura europea ha adottato la decisione impugnata, che è stata notificata alla ricorrente in data 16 settembre 2022.

 Conclusioni delle parti

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Procura europea a versarle la somma di EUR 50 445,94 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali che ella avrebbe subìto;

–        condannare la Procura europea alle spese.

18      La ricorrente chiede, inoltre, al Tribunale di ingiungere alla Procura europea di produrre tutta la documentazione, di cui all’articolo 3 della decisione n. 13/2020, su cui si è basato il collegio della Procura europea per adottare la decisione impugnata e, in particolare, il parere del gruppo di lavoro nonché il verbale della consultazione con il procuratore europeo della Repubblica italiana.

19      Nella replica, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia disporre l’audizione del procuratore europeo della Repubblica italiana.

20      La Procura europea chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

21      Nella controreplica, la Procura europea chiede il rigetto della domanda della ricorrente di disporre l’audizione del procuratore europeo della Repubblica italiana, così come il rigetto della domanda di produzione della documentazione.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento

22      A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente deduce tre motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e su uno sviamento di potere, il secondo, sulla violazione del principio di parità di trattamento e sulla violazione delle forme sostanziali e, il terzo, sulla violazione della decisione n. 13/2020.

23      Il Tribunale ritiene opportuno analizzare il terzo motivo, che riguarda la legittimità della procedura seguita per l’adozione della decisione impugnata, prima di analizzare il primo e il secondo motivo, che riguardano il contenuto propriamente detto della decisione impugnata.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione della decisione n. 13/2020

24      In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Procura europea ha violato l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020 in quanto, a seguito della sua designazione, il collegio della Procura europea ha respinto la delibera adottata dal CSM e ha costituito un gruppo di lavoro senza chiedere informazioni supplementari alle autorità italiane. La ricorrente osserva che la decisione n. 13/2020 non indica che il procuratore capo europeo possa decidere discrezionalmente di omettere una fase della procedura. Dall’articolo 3 di tale decisione risulterebbe chiaramente che il procuratore capo europeo può formare un gruppo di lavoro solo dopo aver ottenuto tutte le informazioni di cui all’articolo 1 di detta decisione e solo se le informazioni supplementari comunicate dallo Stato membro non sono sufficienti. Inoltre, la ricorrente contesta alla Procura europea di aver ritenuto necessario raccogliere il parere del procuratore europeo della Repubblica italiana e sostituto del procuratore capo europeo. Infatti, secondo la ricorrente, detto procuratore europeo non era membro del gruppo di lavoro, non ha partecipato né al colloquio né alla valutazione e non aveva accesso al suo fascicolo personale.

25      In secondo luogo, la ricorrente afferma che la modalità con cui è stato costituito il gruppo di lavoro viola il principio di buona amministrazione. La ricorrente contesta la composizione del gruppo di lavoro in quanto composto da procuratori europei provenienti da piccoli Stati membri dell’Europa settentrionale e nord-orientale, in cui la cultura giuridica, i sistemi giuridici e la dimensione criminale sono completamente diversi da quelli della Repubblica italiana. Tali procuratori europei non avrebbero potuto avere una percezione reale della quantità e della qualità dei reati trattati da un magistrato italiano. Secondo la ricorrente, il gruppo di lavoro avrebbe dovuto essere composto anche da procuratori europei il cui paese di origine fosse paragonabile alla Repubblica italiana dal punto di vista delle dimensioni, dell’organizzazione, del sistema e della cultura giuridica. La ricorrente aggiunge che il mero fatto che la decisione n. 13/2020 non faccia riferimento alla composizione del gruppo di lavoro non dispensava la Procura europea dal garantire che la composizione di tale gruppo di lavoro fosse equa, tenendo conto delle differenze sostanziali esistenti tra gli Stati membri.

26      La Procura europea chiede che tale motivo sia respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

27      A tale riguardo, per quanto concerne anzitutto la questione di stabilire se la decisione n. 13/2020 abbia un valore vincolante, occorre rilevare che tale decisione è stata adottata, come indica il suo titolo, dal collegio della Procura europea per stabilire le norme relative alla procedura di nomina dei procuratori europei delegati.


