Language of document : ECLI:EU:C:2008:771

Causa C‑549/07

Friederike Wallentin-Hermann

contro

Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien)

«Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 5 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall’obbligo di compensazione — Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso»

Massime della sentenza

1.        Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 5, n. 3)

2.        Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 5, n. 3; convenzione di Montréal del 1999, art. 19 e ss.)

3.        Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, art. 5, n. 3)

4.        Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, nn. 1, lett. c), e 3, e 7, n. 1]

1.        L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, dev’essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo.

Infatti, sebbene il legislatore comunitario abbia incluso nell’elenco indicativo di cui al quattordicesimo ‘considerando’ di tale regolamento «improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza» e sebbene un problema tecnico occorso ad un aeromobile possa rientrare nel novero di tali carenze, resta il fatto che le circostanze che si accompagnano a siffatto evento possono essere considerate «eccezionali» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 unicamente se sono collegate ad un evento che, come quelli elencati al suddetto ‘considerando’, non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine. Ebbene, i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell’esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo.

(v. punti 23-24, 34, dispositivo 1)

2.        La convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (convenzione di Montréal) non risulta determinante ai fini dell’interpretazione delle cause di esonero oggetto dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Tale articolo fa infatti riferimento alla nozione di «circostanze eccezionali», che però non appare né all’art. 19 della detta convenzione né in nessun’altra disposizione di quest’ultima. Peraltro, l’art. 19 della convenzione di Montréal si riferisce ai ritardi, mentre l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 concerne i casi di cancellazione del volo. Inoltre, gli artt. 19 e segg. della detta convenzione disciplinano le condizioni in cui, in caso di ritardo di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale. Per contro, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 prevede misure di risarcimento uniformi e immediate. Tali misure, indipendenti da quelle per cui la convenzione di Montréal fissa le condizioni di esercizio, si collocano così a monte di questa. Ne risulta che le cause di esonero dalla responsabilità del vettore previste dall’art. 19 della detta convenzione non possono essere indistintamente trasposte all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.

(v. punti 30-32, 34, dispositivo 1)

3.        La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

(v. punto 37, dispositivo 2)

4.        La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte le misure del caso» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, pertanto, per liberare il detto vettore dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento.

Il legislatore comunitario ha infatti inteso conferire l’effetto di esonerare dall’obbligo di compensare pecuniariamente i passeggeri in caso di cancellazione di un volo non a tutte le circostanze eccezionali, bensì solo a quelle che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Di conseguenza, atteso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare, in aggiunta, che esse non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante le misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione. Quest’ultimo deve infatti dimostrare che non avrebbe palesemente potuto evitare − se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente − che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo.

(v. punti 39-41, 43, dispositivo 3)