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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 28 dicembre 2017 – Mohammed Bilali

(Causa C-720/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Mohammed Bilali

Resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 1 (direttiva sullo status dei rifugiati), ostino a una disposizione nazionale di uno Stato membro riguardante la possibilità di revoca dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria, in base alla quale possa essere decisa la revoca dello status di un beneficiario di protezione sussidiaria senza che le circostanze di fatto rilevanti per la concessione dello status siano cambiate, ma vi sia stato soltanto un mutamento del livello di conoscenza dell’autorità quanto a dette circostanze e, a tale riguardo, né un’erronea presentazione di fatti, né un’omissione di fatti da parte del cittadino di un paese terzo o dell’apolide abbiano costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di protezione sussidiaria.

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1 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).