28      Dalla lettura delle disposizioni di tale decisione risulta che i verbi impiegati sono in forma indicativa o, per quanto riguarda la versione inglese della decisione n. 13/2020, con il verbo modale «shall», il che è in generale interpretato come segno di norme obbligatorie (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 14 luglio 2016, Lettonia/Commissione, T‑661/14, EU:T:2016:412, punto 43; del 1° marzo 2018, Polonia/Commissione, T‑402/15, EU:T:2018:107, punto 68, e del 14 febbraio 2019, Polonia/Commissione, T‑366/17, non pubblicata, EU:T:2019:90, punto 116).

29      L’articolo 5 della decisione n. 13/2020 prevede che le disposizioni di quest’ultima entrino in vigore il giorno della loro adozione e non risulta né dai considerando né dagli altri articoli della decisione n. 13/2020 che quest’ultima avrebbe lo scopo di stabilire norme che abbiano soltanto un mero valore indicativo e che, dal punto di vista della loro portata, sarebbero destinate soltanto a produrre effetti giuridici interni.

30      In tale contesto, occorre interpretare la decisione n. 13/2020 nel senso che essa prevede norme alle quali il collegio della Procura europea ha inteso assoggettarsi in modo vincolante e che possono produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

31      Per quanto concerne, poi, la questione di stabilire se l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020 miri a imporre al procuratore capo europeo un obbligo di chiedere informazioni supplementari allo Stato membro interessato prima di adire il gruppo di lavoro per un parere, da tale disposizione risulta che un obbligo del genere è soggetto alla condizione che i documenti forniti da detto Stato membro non siano sufficienti per procedere alla valutazione della candidatura del procuratore europeo delegato designato.

32      Alla luce del tenore letterale di detta disposizione, è possibile concludere che il procuratore capo europeo è tenuto a presentare una richiesta allo Stato membro interessato prima di adire il gruppo di lavoro, nell’ipotesi in cui i documenti forniti dallo Stato membro non siano sufficienti per valutare se il candidato proposto soddisfi i criteri di ammissibilità per essere nominato procuratore europeo delegato.

33      Per contro, qualora tutti i documenti siano stati trasmessi dallo Stato membro, ma le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 1 della decisione n. 13/2020 non siano concludenti, il procuratore capo europeo chiede al gruppo di lavoro, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della medesima decisione, di raccogliere informazioni supplementari segnatamente dal candidato o intervistando quest’ultimo prima di presentare il suo parere.

34      Il combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione n. 13/2020 conduce quindi a interpretarli nel senso che, qualora lo Stato membro abbia fornito tutti i documenti relativi alla candidatura della persona designata, come è pacifico nel caso di specie, il procuratore capo europeo non è tenuto a chiedere ancora informazioni a detto Stato membro prima di adire il gruppo di lavoro.

35      È dunque senza incorrere in errori che il procuratore capo europeo, conformemente all’articolo 3 della decisione n. 13/2020, ha chiesto al gruppo di lavoro di raccogliere informazioni supplementari dalla ricorrente, senza prima chiedere nuovi documenti allo Stato membro interessato.

36      Inoltre, per quanto riguarda la consultazione del procuratore europeo della Repubblica italiana, occorre rilevare che non solo tale consultazione non è vietata, ma è addirittura espressamente prevista all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 13/2020. Ai sensi di queste due disposizioni, il procuratore capo europeo e il gruppo di lavoro possono consultare il procuratore europeo dello Stato membro che ha nominato il candidato procuratore europeo delegato.

37      Per quanto concerne infine la censura relativa alla composizione del gruppo di lavoro, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se tale censura sia ricevibile, va rilevato che né il regolamento 2017/1939, né il regolamento interno della Procura europea, né la decisione n. 13/2020 prevedono l’obbligo per la Procura europea di comporre il gruppo di lavoro nel modo sostenuto dalla ricorrente. Come correttamente rilevato dalla Procura europea, il gruppo di lavoro è stato istituito in modo permanente per fornire un parere, indipendentemente dallo Stato membro di origine del candidato, per aiutarlo ad adottare la decisione di nomina o di rigetto. Poiché i procuratori europei sono nominati per esercitare le loro funzioni indipendentemente dall’origine e dalla natura delle problematiche che possono affrontare, la composizione del gruppo di lavoro non può essere contestata sulla base della violazione del principio di buona amministrazione, per il motivo che i membri che compongono tale gruppo dovrebbero provenire da Stati membri paragonabili a quello che ha proposto la candidatura del procuratore europeo delegato di cui si tratta.

