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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 23 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof - Austria) – Mohammed Bilali / Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Causa C-720/17) 1

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 19 – Revoca dello status di protezione sussidiaria – Errore dell’amministrazione quanto alle circostanze di fatto)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Mohammed Bilali

Convenuto: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 16 della medesima, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve revocare tale status di protezione sussidiaria qualora lo abbia concesso senza che fossero soddisfatte le condizioni per tale concessione, basandosi su fatti che si sono successivamente rivelati errati, e sebbene non possa essere addebitato alla persona interessata di aver indotto in errore detto Stato membro in tale occasione.

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1 GU C 104 del 19.3.2018.