38      Da tutto quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sullo sviamento di potere

39      In primo luogo, per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione, in sostanza, la ricorrente afferma, segnatamente, che la Procura europea non ha indicato l’iter logico e giuridico che l’ha condotta a ritenere che la sua esperienza professionale fosse carente, pur in presenza di documentazione che dimostrava il contrario. Inoltre, ella sottolinea, da un lato, di non aver mai avuto contezza del parere del gruppo di lavoro e, dall’altro, di non essere a conoscenza di quali documenti hanno accompagnato le designazioni effettuate dalla Repubblica italiana. Pertanto, la ricorrente conclude di non aver avuto alcuna possibilità di conoscere le ragioni per le quali la sua esperienza non è stata ritenuta idonea secondo la procedura dell’Unione europea.

40      La ricorrente afferma altresì che la motivazione contenuta nella decisione impugnata non corrisponde alla sua esperienza professionale e che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione.

41      In secondo luogo, per quanto riguarda lo sviamento di potere, la ricorrente sviluppa in particolare, nella sua replica, tre elementi al fine di dimostrare che l’obiettivo reale della Procura europea era il diniego della sua nomina. Tali elementi riguarderebbero, sotto un primo profilo, l’assenza assoluta di motivazione della decisione impugnata, sotto un secondo profilo, la divergenza tra la decisione impugnata e le conclusioni alle quali il CSM era pervenuto e, sotto un terzo profilo, il ricorso a un soggetto estraneo alla procedura quale «fonte informativa».

42      La Procura europea sostiene che la parte del motivo relativa al difetto di motivazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

43      La Procura europea ritiene che la decisione impugnata abbia consentito alla ricorrente di comprendere le ragioni per le quali non è stata nominata procuratore europeo delegato a seguito della valutazione della sua candidatura in merito all’esperienza pratica richiesta. Secondo la Procura europea, la lettera del 7 aprile 2022 spiegava in modo chiaro e dettagliato le ragioni per le quali la candidatura della ricorrente non era stata ritenuta, prima facie, soddisfacente.

44      La Procura europea aggiunge che l’argomento della ricorrente relativo all’erroneità della motivazione della decisione impugnata è diretto a contestare la validità nel merito di tale decisione e deve essere respinto in quanto inoperante.

45      Quanto alla censura vertente su un errore manifesto di valutazione, essa dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile sulla base del rilievo che è relativa a un errore di merito nell’ambito del motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. In ogni caso, qualora il Tribunale dovesse ritenere detta censura ricevibile, una semplice lettura del ricorso sarebbe sufficiente per escludere l’esistenza di un errore manifesto di valutazione.

46      Inoltre, la Procura europea ritiene che la parte del motivo relativa allo sviamento di potere debba essere respinta in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata.

47      A tale riguardo, in primo luogo, quanto alla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 30 aprile 2014, Hagenmeyer e Hahn/Commissione, T‑17/12, EU:T:2014:234, punto 173 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 28 novembre 2019, Mélin/Parlamento, T‑726/18, non pubblicata, EU:T:2019:816, punto 25).

48      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione n. 13/2020, è previsto che la decisione di respingere la nomina del procuratore europeo delegato designato sia motivata, indicando i criteri di ammissibilità che non sono soddisfatti.

49      Nel caso di specie, nella decisione impugnata si afferma che la ricorrente non ha dimostrato di possedere sufficiente esperienza pratica nell’indagare, perseguire e incriminare persone responsabili di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU 2017, L 198, pag. 29), o di reati finanziari in generale, e che non soddisfa pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939. Viene poi precisato che si è tenuto conto del parere del gruppo di lavoro, che il collegio condivideva la conclusione di tale gruppo di lavoro secondo cui la ricorrente non possedeva tutte le qualifiche necessarie per la nomina a procuratore europeo delegato e che, pertanto, essa non soddisfaceva i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 17 del regolamento 2017/1939.

50      Orbene, occorre constatare che, precisando il criterio di ammissibilità che non è stato soddisfatto, la decisione impugnata espone soltanto il motivo generale che giustifica il rigetto della candidatura della ricorrente al posto di procuratore europeo delegato, vale a dire che quest’ultima non aveva dimostrato di possedere un’esperienza pratica sufficiente nell’indagare, perseguire e incriminare le persone interessate e che non soddisfaceva quindi tutti i criteri di cui all’articolo 17 del regolamento 2017/1939.

51      Per quanto riguarda il dettaglio e la spiegazione delle ragioni per le quali la ricorrente non avrebbe l’adeguata esperienza pratica sufficiente richiesta, esse figurano nel parere del gruppo di lavoro.

52      Orbene, nonostante detto parere sia effettivamente contemplato dalla decisione impugnata, è pacifico che esso non è stato allegato a quest’ultima e, pertanto, non è stato portato a conoscenza della ricorrente, la decisione impugnata rinviandovi solo in modo generico, con la sola precisazione che il collegio della Procura europea ne condivideva la conclusione.

53      Occorre aggiungere che, in risposta al quesito posto dal Tribunale a titolo di misura di organizzazione del procedimento, la Procura europea ha trasmesso un messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2022 con il quale il procuratore capo europeo trasmetteva al collegio della Procura europea il parere del gruppo di lavoro e proponeva il rigetto della candidatura della ricorrente. Ebbene, detto messaggio elettronico sembra proporre di esporre in modo dettagliato le ragioni che avrebbero dovuto giustificare il rigetto. Tali ragioni sono, in sostanza, le stesse che figurano nel parere di cui si tratta.

54      Tuttavia, dette ragioni non sono state riprese nella decisione impugnata.

55      La ricorrente è infatti venuta a conoscenza di tali ragioni solo quando la Procura europea ha risposto alla misura di organizzazione del procedimento rivolta dal Tribunale alla Procura europea nell’ambito del presente procedimento.

56      In udienza, la Procura europea ha sostenuto che la ricorrente avrebbe potuto chiedere la comunicazione del parere del gruppo di lavoro dopo aver ricevuto la decisione impugnata, se avesse voluto conoscere in dettaglio i motivi di quest’ultima.

57      Tuttavia, occorre ricordare che, anche se le esigenze attinenti alla certezza del diritto impongono ai destinatari di un atto, quando non ne conoscano il contenuto preciso, di agire con diligenza al fine di essere sufficientemente informati, tale esigenza non riguarda il caso della comunicazione parziale dei motivi di una decisione loro notificata (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 novembre 2019, Mélin/Parlamento, T‑726/18, non pubblicata, EU:T:2019:816, punto 44).

58      Inoltre, la Procura europea ha sostenuto che la lettera del 7 aprile 2022 aveva spiegato in modo chiaro e dettagliato le ragioni per le quali la candidatura della ricorrente non era stata ritenuta, prima facie, soddisfacente e che quest’ultima aveva anche potuto comprendere dalla sua intervista dinanzi al gruppo di lavoro le ragioni che avevano portato al rigetto della sua candidatura.

59      Orbene, se è vero che l’obbligo di motivazione non impone di specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti e che tale requisito dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, come ricordato al precedente punto 47, non è sufficiente fondarsi sulla lettera del 7 aprile 2022 e sull’intervista della ricorrente dinanzi al gruppo di lavoro per dedurne che la ricorrente era in grado di conoscere i dettagli delle ragioni poste a motivazione della decisione impugnata.

60      A tale riguardo, anzitutto, la decisione impugnata non fornisce alcuna indicazione sul fatto che i motivi del rigetto della candidatura della ricorrente sarebbero gli stessi di quelli esposti nella lettera del 7 aprile 2022 o corrisponderebbero ai quesiti posti alla ricorrente nel corso della sua intervista da parte del gruppo di lavoro.

61      Poi, nel contesto della presente causa, in cui la ricorrente non solo ha fornito informazioni supplementari su richiesta della Procura europea, ma ha anche sostenuto di aver risposto ai dubbi del gruppo di lavoro durante la sua intervista, le spiegazioni contenute nella lettera del 7 aprile 2022 non potevano di per sé consentire di presumere i motivi della decisione impugnata.

62      Infine, mentre il CSM aveva designato la ricorrente per il posto di procuratore europeo delegato di cui si tratta alla luce delle condizioni stabilite all’articolo 17 del regolamento 2017/1939, è solo prendendo conoscenza, nell’ambito del presente procedimento, del parere motivato del gruppo di lavoro nonché del messaggio di posta elettronica del 2 settembre 2022 che la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che il rifiuto della Procura europea di nominarla si basava su tre punti principali, vale a dire che la sua esperienza presso la Procura europea risaliva a oltre quattordici anni prima, che la sua esperienza in qualità di giudice o magistrato di collegamento non era stata presa in considerazione e che il posto di procuratore europeo delegato a Bari richiedeva competenze particolari di cui ella non disponeva.

63      Del resto, è solo in udienza che la ricorrente ha potuto contestare congiuntamente detti tre punti, nella misura in cui essi interagiscono.

64      In tali circostanze, occorre considerare fondato il primo motivo, nella parte in cui verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Si deve quindi annullare la decisione impugnata, senza pronunciarsi sulla ricevibilità o sulla fondatezza degli altri argomenti di cui al primo motivo né sul secondo motivo. Non occorre neppure esaminare le conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere la trasmissione alla medesima di altri documenti relativi alla sua candidatura o l’audizione del procuratore europeo per la Repubblica italiana.

 Sulla domanda di risarcimento

65      La ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali e morali che ella avrebbe subìto. A suo avviso, i tre presupposti necessari per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sono soddisfatti.

66      Per quanto riguarda, anzitutto, l’illegittimità del comportamento contestato alla Procura europea, la ricorrente sostiene in particolare che la Procura europea ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti al suo potere discrezionale e che la procedura che ha portato al rigetto della sua candidatura è stata espletata con ritardi eccessivi.

67      Per quanto riguarda, poi, il danno, da un lato, la ricorrente sostiene di aver subìto un danno materiale, che ella stima in EUR 445,94, corrispondente alle spese di viaggio e di soggiorno per recarsi a Bari e derivante dal fatto di aver perso l’opportunità di proporre un ricorso contro le nomine per un posto al quale avrebbe potuto essere nominata, di non aver avuto la possibilità di organizzare la propria vita privata in quanto si aspettava di essere chiamata in servizio in qualità di procuratore europeo delegato a Bari e di aver subìto una perdita di professionalità specifica nella posizione di procuratore europeo delegato nonché un ritardo nella progressione salariale prevista ogni tre anni. Dall’altro lato, la ricorrente lamenta di aver subìto un danno morale che ella stima in EUR 50 000, derivante da una lesione della sua immagine professionale. A questo proposito, la ricorrente aggiunge che il danno morale lamentato non è potenziale, bensì effettivo.

68      Per quanto riguarda, infine, il nesso di causalità, la ricorrente ritiene che esista un nesso tra, sotto un primo profilo, la decisione impugnata e la mancata nomina quale giudice in un’altra posizione, sotto un secondo profilo, tra la decisione impugnata e i danni materiali che ella ha subìto per cercare casa a Bari e, sotto un terzo profilo, tra il ritardo nell’adozione della decisione impugnata e la mancata nomina quale giudice in un’altra posizione.

69      La Procura europea ritiene la domanda di risarcimento in parte irricevibile, non essendo chiara quanto all’illegittimità dedotta, e in parte infondata.

70      Al riguardo, senza che occorra pronunciarsi sull’irricevibilità dedotta dalla Procura europea, secondo costante giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto e il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenza del 16 giugno 2022, SGL Carbon e a./Commissione, C‑65/21 P e da C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

71      Inoltre, la Corte ha ripetutamente ricordato che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non può sussistere se non ricorrono tutti i presupposti ai quali è subordinato l’obbligo di risarcimento di cui all’articolo 340, secondo comma, TFUE (v. sentenza del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C‑120/06 P e C‑121/06 P, EU:C:2008:476, punto 165 e giurisprudenza ivi citata). Il giudice dell’Unione non è tenuto a esaminare tali presupposti in un determinato ordine (v. sentenza del 21 dicembre 2022, Vialto Consulting/Commissione, T‑617/17 RENV, non pubblicata, EU:T:2022:851, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

72      Per quanto riguarda l’esistenza del nesso di causalità, occorre ricordare che il presupposto relativo all’esistenza di un tale nesso concerne l’esistenza di un rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra il comportamento delle istituzioni dell’Unione e il danno, rapporto di cui spetta al ricorrente fornire la prova, di modo che il comportamento addebitato deve essere la causa determinante del danno (sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 32).

73      Per quanto riguarda il danno materiale lamentato nel caso di specie, la ricorrente afferma di aver subìto un danno sostenendo spese di viaggio verso Bari e perdendo la possibilità di essere assegnata a un altro posto a livello nazionale.

74      A tale riguardo, è sufficiente rilevare che la ricorrente ha sostenuto spese di viaggio verso Bari sebbene non avesse ancora alcuna garanzia di essere nominata.

75      Inoltre, anche supponendo che la ricorrente non sia stata in grado di candidarsi ad altri posti a livello nazionale durante la sua candidatura al posto di procuratore europeo delegato, ciò deriva, come spiegato dalla ricorrente medesima, dall’organizzazione stessa del sistema nazionale e non dalla decisione impugnata.

76      In tali circostanze, la ricorrente non dimostra in modo giuridicamente sufficiente il rapporto di causa-effetto sufficientemente diretto tra la decisione impugnata e il danno materiale lamentato.

77      Per quanto riguarda il danno morale lamentato dalla ricorrente, occorre sottolineare che l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di ogni danno morale che tale atto possa aver causato, a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subìto un danno morale che non può essere integralmente riparato attraverso tale annullamento (v., in tal senso, ordinanza del 3 settembre 2019, FV/Consiglio, C‑188/19 P, non pubblicata, EU:C:2019:690, punto 26, e sentenza del 28 aprile 2021, Correia/CESE, T‑843/19, EU:T:2021:221, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

78      Orbene, nel caso di specie, occorre rilevare che la ricorrente non spiega in che modo avrebbe subìto un danno morale che non può essere riparato mediante l’annullamento della decisione impugnata.

79      Poiché la ricorrente ha invocato, tra i profili di illegittimità della decisione impugnata, la violazione dell’obbligo di motivazione, che è stata confermata dal Tribunale per annullare tale decisione, si deve ritenere che il danno morale lamentato sia riparato in modo adeguato e sufficiente mediante l’annullamento della decisione impugnata.

80      Inoltre, anche supponendo che la ricorrente lamenti un danno morale separabile dalla decisione impugnata, connesso all’asserito lasso di tempo eccessivo entro il quale il collegio della Procura europea avrebbe adottato la decisione impugnata, affinché la domanda di risarcimento del danno morale sia fondata, occorrerebbe che la ricorrente dimostri l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.

81      Orbene, va constatato che, dopo la designazione, il 9 marzo 2022, da parte del CSM della ricorrente come candidata al posto di procuratore europeo delegato, la procedura riguardante la stessa è stata avviata e proseguita con l’intervista della candidata il 19 maggio 2022 da parte del gruppo di lavoro, il quale ha presentato il suo parere il 6 luglio 2022, e si è conclusa con la decisione impugnata adottata il 14 settembre 2022. Per quanto riguarda la durata della procedura di nomina, poiché la Procura europea non è soggetta ad alcuna altra norma se non quella del trattamento della candidatura entro un termine ragionevole, nulla consente di concludere, nelle circostanze del caso di specie, che la Procura europea abbia violato in modo sufficientemente qualificato una qualsivoglia norma giuridica nell’adottare la decisione impugnata il 14 settembre 2022.

82      In ogni caso, va rilevato che il ricorso non contiene alcuna prova quanto alla portata del danno morale lamentato dalla ricorrente, dato che gli argomenti di quest’ultima si limitano ad affermazioni non suffragate dal minimo elemento di prova (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 marzo 2021, AM/BEI, T‑134/19, EU:T:2021:119, punto 86).

83      Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere in quanto infondata la domanda di risarcimento presentata dalla ricorrente, senza dover verificare gli altri presupposti per poter far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Procura europea.

 Sulle spese

84      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.

85      Nel caso di specie, poiché la Procura europea è rimasta sostanzialmente soccombente, sarà fatta un’equa valutazione della causa decidendo che essa si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Decima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione n. 38/2022 della Procura europea, del 14 settembre 2022, recante rigetto della candidatura della sig.ra Carmela Giuffrida alle funzioni di procuratore europeo delegato nella Repubblica italiana è annullata.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Procura europea è condannata alle spese.

Porchia

Jaeger

Nihoul

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 2024.

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.